(Allegato I)
                                                           Allegato I 
 
                                                (articolo 3, comma 1) 
 
Procedura e modulistica per l'elaborazione  e  l'aggiornamento  delle
                                 RCP 
 
Premessa 
    Gli articoli 3 e 4 riguardano l'iter di sviluppo  delle  RCP,  in
cui  sono  elaborati  i  benchmark  e  le  classi   di   prestazione,
corrispondenti   a   ciascun   prodotto   rappresentativo.   Elemento
caratterizzante delle RCP, rispetto ai contenuti delle PEFCR europee,
e' la presenza di requisiti addizionali obbligatori e facoltativi. 
    Lo sviluppo della proposta  di  RCP  deve  essere  conforme  alla
raccomandazione  2013/179/UE  nonche'  alle  Linee  guida  PEF.  Tale
sviluppo si fonda in particolare su uno studio di impronta ambientale
per ciascun prodotto rappresentativo  individuato  per  la  specifica
categoria di prodotto. 
 Categorie di prodotto 
    Le RCP sono  elaborate  per  le  categorie  di  prodotto  di  cui
all'art. 2. Le categorie di prodotto definite  per  lo  schema  «Made
Green  in  Italy»  sono  recepite  dalle  indicazioni  emergenti  nel
percorso di sviluppo del metodo PEF, quali  le  Linee  guida  PEF,  e
possono  includere  categorie  aggiuntive   relative   a   specifiche
peculiarita' della produzione nazionale italiana. 
    In ogni caso, le categorie di prodotto devono essere identificate
in base alla loro funzionalita' e  il  loro  ambito  di  applicazione
viene definito attraverso la classificazione statistica dei  prodotti
associati alle attivita' (Classificazione dei Prodotti per  Attivita'
- CPA), ai sensi del regolamento (CE) n.  451/2008,  identificando  i
prodotti inclusi e quelli esclusi.  La  categoria  di  prodotto  deve
essere basata almeno su una divisione di codici  a  due  cifre  della
CPA. Se la categoria di prodotto e' complessa, sono necessari  codici
a piu' di due cifre. 
 Prodotto rappresentativo 
    Il prodotto rappresentativo rispetto al quale  e'  elaborata  una
RCP deve essere in grado di riflettere le caratteristiche dei diversi
prodotti che le imprese produttrici del relativo settore offrono  sul
mercato. Una singola RCP puo' anche individuare piu' di  un  prodotto
rappresentativo, come  previsto  dalla  raccomandazione  2013/179/UE,
nonche' nelle linee guida PEF, nel caso, ad esempio, di prodotti  con
applicazioni differenziate o prodotti con  tecnologie  differenti.  I
criteri in base ai  quali  e'  garantita  la  rappresentativita'  del
prodotto saranno riportati all'interno della RCP. 
    Nella  definizione  dei  prodotti  rappresentativi  del   settore
agroalimentare si dovra' tener anche in conto  l'esistenza  di  altri
schemi  di  etichettatura  europea  di  qualita'  quali:  agricoltura
biologica, denominazione d'origine protetta,  indicazione  geografica
protetta e dei vincoli che ne derivano per i prodotti aderenti. 
 Requisiti addizionali obbligatori e facoltativi 
    La RCP deve contenere i requisiti addizionali obbligatori e  puo'
contenere i requisiti addizionali facoltativi. 
    a) Requisiti addizionali obbligatori: 
      tracciabilita' del prodotto, 
      indicazione   delle   tre   categorie   di   impatto   ritenute
maggiormente significative per la categoria di prodotto in oggetto; 
      valore del benchmark, per ciascun prodotto rappresentativo, 
      le  due  soglie  che  delimitano  tre  classi  di   prestazione
stabilite come  differenziale  rispetto  al  benchmark  dello  stesso
prodotto rappresentativo. 
    b) Requisiti addizionali facoltativi: 
      informazioni qualitative relative all'impatto del  prodotto  in
termini di qualita' del paesaggio e sostenibilita' sociale; 
      informazioni relative alla qualita' ambientale dei prodotti; 
      per i prodotti oggetto di criteri  ambientali  minimi  adottati
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare nell'ambito del Piano per la sostenibilita' ambientale dei
consumi nel settore della pubblica amministrazione, laddove  ritenuti
applicabili e rilevanti per lo  specifico  prodotto,  la  RCP  potra'
comprendere i criteri ambientali riportati nella sezione  «specifiche
tecniche» dei documenti di CAM, da dimostrare con i mezzi di verifica
ivi previsti. 
