Art. 9. Composizione e funzioni dell'Assemblea ordinaria 1. Ogni partecipante ha diritto a un numero di voti nell'Assemblea pari al numero delle proprie quote di partecipazione. Possono esercitare il diritto di voto i partecipanti in regola con l'adempimento degli obblighi consortili previsti all'articolo 5. 2. L'Assemblea ordinaria esercita le seguenti funzioni: a) elegge i componenti del Consiglio di amministrazione nel numero di ... (indicare il numero); b) elegge ... (indicare il numero) componenti effettivi e ... (indicare il numero) supplenti del Collegio sindacale; c) delibera l'affidamento dell'incarico della revisione legale dei conti al Collegio sindacale o a una Societa' di revisione, ai sensi dell'articolo 17; d) approva lo statuto e lo trasmette per l'approvazione al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico; e) approva il bilancio preventivo annuale, accompagnato dai documenti previsti all'articolo 20, comma 4, e il bilancio consuntivo annuale, accompagnato dai documenti previsti all'articolo 20, comma 6; f) approva i programmi di attivita' e di investimento del Consorzio; g) determina il valore unitario delle quote consortili; h) delibera circa l'eventuale assegnazione di un'indennita' di carica al Presidente e al Vicepresidente, dell'emolumento annuale e dell'indennita' di rimborso spese ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; i) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione; l) delibera l'eventuale contributo di partecipazione annuo previsto all'articolo 7, comma 1, lettera d) per il perseguimento delle finalita' statutarie; m) approva il contributo ambientale annuo previsto all'articolo 7, comma 1, lettera a), per il perseguimento delle finalita' statutarie; n) approva la relazione sulla gestione, comprendente il piano specifico di prevenzione e di gestione, nonche' i risultati conseguiti nel riciclo e nel recupero dei RAEE, di cui all'articolo 3, comma 8; o) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari menzionati all'articolo 7; p) approva l'impiego del fondo consortile nella gestione del sistema consortile, ove siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie.