Art. 11. Assemblea straordinaria 1. L'Assemblea straordinaria e' validamente costituita in prima convocazione quando i partecipanti presenti rappresentano ... (indicare il quorum) delle quote di partecipazione complessive, e delibera con ... (indicare il quorum) dei voti presenti. In seconda convocazione e con il medesimo ordine del giorno, l'Assemblea straordinaria puo' deliberare con ... (indicare il quorum) delle quote di partecipazione dei partecipanti, e le deliberazioni devono essere prese con ... (indicare il numero di voti) dei voti presenti, anche per delega. 2. L'Assemblea straordinaria delibera: a) sulla modifica dello statuto. Le deliberazioni di modifica dello statuto sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico; b) sull'approvazione e modifica dei regolamenti, secondo quanto disposto all'articolo 21; c) sulla proroga del termine di scadenza di durata di cui all'articolo 2, comma 1, del sistema consortile qualora a tale termine permangano i presupposti di legge per la sua istituzione; d) sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio. 3. Si osservano per il resto le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 in materia di Assemblea ordinaria.