(Allegato 1-art. 4)
                               Art. 4. 
     Consorziati, quote di partecipazione e facolta' di recesso 
 
  1. Partecipano al Consorzio i produttori di AEE che  non  adempiono
ai propri obblighi mediante un sistema individuale. 
  2. Il Consorzio e' aperto  alla  partecipazione  dei  distributori,
raccoglitori,  trasportatori,  riciclatori  e  recuperatori  di  AEE,
previo accordo con i produttori. 
  3. I soggetti giuridici appartenenti  alle  categorie  indicate  al
precedente comma possono chiedere di aderire  al  Consorzio  inviando
domanda scritta di adesione al Consiglio di  amministrazione  con  la
quale devono dichiarare di possedere i requisiti previsti e di essere
a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento
consortile e  di  tutte  le  altre  disposizioni  vincolanti  per  il
Consorzio. 
  4. Il Consiglio di amministrazione, previa indicazione dei  dati  e
delle  informazioni  che   l'aspirante   consorziato   deve   fornire
contestualmente  o  successivamente  alla  domanda,  delibera   sulla
richiesta. La richiesta di adesione puo' essere respinta nel caso  in
cui  il  richiedente  non  abbia  i  requisiti  per  l'ammissione  al
Consorzio, ovvero in presenza di giustificate e  comprovate  ragioni.
La decisione di rigetto  della  richiesta  di  adesione  deve  essere
comunicata al Centro di Coordinamento. 
  5.  Nell'ambito  di  ciascuna   categoria   di   partecipanti,   la
ripartizione delle quote di partecipazione  tra  le  singole  imprese
consorziate e' disciplinata  da  un  regolamento  adottato  ai  sensi
dell'articolo 21. 
  6. La facolta' di recesso dei soggetti di cui ai commi 1  e  2  per
l'adesione ad un altro sistema consortile o per  l'adempimento  degli
obblighi mediante un sistema individuale puo'  essere  esercitata  in
qualsiasi momento previa comunicazione da inviarsi  al  Consiglio  di
amministrazione e non puo' essere in  alcun  modo  ostacolata,  fermo
restando l'adempimento delle obbligazioni - ivi compresi gli obblighi
di finanziamento  -  assunte  dal  recedente  in  relazione  all'anno
operativo in  corso  e  comunque  alle  attivita'  di  gestione  gia'
compiute  dal  sistema   consortile   nell'interesse   del   soggetto
recedente. 
  7. Il Consiglio di amministrazione puo' deliberare l'esclusione dal
Consorzio se il partecipante perde i requisiti  per  l'ammissione  al
Consorzio,  se  e'  sottoposto  a  procedure  concorsuali   che   non
comportino  la  continuazione  dell'esercizio,   anche   provvisorio,
dell'impresa e in ogni altro caso in cui non  puo'  piu'  partecipare
alla realizzazione dell'oggetto consortile. 
  8.  Una  volta  deliberata  dal   Consiglio   di   amministrazione,
l'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata, entro ...
(indicare termine), al partecipante e  al  Centro  di  coordinamento,
anche ai fini della verifica dell'adempimento degli obblighi previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. 
  9. Il Consorzio comunica al Comitato di  vigilanza  e  controllo  i
nominativi dei partecipanti che  hanno  cessato  di  fare  parte  del
Consorzio stesso.