(Allegato 1-art. 17)
                              Art. 17. 
                         Collegio sindacale 
 
  1. Il Collegio sindacale e' composto di ... membri effettivi e  ...
supplenti  (indicare  il  numero  dei  membri).  Uno  dei  componenti
effettivi  e  uno  dei  supplenti  sono   designati   dal   Ministero
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e  dal
Ministero dello sviluppo economico, tra i propri dipendenti. 
  2. Il Collegio sindacale: 
    a) controlla la gestione del sistema consortile; 
    b) vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e dei
regolamenti consortili, nonche' sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione   con   particolare    riferimento    all'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile  adottato  dal
Consorzio e sul suo concreto funzionamento; 
    c) redige annualmente la relazione di competenza a  commento  del
bilancio consuntivo. 
  3. I sindaci partecipano alle sedute dell'Assemblea e alle riunioni
del   Consiglio   di   amministrazione.   Possono    chiedere    agli
amministratori notizie sull'andamento delle operazioni  consortili  o
su determinati affari e possono procedere, anche individualmente,  ad
atti di ispezione e di controllo.