(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           Modificazioni apportate in sede di conversione 
               al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 
 
All'articolo 1: 
  al comma 1: 
    alla lettera a) e' premessa la seguente: 
      «0a) all'articolo  2,  comma  2,  dopo  la  lettera  d-bis)  e'
aggiunta la seguente: 
        "d-ter) alle collaborazioni degli operatori che  prestano  le
attivita' di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74"»; 
    alla lettera a): 
      al numero 1), capoverso 1, lettera  a),  le  parole:  «esigenze
sostitutive di altri  lavoratori»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«esigenze di sostituzione di altri lavoratori»; 
      dopo il numero 1) e' inserito il seguente: 
        «1-bis) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
          "1-bis. In caso di stipulazione di un contratto  di  durata
superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui  al  comma
1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla
data di superamento del termine di dodici mesi"»; 
    alla lettera b), numero 1), capoverso 01: 
      dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:  «In  caso  di
violazione di quanto disposto dal primo e  dal  secondo  periodo,  il
contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato»; 
      al terzo periodo, dopo le parole: «di  cui  al  comma  2»  sono
inserite le seguenti: «del presente articolo»; 
  al comma 2, le parole: «dei contratti in corso alla medesima  data»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «contrattuali  successivi  al  31
ottobre 2018». 
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
  «Art. 1-bis.   (Esonero  contributivo  per  favorire  l'occupazione
giovanile). -  1.  Al  fine  di  promuovere  l'occupazione  giovanile
stabile, ai datori di lavoro privato  che  negli  anni  2019  e  2020
assumono lavoratori che non hanno compiuto il  trentacinquesimo  anno
di eta', cui si applicano le disposizioni in materia di contratto  di
lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al
decreto legislativo 4 marzo 2015, n.  23,  e'  riconosciuto,  per  un
periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal  versamento  del  50
per cento dei  complessivi  contributi  previdenziali  a  carico  del
datore di lavoro,  con  esclusione  dei  premi  e  contributi  dovuti
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  infortuni  sul
lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato
e applicato su base mensile. 
  2. L'esonero di cui al comma 1 spetta con riferimento  ai  soggetti
che alla  data  della  prima  assunzione  per  la  quale  si  applica
l'incentivo non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di eta' e non
sono stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro
datore di lavoro.  Non  ostano  al  riconoscimento  dell'esonero  gli
eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro  datore  di
lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto,  sono  stabilite  le  modalita'  di
fruizione dell'esonero di cui al comma 1. 
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 31,83  milioni
di euro per l'anno 2019, in 111,52 milioni di euro per  l'anno  2020,
in 162,62 milioni di euro per l'anno 2021, in 134,02 milioni di  euro
per l'anno 2022, in 54,32 milioni di euro per l'anno 2023 e  in  3,23
milioni di euro per l'anno 2024, e a quelli derivanti  dal  comma  5,
pari a 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,48 milioni  di  euro
per l'anno 2020, a 2,88 milioni di euro  per  l'anno  2021,  a  16,38
milioni di euro per l'anno 2022, a 6,08 milioni di  euro  per  l'anno
2023, a 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e  a  46,8  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede: 
    a) quanto a 27,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 48,5  milioni
di euro per l'anno 2021, a 33,4 milioni di euro per  l'anno  2022,  a
13,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a  0,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2024, mediante le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2; 
    b) quanto a 38,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 84,2  milioni
di euro per l'anno 2020, a 117 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2021 e 2022 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2023, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo
9, comma 6. 
  5. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, di 0,48
milioni di euro per l'anno 2020, di 2,88 milioni di euro  per  l'anno
2021, di 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, di  6,08  milioni  di
euro per l'anno 2023, di 44,37 milioni di euro per l'anno 2024  e  di
46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. 
