(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
                                     (di cui all'articolo 4, comma 1) 
 
                  REQUISITI MINIMI DELLA PROCEDURA 
                        STANDARD DI CONTROLLO 
 
    La procedura standard di controllo deve prevedere: 
      1. la frequenza dei  controlli  e  la  tipologia  delle  visite
ispettive da eseguire ogni anno elaborate  in  base  all'analisi  dei
rischi. L'analisi dei rischi deve tenere in  considerazione,  almeno,
dei   risultati   dei   precedenti   controlli,    della    tipologia
dell'operatore, della quantita' di prodotto interessato e il  rischio
di scambio di prodotti biologici con prodotti convenzionali; 
      2. il numero di visite  da  eseguire  ogni  anno  e'  calcolato
considerando che: 
        a) almeno un'ispezione fisica annuale  deve  essere  eseguita
presso tutti gli operatori; 
        b) le visite di controllo a campione sono almeno pari al  10%
degli operatori assoggettati; 
        c) almeno il 10% di tutte le  ispezioni  annuali  sono  senza
preavviso; 
        d)  il  numero  dei  campioni  da  prelevare  ed   analizzare
annualmente corrisponde ad almeno il 5% del  numero  degli  operatori
assoggettati; 
      3. la  verifica  della  validita'  e  della  completezza  delle
modalita' di autocontrollo messe in atto dagli operatori per  singola
attivita'; 
      4. il periodo critico per eseguire le visite ispettive, in base
al tipo di attivita' svolta dall'operatore e alla coltura in atto; 
      5. la durata minima della visita  ispettiva  per  tipologia  di
attivita' e tipologia di visita (visita di ingresso  al  sistema,  di
sorveglianza, a  campione,  senza  preavviso,  dove  e'  previsto  il
campionamento); 
      6.  il  numero   massimo   di   visite   ispettive   eseguibili
giornalmente; 
      7. indicazione dei principi attivi da ricercare  per  tipologia
di matrice e prodotto da analizzare; 
      8.  i  criteri  di  turnazione/avvicendamento   del   personale
ispettivo; 
      9. le linee guida da adottare per  la  verifica  dei  requisiti
previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale  e  regionale
per il metodo biologico per singola attivita' produttiva per la quale
e' richiesta l'autorizzazione.