    Nel caso esistano le PEFCR, l'ambito geografico  del  mercato  da
considerare per la definizione del  prodotto  rappresentativo  e  del
relativo benchmark e' quello europeo. Nel caso di non  disponibilita'
di PEFCR, i soggetti proponenti dovranno specificare  all'atto  della
domanda l'ambito geografico proposto per la definizione del  prodotto
rappresentativo, fornendo la motivazione. 
    Nel caso siano gia' stati calcolati e resi pubblici  benchmark  a
livello europeo, il proponente traspone questi valori nelle RCP dello
schema «Made Green in Italy», operando l'aggregazione (somma) dei tre
indicatori di impatto  piu'  rilevanti  pesati  adottando  il  metodo
proposto dalla linee  guida  PEF.  Nel  caso  non  siano  disponibili
benchmark a livello europeo, il proponente di una  nuova  RCP  dovra'
svilupparli e proporli con riferimento  al  prodotto  rappresentativo
considerato  nell'ambito  dello   studio   di   impronta   ambientale
propedeutico all'elaborazione della proposta di RCP. 
    Il  benchmark  deve  essere  corredato  da  relative  classi   di
prestazione stabilite come  misura  dello  scostamento  dallo  stesso
valore di riferimento, in numero di tre classi [A, B (benchmark), C],
anche nel caso in cui le classi non siano state  definite  a  livello
europeo  oppure  ne  siano  state  definite  un  numero  diverso.   I
valori-limite (soglie)  e  l'ampiezza  delle  classi  di  prestazione
saranno determinati in  modo  specifico  per  ciascuna  categoria  di
prodotto e definite nell'ambito del  relativo  documento  di  RCP,  a
seconda del valore del benchmark e  della  variabilita',  comprensiva
dell'incertezza, per i  tre  indicatori  rilevanti  risultanti  dallo
studio sul prodotto rappresentativo. 
Iter procedurale e documentazione da produrre 
    La richiesta finalizzata ad elaborare una  proposta  di  una  RCP
relativa a una  specifica  categoria  di  prodotto  e'  avanzata  dai
soggetti proponenti  di  cui  all'art.  2,  lettera  l),  tramite  un
soggetto capofila, formalmente delegato, attraverso  la  compilazione
del modulo B, corredato da: 
      1)  copia  fotostatica   del   documento   di   identita'   del
sottoscrittore; 
      2) elenco soggetti proponenti; 
      3) scheda adesione soggetti proponenti con delega  al  soggetto
capofila e relativi  allegati  (quale  documentazione  attestante  la
rappresentativita' dei soggetti proponenti per la specifica categoria
di prodotto per cui l'istanza e' presentata). 
    In caso di approvazione della richiesta di  elaborazione  di  una
RCP su una specifica categoria di  prodotto,  i  soggetti  proponenti
redigono una proposta di RCP,  utilizzando  lo  schema  di  contenuto
elaborato in ambito europeo per le PEFCR, integrato con  i  requisiti
addizionali obbligatori e facoltativi, seguendo  il  modulo  C  e  la
inviano via PEC al gestore dello schema. 
    I passi necessari per  sviluppare  la  RCP  sono  indicati  nella
figura seguente: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Nello sviluppare le RCP occorre seguire le indicazioni  riportate
nella raccomandazione 2013/179/EU e le linee guida PEF, integrate con
i requisiti addizionali obbligatori e facoltativi di cui  all'art.  2
del presente regolamento. In particolare  il  benchmark  per  ciascun
prodotto rappresentativo ricompreso nell'ambito di applicazione della
RCP deve essere calcolato come valore singolo somma dei valori pesati
dei  tre  indicatori  di  impatto  identificati   come   maggiormente
rilevanti per il prodotto in oggetto. Questi indicatori devono essere
gli stessi per tutti i prodotti  rappresentativi  identificati  dalla
RCP. I fattori di normalizzazione e pesatura che si devono  applicare
sono  i  piu'  recenti  pubblicati  dalla  Commissione   europea   da
utilizzare nell'ambito della PEF. Essi sono disponibili  anche  nelle
«linee guida all'implementazione della PEF durante la  fase  pilota»,
rese disponibili dal Ministero dell'ambiente e  della  tutela  e  del
territorio e del mare sul proprio sito istituzionale. 