  6. Al fine  di  garantire  la  neutralita'  sui  saldi  di  finanza
pubblica, l'Istituto nazionale della previdenza sociale  provvede  al
monitoraggio trimestrale degli oneri di cui ai commi 1 e 2 e comunica
le relative risultanze al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze  entro  il  mese
successivo al trimestre di riferimento, anche ai  fini  dell'adozione
delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 17
della legge 31 dicembre 2009, n. 196». 
All'articolo 2: 
  al comma 1 sono premessi i seguenti: 
    «01.  All'articolo  29,  comma  2,  lettera   b),   del   decreto
legislativo 15  giugno  2015,  n.  81,  dopo  le  parole:  "nei  casi
individuati dai contratti collettivi,"  sono  inserite  le  seguenti:
"nonche' quelli  instaurati  per  la  fornitura  di  lavoro  portuale
temporaneo di cui all'articolo 17 della legge  28  gennaio  1994,  n.
84,". 
    02. All'articolo 31 del decreto legislativo 15  giugno  2015,  n.
81, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      "2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati
dall'utilizzatore e fermo restando il limite  disposto  dall'articolo
23,  il  numero  dei  lavoratori  assunti  con  contratto   a   tempo
determinato  ovvero  con  contratto  di  somministrazione   a   tempo
determinato non puo' eccedere complessivamente il 30  per  cento  del
numero  dei  lavoratori  a  tempo  indeterminato  in   forza   presso
l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione  dei  predetti
contratti,  con  arrotondamento  del  decimale  all'unita'  superiore
qualora esso sia eguale  o  superiore  a  0,5.  Nel  caso  di  inizio
dell'attivita' nel corso dell'anno, il limite percentuale si  computa
sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza  al  momento
della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. E' in
ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione  a  tempo
determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge
23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da  almeno
sei  mesi  di  trattamenti  di  disoccupazione  non  agricola  o   di
ammortizzatori  sociali  e  di  lavoratori   svantaggiati   o   molto
svantaggiati ai sensi  dei  numeri  4)  e  99)  dell'articolo  2  del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17  giugno  2014,
come  individuati  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali"»; 
  al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le
seguenti: «21, comma 2,»; 
  dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis. Dopo l'articolo 38  del  decreto  legislativo  15  giugno
2015, n. 81, e' inserito il seguente: 
      "Art.  38-bis.  (Somministrazione  fraudolenta).  -  1.   Ferme
restando le sanzioni di cui all'articolo 18 del  decreto  legislativo
10 settembre 2003, n. 276, quando la somministrazione  di  lavoro  e'
posta  in  essere  con  la  specifica  finalita'  di  eludere   norme
inderogabili  di  legge  o  di  contratto  collettivo  applicate   al
lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono  puniti  con  la
pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto  e  per
ciascun giorno di somministrazione". 
      1-ter. Le condizioni di  cui  all'articolo  19,  comma  1,  del
decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.   81,   come   sostituito
dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente decreto, nel  caso
di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro,  si  applicano
esclusivamente all'utilizzatore». 
Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
  «Art. 2-bis. (Disposizioni per favorire il  lavoratore  nell'ambito
delle  prestazioni  occasionali).  -  1.  All'articolo   54-bis   del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma  8,  alinea,  dopo  le  parole:  "rese  dai  seguenti
soggetti" sono aggiunte le seguenti: ", purche' i prestatori  stessi,
all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di
cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione"; 
    b) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
      "8-bis. Per prestazioni da rendere  a  favore  di  imprese  del
settore agricolo, il prestatore e' tenuto ad  autocertificare,  nella
piattaforma informatica di cui  al  comma  9,  di  non  essere  stato
iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori
agricoli"; 
    c) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: ", ad eccezione delle aziende alberghiere e  delle  strutture
ricettive che operano nel  settore  del  turismo,  per  le  attivita'
lavorative rese dai soggetti di cui al comma  8,  e  che  hanno  alle
proprie dipendenze fino a otto lavoratori"; 
    d) al comma 15: 
      1) al primo periodo, dopo  le  parole:  "di  cui  al  comma  6,
lettera b), versa" sono inserite le seguenti:  ",  anche  tramite  un
intermediario di cui  alla  legge  11  gennaio  1979,  n.  12,  ferma
restando la responsabilita' dell'utilizzatore"; 
      2) al secondo periodo  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: "a favore dell'INPS"; 
    e) al comma 17: 
      1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
        "d) la data e l'ora di inizio e di termine della  prestazione
ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda alberghiera
o struttura ricettiva che opera nel settore del  turismo  o  di  ente
locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto  con
riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni"; 
      2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
", fermo  restando  che  per  il  settore  agricolo  le  quattro  ore
continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale  di  cui
alla lettera d) del presente comma"; 
    f) al comma 19, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
"A richiesta del prestatore  espressa  all'atto  della  registrazione
nella piattaforma informatica  INPS,  invece  che  con  le  modalita'
indicate al primo periodo, il pagamento del  compenso  al  prestatore
puo' essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la
dichiarazione relativa alla  prestazione  lavorativa  inserita  nella
procedura informatica e'  divenuta  irrevocabile,  tramite  qualsiasi
sportello postale a  fronte  della  generazione  e  presentazione  di
univoco mandato ovvero di autorizzazione di  pagamento  emesso  dalla
piattaforma informatica INPS, stampato dall'utilizzatore e consegnato
al prestatore, che identifica le parti, il  luogo,  la  durata  della
prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli  oneri  del  pagamento
del compenso riferiti a tale modalita' sono a carico del prestatore"; 
    g) al comma 20, secondo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ", salvo che la violazione del  comma  14  da  parte
dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o
non  veritiere  contenute   nelle   autocertificazioni   rese   nella
piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8"». 
All'articolo 3: 
  dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4  marzo
2015, n. 23, le parole: "non  inferiore  a  due  e  non  superiore  a
diciotto mensilita'" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a
tre e non superiore a ventisette  mensilita'".  Alle  minori  entrate
derivanti dal presente comma, valutate in 0,27 milioni  di  euro  per
l'anno 2018, in 1,11 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,16 milioni
di euro per l'anno 2020 e in 1,15 milioni di euro annui  a  decorrere
dall'anno 2021, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»; 
  il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n.  92,
sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti   periodi:   "Il   contributo
addizionale e' aumentato di 0,5 punti  percentuali  in  occasione  di
ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di
somministrazione. Le  disposizioni  del  precedente  periodo  non  si
applicano ai contratti di lavoro domestico"». 
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 3-bis. (Destinazione di  quote  delle  facolta'  assunzionali
delle regioni all'operativita' dei centri per l'impiego). - 1. Per il
triennio 2019-2021, le regioni destinano, anche in relazione a quanto
disposto dall'articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre  2015,
n. 150, una quota delle proprie facolta'  assunzionali,  definita  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, al rafforzamento degli
organici dei centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del medesimo
decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantirne  la  piena
operativita', secondo modalita' definite con accordo da concludere in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il  31  marzo  di
ciascun anno. 
  Art. 3-ter. (Relazione alle Camere). - 1. Il Ministro del lavoro  e
delle  politiche  sociali  presenta  annualmente  alle   Camere   una
relazione  sugli  effetti  occupazionali   e   finanziari   derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo». 
Prima dell'articolo 4 e' inserita la seguente rubrica: «Capo I-bis  -
Misure finalizzate alla continuita' didattica». 
All'articolo 4: 
  al comma 1, le parole: «fino alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,» sono soppresse; 
  dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis.  Al  fine  di  salvaguardare  la  continuita'   didattica
nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno  scolastico
2018/2019, il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca provvede, nell'ambito  e  nei  limiti  dei  posti  vacanti  e
disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di  cui
al comma 1: 
      a) trasformando i contratti di  lavoro  a  tempo  indeterminato
stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti  di  lavoro  a
tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019; 
      b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in  luogo  della
supplenza annuale in  precedenza  conferita,  un  contratto  a  tempo
determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019. 
