(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           Modificazioni apportate in sede di conversione 
               al decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 
 
  All'articolo 1 sono premessi i seguenti: 
  «Art. 01 (Proroga dello stato di emergenza). -  1.  All'articolo  1
del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.   189,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma  4
e' inserito il seguente: 
    "4-bis. Lo stato di emergenza  prorogato  con  deliberazione  del
Consiglio dei ministri del 22 febbraio  2018,  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2017, n. 123, e' prorogato fino al 31 dicembre  2018  e  ai  relativi
oneri si provvede,  nel  limite  complessivo  di  euro  300  milioni,
mediante  utilizzo  delle  risorse  disponibili  sulla   contabilita'
speciale di cui  all'articolo  4,  comma  3,  del  presente  decreto,
intestata  al  Commissario  straordinario,  che  a  tal   fine   sono
trasferite  sul  conto  corrente  di  tesoreria  centrale  n.  22330,
intestato alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  per  essere
assegnate al Dipartimento della protezione  civile.  In  deroga  alle
previsioni  di  cui  all'articolo  24,  comma  3,  del  codice  della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1, lo stato di  emergenza  di  cui  al  presente  comma  puo'  essere
prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo
complessivo di ulteriori dodici mesi". 
  Art. 02 (Disposizioni in materia di creazione  di  aree  attrezzate
per proprietari di seconde case). - 1. Nel capo I-bis  del  titolo  I
del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.   189,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo  l'articolo
4-bis e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 4-ter (Aree attrezzate per finalita'  turistiche).  -  1.  Ai
soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c),  possono  essere
messe a disposizione, a cura delle regioni interessate, su  richiesta
dei singoli comuni, aree attrezzate per finalita' turistiche  per  il
collocamento  di  roulotte,   camper   o   altre   unita'   abitative
immediatamente  amovibili,  nelle  more   del   completamento   degli
interventi di ricostruzione sugli immobili originari. 
  2. Le aree di cui al comma 1 sono inserite nel  piano  comunale  di
emergenza  ed  individuate  quali  aree  di   emergenza,   ai   sensi
dell'articolo 12 del codice di cui al decreto legislativo  2  gennaio
2018, n. 1. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  1,  nel  limite
massimo di euro 10.000.000 per l'anno  2018,  si  provvede  a  valere
sulle  risorse  disponibili  sulla  contabilita'  speciale   di   cui
all'articolo  4,  comma  3.   Con   ordinanza   adottata   ai   sensi
dell'articolo  2,  comma  2,  sono  determinati  i  criteri  per   la
ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente,  nonche'  le
modalita' e le procedure per l'individuazione e  la  fruizione  delle
aree di cui al comma 1". 
  Art. 03 (Disposizioni in materia di concessione  dei  finanziamenti
agevolati per la ricostruzione privata). - 1. All'articolo  6,  comma
1, del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a)  alla  lettera  a),  le  parole:  "ai  fini   dell'adeguamento
igienico-sanitario ed energetico" sono sostituite dalle seguenti: "ai
fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed  energetico,
nonche' dell'eliminazione delle barriere architettoniche"; 
    b)  alla  lettera  c),   le   parole:   "compreso   l'adeguamento
igienico-sanitario"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "compresi
l'adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio,  nonche'
l'eliminazione delle barriere architettoniche". 
  Art. 04  (Indennita'  di  occupazione  di  suolo  pubblico).  -  1.
All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  dopo  il
comma 8 e' inserito il seguente: 
    "8-bis. Le spese sostenute per  tributi  o  canoni  di  qualsiasi
tipo, dovuti per l'occupazione di suolo  pubblico  determinata  dagli
interventi di  ricostruzione,  sono  inserite  nel  quadro  economico
relativo alla richiesta di contributo". 
  Art.  05  (Disposizioni  in  materia  di  interventi  di  immediata
esecuzione e differimento  di  termini).  -  1.  All'articolo  8  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. I progetti di cui al comma  1  possono  riguardare  singole
unita' immobiliari. In tal caso, il professionista  incaricato  della
progettazione assevera la rispondenza  dell'intervento  all'obiettivo
di cui al comma 1 del presente articolo"; 
    b) al comma 4: 
      1)  al  primo  periodo,  le  parole:  "30  aprile  2018"   sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"; 
      2) al secondo  periodo,  le  parole:  "per  una  sola  volta  e
comunque non oltre il 31 luglio 2018" sono sostituite dalle seguenti:
"comunque non oltre il 31 luglio 2019"; 
      3) dopo il secondo periodo e' inserito il  seguente:  "Per  gli
edifici siti nelle aree perimetrate ai sensi dell'articolo  5,  comma
1,  lettera  e),  qualora   l'intervento   non   sia   immediatamente
autorizzabile,  la  documentazione  richiesta  va  depositata   entro
centocinquanta giorni dalla  data  di  approvazione  degli  strumenti
urbanistici  attuativi  di  cui  all'articolo  11  o  dalla  data  di
approvazione della deperimetrazione con  deliberazione  della  Giunta
regionale". 
  2. Il termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, e' differito al 31 dicembre 2018.  Il  termine
del 30 giugno 2018, di cui all'ordinanza 24 aprile 2018,  n.  55,  e'
conseguentemente prorogato fino alla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto e fino alla  predetta  data
non  si  applica  quanto   previsto   dall'articolo   9,   comma   2,
dell'ordinanza medesima. 
  Art. 06 (Revisione della soglia di  obbligatorieta'  SOA  ai  sensi
dell'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). - 1.
All'articolo 8, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, le parole: "per lavori di importo superiore ai  150.000
euro"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "per  lavori  di   importo
superiore a 258.000 euro". 
  Art. 07 (Interventi eseguiti per immediate esigenze  abitative).  -
1. L'articolo 8-bis  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 8-bis (Interventi eseguiti per immediate esigenze  abitative)
- 1. Fatte salve le norme di settore  in  materia  antisismica  e  di
tutela dal rischio idrogeologico, sono sottoposti alla disciplina  di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  le
opere  o  i  manufatti  o  le  strutture  realizzati   o   acquistati
autonomamente dai proprietari, o loro parenti entro il  terzo  grado,
usufruttuari o titolari di diritti reali  di  godimento  su  immobili
distrutti o  gravemente  danneggiati  dagli  eventi  sismici  di  cui
all'articolo  1  e  dichiarati  inagibili,  in  luogo  di   soluzioni
abitative  di  emergenza  consegnate  dalla  protezione  civile,  nel
periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore
della presente disposizione. La disposizione di cui al primo  periodo
si applica a condizione che le predette opere o manufatti o strutture
consistano nell'installazione, in  area  di  proprieta'  privata,  di
opere, di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di  strutture  di
qualsiasi genere, quali roulotte,  camper,  case  mobili,  che  siano
utilizzati  come  abitazioni,  che  siano  amovibili  e   diretti   a
soddisfare esigenze contingenti e meramente temporanee, anche se  non
preceduti dalla comunicazione di avvio lavori prevista  dal  medesimo
articolo  6,  comma  1,  lettera  e-bis),  e  siano   realizzati   in
sostituzione, temporanea o parziale, di un immobile di  proprieta'  o
in usufrutto o in possesso a titolo  di  altro  diritto  reale  o  di
godimento, destinato ad abitazione principale e dichiarato inagibile.
Entro novanta giorni  dall'emanazione  dell'ordinanza  di  agibilita'
dell'immobile distrutto o danneggiato, i soggetti  di  cui  al  primo
periodo  provvedono  alla  demolizione  o  rimozione  delle  opere  o
manufatti o strutture di cui al presente  articolo  e  al  ripristino
dello stato dei luoghi, ad eccezione dei casi  in  cui,  in  base  ad
accertamenti eseguiti da uffici comunali, siano state  rispettate  le
prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti  alla  data
di entrata in vigore della presente disposizione  e  le  disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio,  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42;  sono  fatti  salvi  il
rispetto della cubatura massima edificabile nell'area  di  proprieta'
privata, come stabilita dagli strumenti  urbanistici  vigenti,  anche
attraverso la successiva demolizione parziale o totale  dell'edificio
esistente dichiarato inagibile, e la corresponsione dei contributi di
cui all'articolo 16 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380. 
  2. Fermo  restando  l'obbligo  di  demolizione  o  rimozione  della
struttura prefabbricata o amovibile e di ripristino dello  stato  dei
luoghi di cui al comma 1, limitatamente al  periodo  di  emergenza  e
comunque fino al novantesimo giorno dall'emanazione dell'ordinanza di
agibilita' dell'edificio distrutto o danneggiato, non si applicano le
sanzioni di cui all'articolo 181 del codice dei beni culturali e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
  3. Le ordinanze di demolizione e  restituzione  in  pristino  e  le
misure di sequestro preventivo emanate fino alla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione, per  i  lavori  e  le  opere  che
rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono inefficaci. 
  4. In caso di inadempimento delle attivita' di demolizione previste
dal presente articolo, alle  medesime  provvede  il  comune  nel  cui
territorio e' stato realizzato l'intervento, a spese del responsabile
della realizzazione delle opere o dei manufatti o delle strutture. 
  5. Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di  demolizione
di cui al comma 4, la domanda di contributo deve essere corredata,  a
pena  di  inammissibilita',  di  apposita  garanzia  sotto  forma  di
cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo  Stato,  al  valore  di
borsa, ovvero  di  fideiussione  rilasciata  da  imprese  bancarie  o
assicurative che rispondano ai  requisiti  di  solvibilita'  previsti
dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita' o  rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di  cui  all'articolo
106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,
n. 385, che svolgono in  via  esclusiva  o  prevalente  attivita'  di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione  contabile  da
parte  di  una  societa'  di  revisione  iscritta  all'albo  previsto
dall'articolo 161 del testo unico di cui al  decreto  legislativo  24
febbraio  1998,  n.  58,  e  che  abbiano  i  requisiti   minimi   di
solvibilita'   richiesti   dalla   vigente   normativa   bancaria   e
assicurativa. I soggetti che, alla data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge 29 maggio 2018,  n.  55,  abbiano  gia'  presentato  la
domanda  di  contributo  sono  tenuti  a  consegnare   l'integrazione
documentale di cui al presente comma entro trenta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della relativa legge di conversione. 
  6.  La  garanzia  di  cui  al  comma  5  deve  essere  di   importo
corrispondente al costo della demolizione dei lavori e  opere  e  del
ripristino  dei  luoghi  ai  sensi  del  comma  1,  preventivato  dal
professionista incaricato del progetto di ricostruzione o riparazione
dell'immobile danneggiato ed indicato in apposita perizia asseverata,
rilasciata in favore del comune nel cui  territorio  l'intervento  e'
stato  eseguito,  e  deve  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al
beneficio della preventiva escussione  del  debitore  principale,  la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo  comma,  del
codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia  medesima  entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta del comune". 
  Art. 08 (Disposizioni in materia di  ruderi  e  collabenti).  -  1.
All'articolo  10  del  decreto-legge  17  ottobre   2016,   n.   189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "e non allacciati alle reti di pubblici
servizi" sono soppresse; 
    b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    "3-bis. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  non  si
applicano agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale
ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42". 
  Art.  09  (Semplificazioni  in  materia  di  strumenti  urbanistici
attuativi). - 1. Al comma 2 dell'articolo  11  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Gli  stessi  strumenti  urbanistici  attuativi  sono  esclusi  dalla
valutazione  ambientale  strategica  (VAS)  e   dalla   verifica   di
assoggettabilita' alla VAS qualora non prevedano  contemporaneamente:
a) aumento della popolazione  insediabile,  calcolata  attribuendo  a
ogni  abitante  da  insediare  centoventi  metri   cubi   di   volume
edificabile,  rispetto  a  quella  residente  in  base  ai  dati  del
censimento generale della popolazione effettuato dall'ISTAT nel 2011;
b) aumento delle aree urbanizzate rispetto a quelle  esistenti  prima
degli  eventi  sismici  iniziati  il  24  agosto  2016;  c)  opere  o
interventi soggetti a procedure di valutazione di impatto  ambientale
(VIA) o a valutazione d'incidenza". 
  Art.  010  (Semplificazioni  amministrative).  -  1.  Al  comma   2
dell'articolo  12  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,   n.   189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
le parole: "svolta dall'ufficio speciale per la ricostruzione,"  sono
soppresse. 
