Allegato 1
(di cui all'articolo 4, comma 1)
REQUISITI MINIMI DELLA PROCEDURA
STANDARD DI CONTROLLO
La procedura standard di controllo deve prevedere:
1. la frequenza dei controlli e la tipologia delle visite
ispettive da eseguire ogni anno elaborate in base all'analisi dei
rischi. L'analisi dei rischi deve tenere in considerazione, almeno,
dei risultati dei precedenti controlli, della tipologia
dell'operatore, della quantita' di prodotto interessato e il rischio
di scambio di prodotti biologici con prodotti convenzionali;
2. il numero di visite da eseguire ogni anno e' calcolato
considerando che:
a) almeno un'ispezione fisica annuale deve essere eseguita
presso tutti gli operatori;
b) le visite di controllo a campione sono almeno pari al 10%
degli operatori assoggettati;
c) almeno il 10% di tutte le ispezioni annuali sono senza
preavviso;
d) il numero dei campioni da prelevare ed analizzare
annualmente corrisponde ad almeno il 5% del numero degli operatori
assoggettati;
3. la verifica della validita' e della completezza delle
modalita' di autocontrollo messe in atto dagli operatori per singola
attivita';
4. il periodo critico per eseguire le visite ispettive, in base
al tipo di attivita' svolta dall'operatore e alla coltura in atto;
5. la durata minima della visita ispettiva per tipologia di
attivita' e tipologia di visita (visita di ingresso al sistema, di
sorveglianza, a campione, senza preavviso, dove e' previsto il
campionamento);
6. il numero massimo di visite ispettive eseguibili
giornalmente;
7. indicazione dei principi attivi da ricercare per tipologia
di matrice e prodotto da analizzare;
8. i criteri di turnazione/avvicendamento del personale
ispettivo;
9. le linee guida da adottare per la verifica dei requisiti
previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale
per il metodo biologico per singola attivita' produttiva per la quale
e' richiesta l'autorizzazione.