    1-ter. Ai sensi dell'articolo 399  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50 per cento dei posti
di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli  di
potenziamento, che di  sostegno,  nella  scuola  dell'infanzia  e  in
quella primaria e' coperto annualmente,  sino  al  loro  esaurimento,
attingendo alle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera
c), della legge 27 dicembre 2006, n.  296.  In  caso  di  esaurimento
delle predette graduatorie per ciascuna provincia,  i  posti  rimasti
vacanti  si  aggiungono  a  quelli  disponibili  per   le   procedure
concorsuali di cui al comma 1-quater del presente articolo. 
    1-quater. Il restante 50 per cento dei posti di docente vacanti e
disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di
sostegno,  la  cui  messa  a  concorso  sia  autorizzata   ai   sensi
dell'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,
nella  scuola  dell'infanzia  e  in  quella   primaria   e'   coperto
annualmente mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle
seguenti procedure concorsuali, attribuendo priorita' a quella di cui
alla lettera a): 
      a) concorsi banditi nell'anno 2016 ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a coloro
che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando,  sino  al
termine di validita' delle graduatorie medesime,  fermo  restando  il
diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso; 
      b) concorso straordinario,  bandito  in  ciascuna  regione,  al
quale, al netto dei posti di cui alla lettera a), e' destinato il  50
per cento dei posti di cui all'alinea sino a integrale scorrimento di
ciascuna graduatoria regionale;  ciascuna  graduatoria  regionale  e'
soppressa al suo esaurimento; 
      c) concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con  cadenza
biennale, ai sensi dell'articolo  400  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 1,  commi
109, lettera b), e 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai  quali
sono destinati, al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50  per
cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque  i
posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure  di
cui alle lettere a) e b). 
    1-quinquies. Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca e' autorizzato a bandire il concorso  straordinario  di
cui al comma 1-quater, lettera b), in deroga alle ordinarie procedure
autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive  immissioni  in
ruolo,  in  ciascuna  regione   e   distintamente   per   la   scuola
dell'infanzia e per quella primaria, per la copertura dei  posti  sia
comuni, ivi compresi quelli di potenziamento,  che  di  sostegno.  Il
concorso e' riservato ai docenti in possesso, alla data prevista  dal
bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: 
      a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso  i
corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo
conseguito  all'estero  e  riconosciuto  in  Italia  ai  sensi  della
normativa vigente, purche' i docenti in possesso dei predetti  titoli
abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni  scolastici,  almeno
due annualita' di servizio  specifico,  anche  non  continuative,  su
posto  comune  o  di  sostegno,  presso  le  istituzioni  scolastiche
statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo  11,  comma  14,
della legge 3 maggio 1999, n. 124; 
      b) diploma magistrale con  valore  di  abilitazione  o  analogo
titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi  della
normativa vigente,  conseguiti,  comunque,  entro  l'anno  scolastico
2001/2002, purche' i docenti in possesso dei predetti titoli  abbiano
svolto, nel corso degli  ultimi  otto  anni  scolastici,  almeno  due
annualita' di servizio specifico, anche non  continuative,  su  posto
comune o di sostegno,  presso  le  istituzioni  scolastiche  statali,
valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge
3 maggio 1999, n. 124. 
    1-sexies.  Alla  procedura  concorsuale  relativa  ai  posti   di
sostegno possono partecipare esclusivamente i docenti in possesso  di
uno dei titoli di cui alle lettere a) e  b)  del  comma  1-quinquies,
nonche' dello  specifico  titolo  di  specializzazione  sul  sostegno
conseguito ai sensi della normativa vigente o di  analogo  titolo  di
specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto  in  Italia  ai
sensi della normativa vigente. 
    1-septies. Ciascun docente puo' partecipare al concorso di cui al
comma 1-quinquies in un'unica regione per tutte le tipologie di posto
per le quali sia abilitato o specializzato. 
