Art. 22. Scioglimento e liquidazione 1. La delibera di scioglimento anticipato deve essere comunicata entro 30 (trenta) giorni al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE e al Comitato di vigilanza e di controllo, nonche' al Centro di coordinamento. 2. Il fondo consortile, per la parte derivante dagli eventuali avanzi di gestione provenienti dal contributo ambientale, e' destinato al Centro di coordinamento, che lo utilizza per i fini di cui agli articoli 15, comma 2, lettera d), e 16, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, nonche' a copertura della garanzia finanziaria di cui all'articolo 25 del decreto medesimo, qualora non regolarmente versata, previo parere favorevole dei Ministeri vigilanti.