(Allegato 1-art. 12)
                              Art. 12. 
                       Composizione e funzioni 
                  del Consiglio di amministrazione 
 
  1. Il Consiglio di amministrazione si compone di un numero  di  ...
(elencare il numero) membri eletti dall'Assemblea ordinaria. 
  2. All'elezione dei membri  del  Consiglio  di  amministrazione  si
procede secondo le modalita' ed i sistemi  di  voto  previsti  da  un
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 21 del presente statuto. 
  3. Alle riunioni del Consiglio  di  amministrazione  partecipano  i
componenti del Collegio sindacale  e,  con  funzioni  consultive,  il
Direttore generale del Consorzio. 
  4.  Il  Consiglio  di  amministrazione  si  considera   validamente
costituito se sono adeguatamente rappresentati i consiglieri eletti. 
  5. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri  necessari  al
raggiungimento delle finalita' di cui  all'articolo  3  del  presente
statuto, che non  siano  espressamente  riservati  per  legge  o  per
statuto all'Assemblea.  A  titolo  esemplificativo  il  Consiglio  di
amministrazione: 
    a) elegge  il  Presidente  ed  il  Vicepresidente  fra  i  propri
componenti, fatta salva l'ipotesi prevista all'articolo 14, comma 2; 
    b) determina le funzioni  ed  assegna  le  deleghe  operative  al
Presidente, al Vicepresidente ed al Direttore generale; 
    c) convoca l'Assemblea fissandone l'ordine del giorno; 
    d) conserva il libro dei partecipanti e provvede al suo  costante
aggiornamento; 
    e)  definisce  la  ripartizione  delle   quote   assembleari   in
conformita' alle disposizioni del presente  statuto  e  dell'apposito
regolamento; 
    f)  redige  il  bilancio  preventivo  annuale  ed   il   bilancio
consuntivo annuale, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. I
bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
    g) redige  la  situazione  patrimoniale  ai  sensi  dell'articolo
2615-bis del codice civile; 
    h) definisce annualmente il fabbisogno finanziario del  Consorzio
ed i criteri di finanziamento e determina l'entita'  degli  eventuali
contributi di partecipazione e del contributo ambientale annuale,  di
cui all'articolo 7, comma 1, lettere  a),  c)  e  d),  a  carico  dei
partecipanti e stabilisce le modalita' del  relativo  versamento,  da
sottoporre alla delibera dell'Assemblea; 
    i)  predispone  il  piano  specifico  di   prevenzione   previsto
all'articolo  3,   comma   8,   da   sottoporre   all'Assemblea   per
l'approvazione; 
    l) adotta  gli  schemi  di  regolamenti  consortili,  e  relative
modifiche,   da   sottoporre    all'Assemblea    straordinaria    per
l'approvazione; 
    m) adotta il programma pluriennale e  annuale  di  attivita'  del
Consorzio; 
    n) delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni
genere inerenti  l'attivita'  consortile  e  di  quelli  relativi  al
rapporto con il personale dipendente e  ai  rapporti  di  prestazione
d'opera professionale; 
    o)  delibera  sulle  eventuali  proposte  di   accordi   di   cui
all'articolo 3, comma 7; 
    p) delibera su tutte le materie di cui all'articolo 4; 
    q)  nomina  e  revoca  il  Direttore   generale   del   Consorzio
stabilendone il compenso; 
    r)  determina  l'organico  del  personale  del  Consorzio  e   le
modalita' della gestione amministrativa interna; 
    s) delibera sulle richieste di adesione al Consorzio  verificando
la sussistenza dei requisiti di ammissione e curando  la  riscossione
delle quote e dei  contributi  dovuti  all'atto  dell'ammissione.  La
delibera che respinge la richiesta di adesione deve essere motivata e
comunicata al Centro di coordinamento; 
    t) vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei partecipanti
nei confronti del Consorzio e determina  l'irrogazione  di  eventuali
sanzioni e la relativa entita'; 
    u) autorizza  il  Presidente  o  il  Vicepresidente  a  conferire
procure per singoli atti o categorie di atti; 
    v)  compie  tutti  gli  atti  e  le  operazioni  di  ordinaria  e
straordinaria amministrazione, fatta eccezione  soltanto  per  quelli
che,  per  disposizione  di  legge  o  del  presente  statuto,  siano
riservati ad altri organi del Consorzio; 
    z) delibera su atti e  iniziative  opportuni  per  assicurare  il
necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni, il  Centro
di coordinamento, gli altri Consorzi costituiti ed operanti ai  sensi
del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49; 
    aa) delibera motivatamente sull'esclusione dei partecipanti e  ne
da' comunicazione al Centro di coordinamento; 
    bb) effettua annualmente al Comitato  di  vigilanza  e  controllo
l'autocertificazione di cui all'articolo 10,  comma  9,  del  decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49; 
    cc)  costituisce  gli  eventuali  fondi  di   riserva,   di   cui
all'articolo 6, comma 5 e delibera in merito all'impiego degli stessi
nei casi di cui all'articolo 6, comma 4. 
  6. Il Consiglio di amministrazione puo': 
    a)  avvalersi  del   supporto   consultivo   delle   associazioni
rappresentative  dei  settori  imprenditoriali  di  riferimento   dei
partecipanti; 
    b) delegare alle medesime associazioni di cui alla lettera a)  lo
svolgimento di determinate attivita'. 
  7. Nei limiti di quanto indicato al presente articolo, il Consiglio
di amministrazione puo' delegare al Presidente  e  al  Vicepresidente
talune  delle  proprie  attribuzioni,  determinando  i  limiti  della
delega. Il Consiglio di amministrazione  puo'  altresi'  affidare  al
Presidente o al Vicepresidente  o  al  Direttore  generale  specifici
incarichi. 
  8. Non possono essere oggetto di delega la redazione del bilancio e
gli altri adempimenti indicati al comma 5, lettere e) e f).