  Art.  011  (Soggetti  attuatori).  -   1.   All'articolo   15   del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera e), dopo  le  parole:  "le  diocesi"  sono
inserite le seguenti: "e i comuni"; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui  al  comma  1  i
comuni possono  avvalersi  in  qualita'  di  responsabile  unico  del
procedimento dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis"; 
    c) al comma 3, dopo le parole:  "decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50," sono inserite le seguenti: "o per i quali non si  siano
proposte le diocesi" e dopo le parole: "del turismo" sono aggiunte le
seguenti: "o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere a), c) e
d), del presente articolo"; 
    d) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    "3-bis. Fermo restando il  protocollo  d'intesa,  firmato  il  21
dicembre 2016, tra il Commissario straordinario del  Governo  per  la
ricostruzione, il Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e
del turismo e il  presidente  della  Conferenza  episcopale  italiana
(CEI), gli interventi di competenza delle diocesi, di cui al comma 1,
lettera e), di importo non  superiore  a  500.000  euro  per  singolo
intervento, ai fini della selezione dell'impresa esecutrice,  seguono
le procedure previste per  la  ricostruzione  privata  dal  comma  13
dell'articolo 6 del presente decreto. Con ordinanza commissariale  ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, sentiti il presidente della CEI e  il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  del  turismo,  sono
stabiliti le modalita' di attuazione del presente comma,  dirette  ad
assicurare   il   controllo,   l'economicita'   e   la    trasparenza
nell'utilizzo  delle  risorse  pubbliche,  nonche'  le  priorita'  di
intervento e il metodo di  calcolo  del  costo  del  progetto.  Entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, e' istituito un  tavolo  tecnico  presso  la  struttura
commissariale  per  definire  le  procedure  adeguate   alla   natura
giuridica delle diocesi ai fini della realizzazione  delle  opere  di
cui al comma 1, lettera e), di importo superiore  a  500.000  euro  e
inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". 
  Art. 012 (Disposizioni in materia  di  semplificazione  dei  lavori
della Conferenza permanente). - 1. Al comma 1  dell'articolo  16  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le  parole:  "Ente  parco"
sono inserite le seguenti: "o, in assenza di quest'ultimo,  di  altra
area naturale protetta". 
  Art.  013  (Disposizioni  in  materia   di   centrali   uniche   di
committenza). - 1. All'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole:  "si  avvalgono"  e'  inserita  la
seguente: "anche"; 
    b) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: ", nonche' nelle stazioni uniche  appaltanti  e  centrali  di
committenza locali costituite nelle predette regioni ai  sensi  della
vigente normativa"; 
    c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  "5-bis.    Spettano    in    ogni    caso    ai    Presidenti    di
Regione -Vicecommissari,  anche  al  fine  del   monitoraggio   della
ricostruzione  pubblica  e  privata  in  coerenza  con   il   decreto
legislativo 29 dicembre 2011,  n.  229,  e  per  l'effettuazione  dei
controlli di cui all'articolo 32 del presente decreto, le funzioni di
coordinamento delle attivita': 
    a) dei soggetti attuatori previsti  dall'articolo  15,  commi  1,
lettera a), e 2, del presente decreto; 
    b) dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche  appaltanti  e
delle centrali di committenza locali previsti dalla  lettera  a)  del
comma 2 del presente articolo". 
  Art. 014 (Disposizioni in materia di  materiali  da  scavo).  -  1.
All'articolo 28, comma 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, le parole:  "diciotto  mesi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"trenta mesi". 
  Art. 015  (Proroga  dei  mutui  dei  comuni  e  dell'indennita'  di
funzione  a  favore  dei  sindaci).  -   1.   All'articolo   44   del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
"Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del  presente  comma,
il  pagamento  delle  rate  in   scadenza   nell'esercizio   2018   e
nell'esercizio 2019 e'  altresi'  differito,  senza  applicazione  di
sanzioni e interessi, rispettivamente al  primo  e  al  secondo  anno
immediatamente successivi  alla  data  di  scadenza  del  periodo  di
ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi"; 
    b) al comma 2-bis, primo periodo, le parole: "per  la  durata  di
due anni" sono sostituite dalle  seguenti:  "per  la  durata  di  tre
anni". 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 3,9 milioni
di euro annui per ciascuno degli anni 2019  e  2020,  si  provvede  a
valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui  all'articolo
4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  che  a  tal
fine sono versate dal Commissario straordinario, entro il  30  giugno
di ciascuno degli anni 2019 e 2020, all'entrata  del  bilancio  dello
Stato». 
  All'articolo 1: 
    al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «decreto-legge
9 febbraio 2017, n. 8,» sono inserite le seguenti:  «convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,» e dopo  le  parole:
«dal 16 gennaio 2019» sono aggiunte le seguenti: «; su richiesta  del
lavoratore dipendente subordinato  o  assimilato,  la  ritenuta  puo'
essere operata anche dal sostituto d'imposta»; 
    al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    «a-bis) al comma 11-bis, il primo periodo e' soppresso»; 
    al comma 1, lettera b), dopo le  parole:  «terzo  periodo,»  sono
inserite le seguenti: «le parole: "entro  il  31  maggio  2018"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2019" e» e le parole:
«a decorrere dal 31 gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti:  «a
decorrere dal mese di  gennaio  2019;  su  richiesta  del  lavoratore
dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta puo' essere  operata
anche dal sostituto d'imposta»; 
    al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
    «b-bis) al comma 16, al primo periodo, le parole:  "entro  il  30
giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro  il  31  dicembre
2018" e, al terzo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2017"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018"»; 
    al comma 3, secondo periodo, dopo la  parola:  «interessi,»  sono
inserite le seguenti: «in unica rata o»; 
    dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
  «6-bis. Al  comma  25  dell'articolo  2-bis  del  decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
"Con i provvedimenti di  cui  al  precedente  periodo  sono  previste
esenzioni, fino alla data del  31  dicembre  2020,  in  favore  delle
utenze localizzate in una 'zona rossa'  istituita  mediante  apposita
ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016  e  la
data di entrata in vigore della presente  disposizione,  individuando
anche le modalita' per la copertura delle esenzioni stesse attraverso
specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove  opportuno,  a
strumenti di tipo perequativo". 
  6-ter. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
15 dicembre 2016, n. 229, a partire dal  24  agosto  2016  e  fino  a
dodici mesi successivi alla  cessazione  dello  stato  di  emergenza,
possono derogare agli obblighi di cui al comma  1  dell'articolo  205
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al fine  di  stabilire
la percentuale  di  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  urbani  da
destinare al riciclo, ogni comune, ai sensi del comma 1-bis,  lettera
c), del medesimo articolo 205, puo' stipulare un accordo di programma
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare e la regione interessata. 
  6-quater. Per l'anno 2019, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,  entro  il  limite
massimo di spesa complessivo di 10 milioni di euro  per  il  medesimo
anno  2019,  per  imprese  con  organico  superiore  a   400   unita'
lavorative,  ubicate  nei  comuni   di   cui   all'allegato   1   del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e contestualmente in un'area di
crisi industriale complessa, che  presentino  processi  di  riassetto
produttivo con connesse problematiche occupazionali,  previo  accordo
stipulato  in   sede   governativa,   e'   concesso   un   intervento
straordinario   di   integrazione   salariale,   con    causale    di
riorganizzazione aziendale, sino  al  limite  massimo  di  sei  mesi.
L'intervento straordinario di integrazione salariale  e'  subordinato
all'erogazione da  parte  della  regione  interessata  di  misure  di
politica attiva finalizzata al reimpiego dei lavoratori sospesi»; 
    al comma 8, lettera c), le parole: «27,2 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «27,02 milioni» e le parole: «5  per  l'anno  2019  e
3,18 per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «5  milioni  di
euro per l'anno 2019 e 3,18 milioni di euro per l'anno 2020»; 
    al comma 8, lettera d), le parole: «3,9 milioni per l'anno  2020,
a 58,1 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022  e  a  47,3»  sono
sostituite dalle seguenti: «3,9 milioni di euro per  l'anno  2020,  a
58,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e  2022  e  a  47,3
milioni di euro»; 
    dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
  «8-bis. Ai maggiori oneri di cui  al  comma  6-quater,  pari  a  10
milioni di euro per l'anno 2019,  si  provvede  a  carico  del  Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2». 
  Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  1-bis  (Proroga  della  sospensione   dei   mutui).   -   1.
All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  19,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  primo  periodo,  le  parole:  "31  dicembre  2018"   sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"; 
    b) al  secondo  periodo,  le  parole:  "31  dicembre  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". 
  2. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo,  del  decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle  seguenti:
"31 dicembre 2020"; 
    b) le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle  seguenti:
"31 dicembre 2021". 
  Art. 1-ter (Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito). - 1.
