Art. 15. Direttore generale 1. L'incarico di Direttore generale, laddove previsto, e' conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, a persona che abbia maturato significative esperienze di tipo manageriale. 2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale e' regolato da contratti di diritto privato. 3. Le funzioni e le deleghe del Direttore generale sono determinate dal Consiglio di amministrazione. In ogni caso il Direttore generale: a) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili; b) effettua le operazioni correnti amministrative, civili, commerciali e fiscali, queste ultime anche con riguardo all'eventuale contenzioso, necessarie per assicurare il buon funzionamento del Consorzio; c) gestisce i rapporti con le banche e gli enti previdenziali; d) assume, nel rispetto dell'organico stabilito dal Consiglio di amministrazione, il personale dipendente ivi inclusi i dirigenti. L'assunzione ed il licenziamento dei dirigenti sono soggetti alla preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione; e) cura, in accordo con il Presidente, i rapporti ordinari con i partecipanti, le istituzioni, le autorita', il Centro di Coordinamento, gli altri consorzi e i soggetti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. 4. Il Direttore generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto. 5. Il Direttore generale firma la corrispondenza del Consorzio, salva altresi' la possibilita' di ricevere dal Presidente, a cio' autorizzato dal Consiglio di amministrazione, specifiche procure per singoli atti o categorie di atti.