Art. 14. Presidente e Vicepresidente 1. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio sono nominati dal Consiglio di amministrazione fra i propri componenti e durano in carica fino alla cessazione del Consiglio di amministrazione che li ha nominati. 2. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dalla carica, il nuovo Presidente e' scelto tra i componenti del Consiglio di amministrazione. Il nuovo Presidente dura in carica fino al termine del ... (indicare il termine) iniziato dal suo predecessore. 3. Spetta al Presidente: a) la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facolta' di promuovere azioni ed istanze innanzi ad ogni autorita' giurisdizionale, anche arbitrale, ed amministrativa; b) la firma consortile; c) la presidenza delle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea; d) la rappresentanza del Consorzio nei rapporti con le pubbliche amministrazioni; e) l'attuazione alle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione; f) la vigilanza sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti ed in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione; g) accertare che si operi in conformita' agli interessi del Consorzio; h) conferire, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti. 4. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilita' di convocare utilmente il Consiglio di amministrazione, il Presidente o altro soggetto delegato puo' adottare temporaneamente i provvedimenti piu' opportuni; in tal caso e' tenuto a sottoporli alla ratifica del Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile. 5. In caso di assenza dichiarata o impedimento le funzioni attribuite al Presidente sono svolte dal Vicepresidente. 6. I compiti e le funzioni del Vicepresidente sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.