Art. 2. Durata 1. La durata del Consorzio e' fissata al ... (indicare data certa). 2. Il Consorzio puo' essere prorogato oltre la scadenza del termine di durata di cui al comma 1, qualora a tale termine permangano i presupposti di legge per la sua istituzione, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. E' fatta salva, in caso di proroga, la facolta' di recesso dei consorziati assenti o dissenzienti. Il recesso dovra' essere comunicato entro ... (indicare termine) dalla data dell'adozione della delibera di proroga. 3. Il Consorzio puo' essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione prima della scadenza del termine di durata di cui al comma 1, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e con le modalita' indicate nell'articolo 22.