    1-octies. Le graduatorie di merito regionali relative al concorso
di cui al comma 1-quinquies sono predisposte attribuendo 70 punti  ai
titoli  posseduti  e  30   punti   alla   prova   orale   di   natura
didattico-metodologica.  Tra  i  titoli   valutabili   rientrano   il
superamento di tutte le prove di precedenti  concorsi  per  il  ruolo
docente  e  il  possesso  di  titoli  di  abilitazione   di   livello
universitario   e   di   ulteriori   titoli   universitari   ed    e'
particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le  istituzioni
scolastiche del  sistema  nazionale  di  istruzione,  al  quale  sono
riservati sino a 50 dei 70  punti  complessivamente  attribuibili  ai
titoli. 
    1-novies. Il contenuto del bando, i termini  e  le  modalita'  di
presentazione delle domande, i titoli  valutabili,  le  modalita'  di
svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli  e
della prova, nonche' la composizione delle commissioni di valutazione
e l'idonea misura del contributo  di  cui  al  secondo  periodo  sono
disciplinati    con    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. L'entita' del contributo e' determinata  in  misura
tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello
stato di previsione del Ministero, la copertura integrale degli oneri
per lo svolgimento delle procedure concorsuali. 
    1-decies. L'immissione in ruolo a seguito  dello  scorrimento  di
una delle graduatorie di cui al comma 1-quater comporta la  decadenza
dalle altre graduatorie  di  cui  al  medesimo  comma  nonche'  dalle
graduatorie di istituto e dalle graduatorie  ad  esaurimento  di  cui
all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre  2006,
n. 296. 
    1-undecies. Per la partecipazione alle procedure  concorsuali  di
cui al comma 1-quater, lettere b) e c), continua ad applicarsi quanto
disposto all'articolo 1, commi 111 e 112, della legge 13 luglio 2015,
n. 107»; 
    la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia
di diplomati magistrali e per  la  copertura  dei  posti  di  docente
vacanti e disponibili  nella  scuola  dell'infanzia  e  nella  scuola
primaria». 
Nel capo I-bis, dopo l'articolo 4 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 4-bis. (Modifica  in  materia  di  contratti  a  termine  nel
settore scolastico). - 1. Il comma 131 dell'articolo 1 della legge 13
luglio 2015, n. 107, e' abrogato». 
All'articolo 5: 
  al comma 2, la parola:  «Eeropeo»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«europeo»; 
  al comma 3, le parole: «maggiorato di un tasso  di  interesse  pari
al» sono sostituite  dalle  seguenti:  «maggiorato  di  un  interesse
calcolato secondo il» e  le  parole:  «dell'aiuto,  maggiorato»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'aiuto, aumentato»; 
  al comma 4, la parola: «banditi» e' sostituita dalle seguenti: «per
i quali sono stati pubblicati i bandi»; 
  dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    «5-bis. Le somme disponibili derivanti dalle  sanzioni  applicate
ai sensi del presente articolo dalle amministrazioni  centrali  dello
Stato sono versate ad apposito  capitolo  dell'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui  all'articolo  43,
comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono destinate al
finanziamento di contratti di sviluppo ai  fini  della  riconversione
del  sito  produttivo  in  disuso  a  causa  della   delocalizzazione
dell'attivita'    economica,    eventualmente    anche     sostenendo
l'acquisizione da parte degli ex dipendenti»; 
  al comma 6, le parole: «di  attivita'  economica»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'attivita' economica specificamente incentivata»
e le parole: «con la quale vi sia  rapporto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «che sia con essa in rapporto». 
All'articolo 6: 
  al comma 1, dopo la parola: «riduca» sono inserite le seguenti: «in
misura superiore al 50 per cento» e le parole da: «in presenza di una
riduzione di tali livelli» fino alla fine del comma  sono  sostituite
dalle seguenti: «; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore
al 10 per cento, il beneficio e' ridotto in misura proporzionale alla
riduzione del livello occupazionale»; 
  al comma 3, la parola: «banditi» e' sostituita dalle seguenti: «per
i quali sono stati pubblicati i bandi». 