    Ogni revisione della proposta di RCP deve essere  documentata  ed
esplicitata con apposita numerazione. 
    Entro novanta giorni dal termine del periodo di  validita'  della
RCP di quattro anni o nel caso in cui la RCP venga sottoposta  ad  un
processo  di  aggiornamento,  il  gestore  dello  schema  avvia   una
consultazione pubblica di sessanta giorni. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato B2 - Proposta di RCP 
    La proposta di RCP deve essere compilata seguendo lo schema sotto
riportato, mantenendo anche la numerazione dei capitoli e  paragrafi.
Nello schema sottostante, tra parentesi  quadra  [...]  sono  fornite
indicazioni specifiche da seguire  per  compilare  il  contenuto  del
relativo paragrafo.  Inoltre,  le  «linee  guida  all'implementazione
della PEF durante la fase pilota» riportano  ulteriori  istruzioni  e
informazioni  dettagliate  sul  contenuto  da  riportare  in  ciascun
paragrafo. In caso di indicazioni dissimili fra quanto indicato nelle
linee guida PEF e in questo documento, quest'ultimo prevale. 
    [Titolo del Documento] 
    Schema nazionale volontario «Made Green in Italy» 
    Regole di Categoria di Prodotto (RCP) 
    [inserire il nome della categoria di prodotto] 
    [Indice e contenuto del documento RCP] 
1. Informazioni generali sulla RCP 
    1.1. Soggetti proponenti 
    1.2. Consultazione e portatori di interesse 
    1.3. Data di pubblicazione e di scadenza 
    1.4. Regione geografica 
    [Specificare se la RCP prevede un benchmark relativo ai  prodotti
realizzati solo in Italia, un benchmark relativo  al  prodotto  medio
commercializzato in Europa o altro ambito geografico] 
    1.5. Lingua 
    [E' possibile adottare come lingua sia l'inglese  sia  l'italiano
(raccomandato).  Per  le  categorie  di  prodotto  coperte  da  PEFCR
europee, le parti in comune possono rimanere in inglese.] 
2. Input metodologico e conformita' 
3. Revisione della PEFCR e informazione di base della RCP 
    3.1. PEFCR review panel 
    [si applica solo in caso di esistenza di PEFCR europea] 
    3.2. Requisiti di revisione del documento PEFCR 
    [si applica solo in caso di esistenza di PEFCR europea] 
    3.3. Ragioni per sviluppare la RCP 
    [riportare,  qualora  esistente,  il   contenuto   del   relativo
paragrafo della PEFCR; descrizione del contesto di applicazione della
RCP, armonizzazione  con  eventuali  altre  regole  di  categoria  di
prodotto esistenti per altri schemi] 
    3.4. Conformita' con le Linee  guida  della  fase  pilota  PEF  e
successive modificazioni. 
4. Ambito di applicazione della RCP 
    4.1. Unita' funzionale 
    4.2. Prodotti rappresentativi 
    [Oltre a quanto richiesto per il relativo paragrafo delle  PEFCR,
specificare se per questa categoria di prodotto  esistono  schemi  di
qualita' che identificano specifici segmenti di mercato e per i quali
e' necessario definire uno specifico prodotto rappresentativo. Per il
settore agroalimentare si dovra' tener anche in conto l'esistenza  di
altri schemi di etichettatura europea di qualita' quali:  agricoltura
biologica, denominazione d'origine protetta,  indicazione  geografica
protetta e dei vincoli che ne derivano per i prodotti aderenti] 
    4.3. Classificazione del prodotto (NACE/CPA) 
    4.4. Confini del sistema - stadi del ciclo di vita e processi 
    4.5. Selezione dei tre indicatori di impatto piu' rilevanti 
    [Fornire in  allegato  alla  RCP  adeguata  motivazione  di  tale
selezione. Di principio, tale  selezione  deve  essere  basata  sulla
normalizzazione e pesatura degli indicatori di tutte le categorie  di
impatto previste dalla  raccomandazione  2013/179/EU  o  dalle  Linee
guida PEF] 
    4.6. Informazioni ambientali aggiuntive 
    [Oltre a quanto richiesto  per  le  PEFCR,  riportare  in  questo
paragrafo, qualora ritenuti rilevanti per la categoria  di  prodotto,
gli eventuali criteri obbligatori (specifiche tecniche)  dei  Criteri
Ambientali Minimi  previsti  per  tale  categoria  merceologica,  con
l'identificazione dei relativi mezzi di prova] 
    4.7. Assunzioni e limitazioni 
    4.8. Requisiti per la denominazione «Made in Italy» 
    [Riportare i requisiti che il prodotto deve rispettare per  poter
essere denominato «Made in Italy» sulla base delle norme vigenti.] 
