(Allegato 1-art. 13)
                              Art. 13. 
           Funzionamento del Consiglio di amministrazione 
 
  1. I componenti del Consiglio di amministrazione durano  in  carica
...  (indicare  il  termine)  e  scadono  alla  data   dell'assemblea
convocata  per  l'approvazione  del  bilancio   relativo   all'ultimo
esercizio  della  loro  carica.  I  componenti   del   Consiglio   di
amministrazione sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori
per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui  il  Consiglio
di amministrazione e' stato ricostituito. 
  2. In caso di cessazione dalla carica per  qualsiasi  causa  di  un
componente del Consiglio di amministrazione, gli altri  provvedono  a
sostituirlo   tramite   cooptazione   di   altro    consigliere    in
rappresentanza della categoria di appartenenza del predecessore,  con
apposita deliberazione, sentito il Collegio sindacale. Il consigliere
cosi' nominato resta in carica fino alla Assemblea successiva. 
  3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare dalla carica  la
meta' o piu' dei consiglieri,  quelli  rimasti  in  carica  convocano
d'urgenza  l'Assemblea  affinche'  provveda  alla  sostituzione   dei
consiglieri cessati.  Se  vengono  a  cessare  tutti  i  consiglieri,
l'Assemblea  per  la  ricostituzione  dell'organo  e'  immediatamente
convocata dal Collegio sindacale o, in mancanza,  anche  da  un  solo
partecipante. 
  4. Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all'Assemblea;  tale
diritto puo' essere esercitato solo per giusta causa. 
  5. Il Consiglio di amministrazione  e'  convocato  mediante  invito
scritto dal Presidente e, in  caso  di  assenza  o  impedimento,  dal
Vicepresidente almeno ogni trimestre e tutte le volte in cui  vi  sia
materia per deliberare, oppure  quando  ne  sia  fatta  richiesta  da
almeno ... (indicare il numero) consiglieri. In tale ultimo  caso  il
Consiglio viene convocato entro venti giorni  dal  ricevimento  della
richiesta. 
  6. La convocazione deve essere  fatta  per  iscritto,  con  lettera
raccomandata, posta elettronica certificata, fax o  e-mail  cui  deve
seguire copia dell'avvenuto ricevimento a carico del  consigliere,  e
deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione.
La convocazione deve pervenire ai  consiglieri  almeno  sette  giorni
prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. 
  7. Le riunioni del Consiglio di  amministrazione,  se  regolarmente
convocate, sono valide quando vi sia la presenza di ... (indicare  il
numero). La riunione si considera, altresi', valida allorche',  anche
in  assenza  di  formale  convocazione,  sono  presenti   tutti   gli
amministratori e tutti i componenti effettivi del Collegio sindacale. 
  8. Le riunioni del Consiglio possono avere luogo sia nella sede del
Consorzio sia altrove purche' in Italia. Le adunanze del Consiglio di
amministrazione  possono   tenersi   anche   per   teleconferenza   o
videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere
identificati  e  sia  loro  consentito  seguire  la  discussione   ed
intervenire  in  tempo  reale  alla   trattazione   degli   argomenti
affrontati.   Verificati   questi   requisiti,   il   Consiglio    di
amministrazione si considera tenuto nel luogo in  cui  si  trova  chi
presiede ai sensi  del  comma  10,  e  dove  pure  deve  trovarsi  il
segretario, onde  consentire  la  stesura  e  la  sottoscrizione  del
verbale scritto sul libro. 
  9. Per la validita'  delle  deliberazioni  e'  necessario  il  voto
favorevole di ... (indicare il numero) partecipanti. 
  10. Le riunioni del Consiglio di  amministrazione  sono  presiedute
dal  Presidente  o,  in  caso  di  assenza  o  di  impedimento,   dal
Vicepresidente o  dal  consigliere  all'uopo  nominato  dallo  stesso
Consiglio in caso di assenza del Vicepresidente. 
  11. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio  e  di
soggiorno, se deliberato dall'Assemblea ai sensi di  quanto  previsto
all'articolo 9, comma 2, lettera h). 
  12.  Il  verbale  della  riunione  del  Consiglio  e'  redatto  dal
segretario del Consiglio di amministrazione nominato dal  Presidente,
che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione del Consiglio e'
sottoscritto da chi la presiede e dal segretario. 
  13. Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le  loro  funzioni
nell'esclusivo interesse del Consorzio ed in  maniera  imparziale  ed
indipendente.