All'articolo 7: 
  al comma 1, le parole:  «di  cui  all'articolo  6,  comma  1»  sono
soppresse; 
  al comma 2, secondo periodo, le parole: «degli  investimenti»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei beni»; 
  al  comma  4  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
disposizioni del comma 2 non si applicano altresi' nei casi in cui  i
beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in
piu'  sedi  produttive  e,  pertanto,  possano  essere   oggetto   di
temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato»; 
  alla rubrica, le parole: «degli investimenti» sono sostituite dalle
seguenti: «dei beni». 
Nella  rubrica  del  capo  III,  le  parole:  «alla  ludopatia»  sono
sostituite dalle seguenti: «del disturbo da gioco d'azzardo». 
All'articolo 9: 
  al comma 1, primo periodo: 
    le parole: «alla ludopatia» sono sostituite dalle seguenti:  «del
disturbo da gioco d'azzardo»; 
    le  parole:  «e  dall'articolo  1,  commi  da  937  a  940»  sono
sostituite dalle seguenti: «e in  conformita'  ai  divieti  contenuti
nell'articolo 1, commi da 937 a 940»; 
    dopo le parole: «a giochi o scommesse con vincite di denaro» sono
inserite le seguenti: «nonche' al gioco d'azzardo»; 
    la parola: «internet» e' sostituita  dalle  seguenti:  «i  canali
informatici, digitali e telematici, compresi i social media»; 
  dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. Nelle leggi e negli altri atti  normativi  nonche'  negli
atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo,  i
disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite  di  denaro  sono
definiti "disturbi da gioco d'azzardo (DGA)". 
    1-ter.  All'articolo  7,  comma  4-bis,  del   decreto-legge   13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
"Per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o  ristampate
da tale data, i premi eguali o inferiori al costo della  giocata  non
sono compresi nelle indicazioni sulla probabilita' di vincita"»; 
  al comma 2, le parole:  «commisurata  nella  misura  del  5%»  sono
sostituite dalle seguenti: «di importo pari al 20 per cento»; 
  al comma 6, le parole da: «e nel 19,5 per cento» fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: «, nel 19,6  per  cento  e  nel
6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019, nel 19,68 per cento  e
nel 6,68 per cento a decorrere dal 1° gennaio  2020,  nel  19,75  per
cento e nel 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6
per cento e nel 6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023»; 
  dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    «6-bis. Entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto,  il  Governo  propone  una
riforma  complessiva  in  materia  di  giochi  pubblici  in  modo  da
assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al  disturbo  da  gioco
d'azzardo e  contrastare  il  gioco  illegale  e  le  frodi  a  danno
dell'erario, e comunque tale da garantire almeno  l'invarianza  delle
corrispondenti entrate, ivi comprese le  maggiori  entrate  derivanti
dal comma 6»; 
  al comma 7, dopo le parole: «198 milioni di euro»  e'  inserita  la
seguente: «annui». 
Al capo III, dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti: 
  «Art. 9-bis. (Formule di avvertimento).  -  1.  I  tagliandi  delle
lotterie istantanee devono contenere  messaggi  in  lingua  italiana,
stampati su entrambi i lati in modo da coprire almeno il 20 per cento
della  corrispondente  superficie,  recanti  avvertenze  relative  ai
rischi connessi al gioco d'azzardo. 
  2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,  sentito  l'Osservatorio  per  il  contrasto  della
diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza  grave,
di cui all'articolo 1, comma 133,  quarto  periodo,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, sono stabiliti il contenuto  del  testo  e  le
caratteristiche grafiche delle  avvertenze  di  cui  al  comma  1.  I
tagliandi devono in ogni caso riportare, su entrambi  i  lati  e  con
dimensioni adeguate e,  comunque,  tali  da  assicurarne  l'immediata
visibilita', la dicitura: "Questo gioco nuoce alla salute". 
