(Allegato 1-art. 3)
                               Art. 3. 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. Il Consorzio effettua la gestione dei rifiuti di apparecchiature
elettriche  ed  elettroniche  (di  seguito  RAEE)  nel  rispetto  dei
principi di cui agli articoli 178 e 237  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152. 
  2. Il Consorzio razionalizza, organizza e gestisce la  raccolta  ed
il trattamento dei RAEE, secondo un approccio basato sulla protezione
dell'ambiente e della salute umana, sulla preservazione delle materie
prime allo scopo di riciclare le risorse di  valore  contenute  nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito AEE). 
  3. Il Consorzio, su indicazione del Centro di coordinamento RAEE di
cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49  (di
seguito Centro di coordinamento), adempie all'obbligo di  ritiro  dei
RAEE provenienti dai sistemi di raccolta differenziata, dai luoghi di
raggruppamento gestiti dai distributori e da  qualsiasi  altro  luogo
che il Centro di coordinamento  indichi  secondo  le  modalita'  e  i
criteri previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti del Centro
di coordinamento. 
  4. Il  Consorzio  concorre  al  conseguimento  degli  obiettivi  di
recupero e riciclo dei rifiuti dal medesimo gestiti  e  prodotti  nel
territorio   nazionale.   Il   Consorzio   razionalizza,   organizza,
garantisce, promuove e incentiva la gestione in forma collettiva  del
trasporto, riutilizzo e preparazione per il riutilizzo,  trattamento,
recupero, riciclaggio e smaltimento dei RAEE,  dei  loro  componenti,
sottoinsiemi e materiali di consumo. 
  5. Il Consorzio determina l'ammontare  del  contributo  ambientale,
necessario ad adempiere nell'anno solare di riferimento agli obblighi
di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento in  misura  tale  da
non superare la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti,  e
lo comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e al Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo
35 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (di seguito  Comitato
di vigilanza e controllo) entro 30 (trenta) giorni  dall'approvazione
da parte dell'assemblea ordinaria. 
  6. Il Consorzio  presta  adeguata  garanzia  finanziaria  ai  sensi
dell'articolo 25 del  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,
stabilendo adeguati criteri  di  ripartizione  degli  oneri  in  modo
proporzionale alla quota di ciascun produttore consorziato. 
  7. Il Consorzio puo' stipulare,  ai  sensi  dell'articolo  206  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e  dell'articolo  33  del
decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  specifici   accordi,
contratti di programma, protocolli d'intesa, anche sperimentali. 
  8. Il Consorzio predispone e trasmette al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del  mare,  entro  30  (trenta)  giorni
dalla loro approvazione: 
    a) un piano specifico di prevenzione e gestione dei RAEE relativo
all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto  relativo  alle
risorse economiche che verranno impiegate; 
    b) una copia del  bilancio  di  esercizio  corredato  dalla  nota
integrativa, da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare
precedente con l'indicazione degli  obiettivi  raggiunti,  e  da  una
relazione sulla situazione patrimoniale. 
  9. Ogni anno il  Consorzio  inoltra  al  Comitato  di  vigilanza  e
controllo un'autocertificazione attestante la regolarita'  fiscale  e
contributiva. 
  10. Il Consorzio comunica annualmente  al  Registro  nazionale  dei
produttori di AEE i dati relativi ai prodotti immessi sul  mercato  e
alle  garanzie  finanziarie  di  cui  all'allegato  X   del   decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49. 
  11. Per conseguire le proprie finalita' istituzionali, il Consorzio
puo' costituire enti e societa' e assumere partecipazioni in societa'
gia' costituite, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo
economico. La costituzione di  enti  e  societa'  e  l'assunzione  di
partecipazioni  in  altre  societa'  non  e'   consentita   se   sono
sostanzialmente  modificati  l'oggetto   sociale   e   le   finalita'
determinati dal presente statuto. L'attivita' delle societa' e  degli
enti partecipati e costituiti dal Consorzio deve, inoltre,  svolgersi
nel rispetto delle norme e dei principi in  materia  di  concorrenza.
Eventuali proventi e utili derivanti da  tali  partecipazioni  devono
essere  utilizzati  esclusivamente  per  le  finalita'  previste  dal
presente statuto.