Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86
All'articolo 1:
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e' soppressa» sono
inserite le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2019»;
al comma 7, dopo il settimo periodo e' inserito il seguente: «Al
contempo, le facolta' assunzionali del Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo sono incrementate per un
importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del
personale non transitato»;
al comma 8, le parole: «Con decreto del Presidente della
Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400» sono sostituite dalle seguenti: «Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi
dell'articolo 4-bis»;
al comma 9, le parole: «Con decreto del Presidente della Repubblica
da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi
dell'articolo 4-bis»;
il comma 12 e' sostituito dal seguente:
«12. L'articolo 4 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, e'
abrogato»;
al comma 14, le parole: «e del CAI - Club Alpino Italiano sono
modificati» sono sostituite dalle seguenti: «e' modificato».
All'articolo 2:
al comma 3, il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
«All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le
parole: "della Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di
missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle
infrastrutture idriche, sulla base di un accordo di programma
sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri" sono
sostituite dalle seguenti: "del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sulla base di un accordo di programma
sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare" e le parole: "d'intesa con la Presidenza del Consiglio
dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"»;
al comma 5, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare,» sono inserite le seguenti: «da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto,»;
al comma 6, le parole: «per l'anno 2018» sono sostituite dalle
seguenti: «gia' trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri e disponibili»;
al comma 7, le parole: «Con decreto del Presidente della
Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400» sono sostituite dalle seguenti: «Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi
dell'articolo 4-bis».
All'articolo 3:
al comma 1, lettera d), il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Con riferimento alle politiche in materia di salute, fermo
restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di
definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, la
Presidenza del Consiglio dei ministri esprime il concerto
nell'adozione degli atti normativi di competenza del Ministero della
salute relativi alla promozione dei servizi e delle prestazioni resi
dal Servizio sanitario nazionale in favore delle persone con
disabilita'.»;
al comma 4:
alla lettera a), numero 2), le parole: «Il Ministro per gli
affari sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro per la
solidarieta' sociale»;
alla lettera d), numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e la parola: "definisce" e' sostituita dalla seguente:
"definiscono"»;
alla lettera f), capoverso 254, secondo periodo, le parole:
«dell'assistente familiare» sono sostituite dalle seguenti: «del
caregiver familiare»;
dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente:
«l-bis) all'articolo 39-bis, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "un rappresentante del
Dipartimento della funzione pubblica," sono inserite le seguenti: "un
rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita',"»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. In ragione di quanto disposto dal comma 4, lettere b) ed
e), per l'anno 2018, nelle more dell'adozione del piano triennale di
cui all'articolo 21, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147, il Fondo per le non autosufficienze e'
ripartito secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1265, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato ai sensi del presente
decreto.
4-ter. Ferme restando le attribuzioni della Presidenza del
Consiglio dei ministri a norma di quanto disposto dal testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, con protocollo d'intesa tra il Dipartimento per le politiche
antidroga della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri e il
Ministero della salute sono definite, con invarianza delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
le misure sanitarie volte a contrastare il diffondersi dell'uso di
sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle
alcoldipendenze correlate, relativamente:
a) al potenziamento delle attivita' di prevenzione sanitaria;
b) alla partecipazione al sistema di allerta precoce;
c) alla sorveglianza, nell'ambito del Piano di azione nazionale
antidroga, dell'andamento concernente l'applicazione delle medesime
misure sanitarie adottate a fini di prevenzione e trattamento».
All'articolo 4:
il comma 2 e' soppresso;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, e' abrogato.
3-ter. I commi 155, 156 e 157 dell'articolo 1 della legge 13
luglio 2015, n. 107, sono abrogati. Le disposizioni di cui ai
predetti commi continuano ad applicarsi alle procedure il cui
specifico concorso, di cui al comma 155 dell'articolo 1 della citata
legge n. 107 del 2015, sia stato gia' bandito alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-quater. A decorrere dall'anno 2018, le risorse di cui
all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
gia' confluite nel Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui
all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, sono ripartite secondo i criteri della programmazione
triennale nazionale di riferimento.
3-quinquies. All'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "2013-2015" e le
parole: "e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"
sono soppresse;
b) al comma 1, quarto periodo, le parole da: "con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze" fino a: "e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti:
"con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del
tesoro";
c) al comma 1-ter, le parole: ", di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti" sono soppresse».
Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis. (Procedure per il riordino dell'organizzazione dei
Ministeri). - 1. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino
dell'organizzazione dei Ministeri, anche con riferimento agli
adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno
2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi
quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere
adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti
previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo
di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi
da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il
Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il
parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di
ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero
interessato, il regolamento di organizzazione vigente.
Art. 4-ter. (Riordino delle competenze dell'Agenzia per la coesione
territoriale). - 1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari
di programmi, la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche
avvalendosi dell'Agenzia:
a) adotta gli atti di indirizzo e di programmazione relativi
all'impiego dei fondi a finalita' strutturale dell'Unione europea,
nonche' all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione, in modo
da garantire complementarieta' con le risorse europee per lo sviluppo
regionale;
b) promuove e coordina i programmi e gli interventi
finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo
per lo sviluppo e la coesione, nonche' le attivita' di valutazione
delle politiche di coesione;
c) promuove le politiche e gli interventi per assicurare
l'addizionalita', rispetto agli stanziamenti ordinari del bilancio
dello Stato, delle risorse provenienti dai fondi a finalita'
strutturale dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la
coesione, nonche' dei relativi programmi di investimento;
d) promuove l'attuazione e il monitoraggio dell'articolo
7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18;
e) cura la valutazione dei risultati delle politiche di
coesione a fini di correzione e riorientamento delle politiche,
raccogliendo ed elaborando, in collaborazione con le amministrazioni
statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione
dei programmi operativi dei fondi a finalita' strutturale dell'Unione
europea, nonche' sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione;
f) promuove il ricorso alle modalita' di attuazione di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e alle
misure previste dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, e adotta, anche in base alle proposte dell'Agenzia, le
misure di accelerazione degli interventi necessarie ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 88 del 2011;
g) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei rapporti
con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di
definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della
loro realizzazione;
h) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in
materia di sviluppo regionale;
i) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di
cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011,
al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la
politica di coesione, e si avvale dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia
Spa per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi del
medesimo articolo 6 e per l'attuazione della politica di coesione
anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli
interventi strategici di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti
di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei
ministri relativamente ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo
sviluppo e la coesione e ferme restando le competenze della
Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 2:
a) assicura la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo
di tutti i programmi operativi e di tutti gli interventi della
politica di coesione, anche attraverso specifiche attivita' di
valutazione e verifica, in raccordo con le amministrazioni
competenti, ferme restando le funzioni attribuite alla Ragioneria
generale dello Stato;
b) assicura il supporto alle attivita' della Presidenza del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2;
c) vigila, nel rispetto delle competenze delle singole
amministrazioni pubbliche, sulla attuazione dei programmi europei o
nazionali e sulla realizzazione dei progetti che utilizzino risorse
della politica di coesione;
d) fornisce assistenza tecnica alle amministrazioni, centrali
e territoriali, definisce gli standard e le istruzioni operative e
svolge attivita' di formazione del personale delle amministrazioni
che gestiscono programmi europei o nazionali;
e) sostiene la realizzazione dei programmi con azioni di
accompagnamento alle amministrazioni titolari, promuovendo il ricorso
ai contratti istituzionali di sviluppo e l'attivazione dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
- Invitalia Spa in qualita' di centrale di committenza;
f) propone le necessarie misure di accelerazione degli
interventi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88, e da' esecuzione alle determinazioni adottate
in base agli articoli 3 e 6, comma 6, del medesimo decreto;
g) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole
amministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualita', della
tempestivita', dell'efficacia e della trasparenza delle attivita' di
programmazione e attuazione degli interventi;
h) puo' assumere le funzioni dirette di autorita' di gestione
di programmi finanziati con le risorse della politica di coesione e
per la conduzione di specifici progetti, nonche' avvalendosi a tal
fine, nelle ipotesi previste dalla lettera e), dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa -
Invitalia Spa".
2. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni
interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 4-quater. (Composizione del Comitato interministeriale per le
politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale). - 1. Al
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) e' abrogata;
b) all'articolo 21:
1) al comma 3, primo periodo, le parole: ", dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole
alimentari e forestali," sono sostituite dalle seguenti: ", per i
beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo,", le parole: "e dell'economia e delle
finanze" sono sostituite dalle seguenti: ", dell'economia e delle
finanze e dai Ministri per il Sud e per gli affari europei, ove
nominati" e le parole: "e dal presidente dell'A.S.I." sono soppresse;
2) al comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Laddove convocato, il presidente dell'A.S.I. partecipa, senza
diritto di voto, alle riunioni del Comitato con funzione di alta
consulenza tecnico-scientifica"».