  3. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di
entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto
possono essere posti in vendita anche successivamente  a  tale  data,
per un periodo massimo di dodici mesi. 
  4. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla  pratica
dei giochi con vincite in denaro devono essere applicate anche  sugli
apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo  110,  comma  6,
lettere a) e b), del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' nelle aree  e
nei locali dove questi vengono installati. 
  5. Resta fermo quanto previsto, in materia di avvertenze sui rischi
derivanti dal disturbo da gioco d'azzardo, dall'articolo 7, comma  5,
del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. 
  Art. 9-ter. (Monitoraggio dell'offerta di gioco). - 1. Il Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  d'intesa  con  il  Ministero  della
salute,  svolge  il  monitoraggio  dell'offerta  dei  giochi,   anche
attraverso una banca di dati sull'andamento del  volume  di  gioco  e
sulla sua distribuzione nel  territorio  nazionale.  Il  monitoraggio
considera  in  particolare  le  aree  piu'  soggette  al  rischio  di
concentrazione di giocatori affetti da disturbo da  gioco  d'azzardo.
Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro della salute, presenta annualmente alle Camere una relazione
sui risultati del monitoraggio. 
  Art. 9-quater. (Misure a tutela dei minori). -  1.  L'accesso  agli
apparecchi di intrattenimento, di  cui  all'articolo  110,  comma  6,
lettere a) e b), del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,
di cui al regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e'  consentito
esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di
impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1° gennaio 2020
gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei  a
impedire ai minori di eta' l'accesso al gioco devono  essere  rimossi
dagli esercizi. La violazione della prescrizione di  cui  al  secondo
periodo e' punita con la sanzione amministrativa di euro  10.000  per
ciascun apparecchio. 
  Art. 9-quinquies. (Logo  No  Slot).  -  1.  E'  istituito  il  logo
identificativo "No Slot". 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  adottare
entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, su proposta  dell'Osservatorio  per
il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della
dipendenza grave, di cui all'articolo 1, comma 133,  quarto  periodo,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono definite le condizioni per
il rilascio e la regolamentazione dell'uso  del  logo  identificativo
"No Slot". 
  3. I comuni possono rilasciare il logo identificativo "No Slot"  ai
titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si
impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento  di  cui
all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b),  del  testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
n. 773. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 
All'articolo 10: 
  al comma 2, le parole: «, con effetto dall'anno di imposta in corso
al  31  dicembre  2016»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «.   Le
disposizioni del predetto decreto cessano di avere efficacia per  gli
anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015». 
All'articolo 11: 
  al  comma  1,  le  parole:  «all'adempimento   comunicativo»   sono
sostituite dalle seguenti: «all'obbligo di comunicazione»; 
  dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015,  n.
127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica
delle fatture o dei relativi dati, dopo il comma 3-bis e' inserito il
seguente: 
      "3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati  delle
fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente  articolo
sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito  registro,  di
cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633". 
    2-ter. Il comma  8-bis  dell'articolo  36  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, e' abrogato. 
    2-quater. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122,  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "A
decorrere dal 1° gennaio 2018 sono esonerati  dalla  comunicazione  i
soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma  6,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633". 
    2-quinquies. All'onere derivante dal comma 2-quater, valutato  in
3,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente: 
  «Art. 11-bis. (Proroga del  termine  di  entrata  in  vigore  degli
obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di  carburante).
- 1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 917, lettera a), dopo le parole:  "per  motori"  sono
aggiunte le seguenti: ", ad eccezione delle  cessioni  di  carburante
per autotrazione presso gli impianti stradali di  distribuzione,  per
le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019"; 
    b) il comma 927 e' sostituito dal seguente: 
      "927. Le disposizioni di  cui  ai  commi  920,  921  e  926  si
applicano dal 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922
a 925 si applicano dal 1° luglio 2018". 
