(Allegato 1-art. 6)
                               Art. 6. 
                          Fondo consortile 
 
  1. Il fondo consortile e' costituito da: 
    a) quote versate dai consorziati all'atto  della  loro  adesione,
nella  misura  stabilita  dall'atto  costitutivo  del  Consorzio   e,
successivamente, da un regolamento adottato  ai  sensi  dell'articolo
21; 
    b)  immobilizzazioni  immateriali,  beni   mobili   ed   immobili
acquistati  dal  Consorzio,  anche  per  effetti  di   donazioni   od
assegnazioni effettuate da terzi a titolo di liberalita'; 
    c) eventuali avanzi di gestione; 
    d) ... (indicare eventuali altre componenti). 
  2. Il fondo consortile rimane indivisibile per tutta la durata  del
Consorzio. E' fatto divieto di distribuire utili e avanzi di gestione
ai partecipanti. Gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla
formazione  del  reddito.  Ogni  avanzo   di   gestione   costituisce
anticipazione per l'esercizio successivo e, qualora  proveniente  dal
contributo ambientale, e' destinato alla riduzione  dell'importo  del
contributo stesso nel primo esercizio finanziario  successivo  utile.
In ogni caso gli avanzi di gestione non possono essere utilizzati per
ridurre il contributo ambientale dovuto da produttori che non abbiano
concorso a costituirli, ovvero non  abbiano  partecipato  al  sistema
consortile nei due esercizi precedenti. 
  3.  Ciascuno  dei  partecipanti  e'  tenuto   a   concorrere   alla
costituzione del fondo versando una somma corrispondente  al  proprio
numero di quote di partecipazione assegnate ai sensi  del  precedente
articolo 4. 
  4. Fermo restando quanto previsto al comma 2 in ordine  al  vincolo
di destinazione degli avanzi di gestione provenienti  dal  contributo
ambientale, il fondo di cui al comma 1 puo'  essere  impiegato  nella
gestione del  sistema  consortile,  con  motivata  deliberazione  del
Consiglio di amministrazione approvata dall'Assemblea ordinaria,  ove
siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie, ma  deve
essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo. 
  5.  Il  Consiglio  di  amministrazione  puo'  costituire  fondi  di
riserva,   fermo   restando   il    principio    del    perseguimento
dell'equilibrio finanziario.