    4.9. Tracciabilita' 
    [Riportare  indicazioni  su  come  rendicontare   o   descrivere,
nell'ambito della Dichiarazione di Impronta Ambientale  di  Prodotto,
le attivita' condotte nelle  diverse  fasi  del  ciclo  di  vita  del
prodotto e dei luoghi in cui esse vengono realizzate] 
    4.10. Qualita' del paesaggio e sostenibilita' sociale 
    [Si applica solo  ai  prodotti  agroalimentari.  Riportare  quali
aspetti di tutela di  qualita'  del  paesaggio  e  di  sostenibilita'
sociali devono  essere  rispettati,  con  eventuale  indicazione  dei
relativi mezzi di prova] 
5. Inventario del ciclo di vita (Life Cycle Inventory) 
    5.1. Analisi preliminare (Screening step) 
    5.2. Requisiti di qualita' dei dati 
    5.3. Requisiti relativi alla raccolta di dati specifici  relativi
ai processi sotto diretto controllo (di «foreground» ) 
    5.4. Requisiti relativi ai dati generici relativi ai processi  su
cui l'organizzazione non esercita alcun controllo (di «background») e
dati mancanti 
    5.5. Dati mancanti 
    5.6. Fase di uso 
    5.7. Logistica 
    5.8. Fase di fine vita 
    5.9. Requisiti per l'allocazione di  prodotti  multifunzionali  e
processi multiprodotto. 
6. Benchmark e classi di prestazioni ambientali 
    [Riportare  quanto  previsto  per  le  PEFCR  per  il  benchmark.
Calcolare inoltre il benchmark in termini di  singolo  valore  (somma
dei valori pesati dei tre indicatori di impatto piu'  rilevanti).  Le
classi di prestazione da indicare sono tre, per cui occorre riportare
i valori delle due soglie, sopra e sotto il benchmark, necessari  per
definire le classi di prestazione A, B e C. In particolare i prodotti
con impatto calcolato come valore singolo superiore alla soglia  piu'
elevata sono da  classificare  in  classe  C;  prodotti  con  impatto
inferiore alla soglia inferiore sono da classificare in classe  A;  i
restanti in classe B. I valori  delle  soglie  sono  da  identificare
tenendo conto la variabilita' dei prodotti intorno al  risultato  del
benchmark, considerando anche l'incertezza.] 
7. Interpretazione 
8. Reporting e comunicazione 
9. Verifica 
10. Riferimenti bibliografici 
11. Informazioni di supporto per le RCP e PEFCR 
12. Elenco degli allegati 
    Allegato I - Prodotto rappresentativo 
    Allegato II - Studi di supporto 
    [Si applica solo se esistono le PEFCR] 
    Allegato III - Benchmark e classi di prestazioni ambientali 
    Allegato  IV  -  Scenari  relativi  ai  processi  a  monte  della
produzione (Upstream) (facoltativo) 
    Allegato  V  -  Scenari  relativi  ai  processi  a  valle   della
produzione (Downstream) (facoltativo) 
    Allegato VI - Fattori di normalizzazione 
    Allegato VII - Fattori di pesatura 
    Allegato VIII - Dati di foreground 
    Allegato IX - Dati di background 
    Allegato X - Formula di allocazione per i materiali  riciclati  e
recuperati (Circular Footprint) 
    Allegato XI - Informazioni di  base  sulle  scelte  metodologiche
attuate durante lo sviluppo della RCP