  2. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 12,6 milioni di euro per l'anno 2020. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente
articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2018, a  29  milioni
di euro per l'anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020,  si
provvede: 
    a)  quanto  a  3  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte  corrente  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico  ai  sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettere a)  e  b),  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89; 
    b)  quanto  a  3  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte  corrente  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico  ai  sensi
dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
    c) quanto a 30,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a  29  milioni
di euro per l'anno  2019,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2018, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dello sviluppo economico  per  1  milione  di  euro  per
l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno  2019  e  l'accantonamento
relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 29,9  milioni
di euro per l'anno 2018 e 27 milioni di euro per l'anno 2019; 
    d) quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  199,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    e) quanto a 12,6 milioni di euro per  l'anno  2020,  mediante  le
maggiori entrate di cui al comma 1 del presente articolo. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
All'articolo 12: 
  al comma 3, lettera d), dopo le parole: «quanto a 35 milioni»  sono
inserite le seguenti: «di euro». 
Al capo IV, dopo l'articolo 12 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 12-bis. (Compensazione delle cartelle esattoriali  in  favore
di imprese e professionisti titolari di crediti nei  confronti  della
pubblica amministrazione). - 1. Le disposizioni di  cui  all'articolo
12,  comma  7-bis,  del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si
applicano,  con  le  modalita'  previste  dal  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 24  settembre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2018,
con riferimento ai carichi affidati  agli  agenti  della  riscossione
entro il 31 dicembre 2017». 
All'articolo 13: 
  al comma 5, dopo le parole: «5,2 milioni di euro»  e'  inserita  la
seguente: «annui». 
All'articolo 14: 
  al comma  1,  dopo  le  parole:  «4,5  milioni»  sono  inserite  le
seguenti: «di euro» e dopo le  parole:  «71,3  milioni  di  euro»  e'
inserita la seguente: «annui»; 
  al comma 2: 
    all'alinea, dopo le parole: «dagli articoli 1 e 3,» sono inserite
le seguenti: «comma 2,» e le parole: «e in 72,7  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del presente articolo pari  a
4,5 milioni per l'anno 2018, a 28,1 milioni di euro per l'anno  2020,
di 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 69,2 milioni di euro  per
l'anno 2022, di 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 69,9 milioni
di euro per l'anno 2024, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2025,  di
70,7 milioni di euro per l'anno 2026,  di  71  milioni  di  euro  per
l'anno 2027 e 71,3 milioni di euro» sono sostituite  dalle  seguenti:
«e in 72,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2028,  e  dal
comma 1 del presente articolo, pari a 4,5 milioni di euro per  l'anno
2018, a 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 68,9 milioni di  euro
per l'anno 2021, a 69,2 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  a  69,5
milioni di euro per l'anno 2023, a 69,9 milioni di  euro  per  l'anno
2024, a 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 70,7 milioni di  euro
per l'anno 2026, a 71 milioni di  euro  per  l'anno  2027  e  a  71,3
milioni di euro annui»; 
    alla lettera a), le parole:  «per  anno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per l'anno»; 
    alla lettera c), dopo le parole: «4,5 milioni» sono  inserite  le
seguenti: «di euro» e dopo le parole:  «a  36  milioni  di  euro»  e'
inserita la seguente: «annui»; 
    alla lettera d): 
      le parole:  «in  104,1»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a
104,1»; 
      le parole:  «128,7  milioni  di  euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a 128,7 milioni di euro annui»; 
      le parole: «articoli 1, 2 e 3» sono sostituite dalle  seguenti:
«articoli 1 e 3, comma 2»; 
  al comma 3, le parole: «l'Istituto nazionale di previdenza sociale»
sono  sostituite  dalle   seguenti:   «l'Istituto   nazionale   della
previdenza sociale» e le parole: «di cui agli articoli 1  e  2  e  3»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1, 2 e 3, comma
2,».