All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo
le parole: "nel 2017" sono inserite le seguenti: "e nel 2018". 
  Art. 1-quater (Deroghe alla disciplina sulle distanze  dal  confine
stradale). - 1. In deroga alle norme che disciplinano le distanze dal
confine  stradale  fuori  dai  centri  abitati,  e'   consentita   la
demolizione e ricostruzione degli immobili  danneggiati  o  distrutti
dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016,
anche all'interno della fascia di rispetto stradale, a condizione che
la ricostruzione non crei pregiudizio per la sicurezza stradale e sia
comunque rispettata la distanza minima dalla strada non  inferiore  a
quella esistente. La deroga e' rilasciata in sede  di  conferenza  di
servizi dall'ente proprietario della strada. 
  Art. 1-quinquies (Linee guida per  gli  adempimenti  connessi  alla
ricostruzione). - 1. Al fine di assicurare  la  corretta  e  omogenea
attuazione della normativa relativa agli eventi sismici  verificatisi
a far data dal 24  agosto  2016,  con  particolare  riferimento  alla
decretazione d'urgenza e alle ordinanze del Commissario straordinario
e del Capo del  Dipartimento  della  protezione  civile,  nonche'  di
fornire indicazioni utili per l'interpretazione  e  il  coordinamento
della medesima normativa, il Commissario straordinario  del  Governo,
ai fini della ricostruzione  nei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici  verificatisi
a far data dal 24 agosto 2016, entro quarantacinque giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
provvede, sentiti il Capo del Dipartimento della protezione civile, i
soggetti attuatori  di  cui  all'articolo  15  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, e il Ministero dell'economia e  delle  finanze
per gli aspetti finanziari, alla predisposizione  e  alla  successiva
pubblicazione, nel proprio  sito  internet  istituzionale,  di  linee
guida contenenti l'indicazione delle procedure  e  degli  adempimenti
connessi agli interventi di ricostruzione. 
  2. Le linee guida di cui al comma 1 sono aggiornate periodicamente,
con  frequenza  almeno  trimestrale,  in  rapporto  allo   stato   di
aggiornamento dei provvedimenti adottati. All'attuazione del presente
articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Art. 1-sexies (Disciplina relativa alle lievi difformita'  edilizie
e alle pratiche pendenti ai fini dell'accelerazione dell'attivita' di
ricostruzione o di riparazione degli edifici privati). - 1.  In  caso
di interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni  di  cui  agli
allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016  in  assenza
di segnalazione certificata di inizio attivita' nelle ipotesi di  cui
all'articolo 22, comma 1, lettera a),  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  o  in
difformita' da essa, il proprietario dell'immobile,  pur  se  diverso
dal responsabile dell'abuso, puo'  presentare,  contestualmente  alla
domanda di contributo, segnalazione certificata di  inizio  attivita'
in sanatoria, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 37, comma
4, nonche' all'articolo 93 del citato decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo  a  quanto  rappresentato
nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato
e  alla  disciplina  vigente  al  momento  della  presentazione   del
progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica  rilasciata
dal competente ufficio tecnico della regione. E' fatto, in ogni caso,
salvo il pagamento della sanzione di cui  al  predetto  articolo  37,
comma 4, il cui importo non puo' essere  superiore  a  5.164  euro  e
inferiore a 516 euro, in  misura  determinata  dal  responsabile  del
procedimento   comunale   in   relazione   all'aumento   di    valore
dell'immobile valutato per  differenza  tra  il  valore  dello  stato
realizzato e  quello  precedente  l'abuso,  calcolato  in  base  alla
procedura di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro  delle
finanze 19 aprile 1994, n. 701. 
  2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la percentuale di cui  al
comma 2-ter dell'articolo 34 del citato decreto del Presidente  della
Repubblica n. 380 del 2001 e' elevata al 5 per cento. 
  3. Nei casi di cui al comma 1,  il  tecnico  incaricato  redige  la
valutazione della sicurezza in base alle vigenti norme  tecniche  per
le costruzioni emanate ai sensi  dell'articolo  52  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nell'ambito del progetto
strutturale  relativo  alla  domanda   di   contributo,   accertando,
altresi',  con  apposita  relazione  asseverata  che  le  difformita'
strutturali non abbiano causato in via  esclusiva  il  danneggiamento
dell'edificio. E' fatto salvo il rilascio dell'autorizzazione di  cui
all'articolo 94 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  380
del 2001 che  costituisce  provvedimento  conclusivo  al  fine  della
risoluzione  della  difformita'  strutturale   e,   unitamente   alla
segnalazione certificata di  inizio  attivita'  in  sanatoria,  causa
estintiva del reato oggetto di contestazione. 
  4. Per gli interventi edilizi  di  cui  al  comma  1  e'  possibile
richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo  146
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  o
dell'articolo 3 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, nei seguenti casi:  a)  per
le opere realizzate su immobili che al momento dell'esecuzione  delle
opere medesime non erano sottoposti a vincolo paesaggistico;  b)  per
le opere realizzate in data antecedente a quella di entrata in vigore
del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, anche se  eseguite  su
immobili gia' sottoposti a vincolo  paesaggistico.  Resta  ferma,  in
ogni caso, la verifica di compatibilita' dell'intervento con le norme
di settore in materia di tutela dal rischio idrogeologico. 
  5. Ai fini di cui al comma 4, gli incrementi di volume derivanti da
minimi scostamenti dimensionali, nella misura massima del 2 per cento
per ogni dimensione rispetto al progetto originario, riconducibili  a
carenza di rappresentazione dei  medesimi  progetti  originari,  alle
tecnologie di costruzione dell'epoca dei manufatti e alle  tolleranze
delle misure, purche' tali interventi  siano  eseguiti  nel  rispetto
delle   caratteristiche   architettoniche,   morfo-tipologiche,   dei
materiali  e  delle  finiture   esistenti,   non   sono   considerati
difformita' che necessitino di sanatoria paesaggistica. 
  6.  Al  fine  di  accelerare  l'attivita'  di  ricostruzione  o  di
riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  danneggiati  dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di domande di
sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio  1985,
n. 47, dell'articolo 39 della legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  o
dell'articolo  32  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
non  definite  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente  decreto,  la  certificazione  di  idoneita'
sismica,  ove  richiesta  per   l'adozione   del   provvedimento   di
concessione o di autorizzazione in sanatoria  e  dell'agibilita',  e'
sostituita  da  perizia  del  tecnico  incaricato  del  progetto   di
adeguamento  e  miglioramento  sismico,  che  redige  certificato  di
idoneita' statica secondo quanto previsto dal  decreto  del  Ministro
dei  lavori  pubblici  15  maggio  1985,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 10 giugno 1985, effettuando le verifiche in esso
previste, con particolare riferimento a quelle opportune relative  ai
materiali. Il certificato di idoneita' statica attesta il rispetto di
quanto previsto dal suddetto decreto ministeriale 15 maggio 1985. Nel
caso in cui non risulti possibile la  redazione  del  certificato  di
idoneita' statica ai sensi del decreto ministeriale 15  maggio  1985,
il tecnico incaricato indica gli interventi necessari  che  avrebbero
consentito  la  redazione  del  certificato  di   idoneita'   statica
valutandone i costi. In tal caso, l'autorizzazione statica o  sismica
e'  rilasciata  dalla  Conferenza  regionale  di  cui  al   comma   4
dell'articolo  16  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,   n.   189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 
  7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal  comma  6,
qualora il progetto  di  riparazione  o  ricostruzione  dell'edificio
danneggiato conduca ad  un  risultato  architettonico  e  strutturale
diverso da quello oggetto della domanda  di  sanatoria,  il  progetto
deve essere corredato di una relazione asseverata del  professionista
incaricato  attestante  che  le  caratteristiche  costruttive   degli
interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva
del danno. 
  8. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  6  e  7  si  applicano  con
riferimento ai soli interventi di ricostruzione o  riparazione  degli
immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi  a
far data dal 24 agosto 2016. 
  Art. 1-septies  (Disposizioni  in  materia  di  recupero  di  aiuti
dichiarati illegittimi). - 1. I dati relativi all'ammontare dei danni
subiti per effetto degli eventi sismici  verificatisi  nella  Regione
Abruzzo a partire dal 6  aprile  2009  e  le  eventuali  osservazioni
relative  alle   somme   effettivamente   percepite   devono   essere
presentati, a pena  di  decadenza,  entro  centottanta  giorni  dalla
comunicazione di avvio del procedimento  di  recupero  ai  sensi  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14  novembre  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018».