(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           Modificazioni apportate in sede di conversione 
               al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 
 
All'articolo 1: 
  al comma 2, primo periodo, dopo  le  parole:  «e'  soppressa»  sono
inserite le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2019»; 
  al comma 7, dopo il settimo periodo e' inserito  il  seguente:  «Al
contempo, le facolta'  assunzionali  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo sono incrementate per un
importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive  del
personale non transitato»; 
  al  comma  8,  le  parole:  «Con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai  sensi
dell'articolo 4-bis»; 
  al comma 9, le parole: «Con decreto del Presidente della Repubblica
da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma  4-bis,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del
Presidente  del   Consiglio   dei   ministri,   adottato   ai   sensi
dell'articolo 4-bis»; 
  il comma 12 e' sostituito dal seguente: 
    «12. L'articolo  4  della  legge  26  gennaio  1963,  n.  91,  e'
abrogato»; 
  al comma 14, le parole: «e del CAI  -  Club  Alpino  Italiano  sono
modificati» sono sostituite dalle seguenti: «e' modificato». 
All'articolo 2: 
  al  comma  3,  il  terzo  periodo  e'  sostituito   dal   seguente:
«All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le
parole: "della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri-Struttura  di
missione contro il dissesto idrogeologico e  per  lo  sviluppo  delle
infrastrutture  idriche,  sulla  base  di  un  accordo  di  programma
sottoscritto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri"   sono
sostituite dalle seguenti: "del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sulla base  di  un  accordo  di  programma
sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare" e le parole: "d'intesa con la  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "d'intesa  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"»; 
  al comma 5, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare,» sono inserite le seguenti:  «da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto,»; 
  al comma 6, le parole: «per  l'anno  2018»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «gia' trasferite al bilancio autonomo della Presidenza  del
Consiglio dei ministri e disponibili»; 
  al  comma  7,  le  parole:  «Con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai  sensi
dell'articolo 4-bis». 
All'articolo 3: 
  al comma 1, lettera  d),  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «Con riferimento alle politiche in materia di salute, fermo
restando quanto previsto  dalla  disciplina  vigente  in  materia  di
definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza,  la
Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   esprime   il   concerto
nell'adozione degli atti normativi di competenza del Ministero  della
salute relativi alla promozione dei servizi e delle prestazioni  resi
dal  Servizio  sanitario  nazionale  in  favore  delle  persone   con
disabilita'.»; 
  al comma 4: 
    alla lettera a), numero 2),  le  parole:  «Il  Ministro  per  gli
affari sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro  per  la
solidarieta' sociale»; 
    alla lettera d), numero 1), sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: «e la  parola:  "definisce"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"definiscono"»; 
    alla lettera f),  capoverso  254,  secondo  periodo,  le  parole:
«dell'assistente familiare»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del
caregiver familiare»; 
    dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente: 
      «l-bis) all'articolo 39-bis, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001,  n.  165,  dopo  le  parole:  "un  rappresentante  del
Dipartimento della funzione pubblica," sono inserite le seguenti: "un
rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri  ovvero  del
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita',"»; 
  dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
    «4-bis. In ragione di quanto disposto dal comma 4, lettere b)  ed
e), per l'anno 2018, nelle more dell'adozione del piano triennale  di
cui all'articolo 21, comma 6, lettera c), del decreto legislativo  15
settembre 2017, n. 147,  il  Fondo  per  le  non  autosufficienze  e'
ripartito secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1265,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato ai sensi del presente
decreto. 
    4-ter.  Ferme  restando  le  attribuzioni  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri a norma di quanto disposto dal testo unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.
309, con protocollo d'intesa tra il  Dipartimento  per  le  politiche
antidroga della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri  e  il
Ministero della salute sono definite, con  invarianza  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
le misure sanitarie volte a contrastare il  diffondersi  dell'uso  di
sostanze    stupefacenti,    delle    tossicodipendenze    e    delle
alcoldipendenze correlate, relativamente: 
      a) al potenziamento delle attivita' di prevenzione sanitaria; 
      b) alla partecipazione al sistema di allerta precoce; 
      c) alla sorveglianza, nell'ambito del Piano di azione nazionale
antidroga, dell'andamento concernente l'applicazione  delle  medesime
misure sanitarie adottate a fini di prevenzione e trattamento». 
All'articolo 4: 
  il comma 2 e' soppresso; 
  dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
    «3-bis. Il comma 8 dell'articolo 3  del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 65, e' abrogato. 
    3-ter. I commi 155, 156 e 157  dell'articolo  1  della  legge  13
luglio 2015, n.  107,  sono  abrogati.  Le  disposizioni  di  cui  ai
predetti  commi  continuano  ad  applicarsi  alle  procedure  il  cui
specifico concorso, di cui al comma 155 dell'articolo 1 della  citata
legge n. 107 del 2015, sia stato gia' bandito alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
    3-quater.  A  decorrere  dall'anno  2018,  le  risorse   di   cui
all'articolo 32-bis del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
gia' confluite nel Fondo  unico  per  l'edilizia  scolastica  di  cui
all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18  ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n.  221,  sono  ripartite  secondo  i  criteri  della  programmazione
triennale nazionale di riferimento. 
    3-quinquies. All'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,
n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, primo  periodo,  le  parole:  "2013-2015"  e  le
parole: "e con il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti"
sono soppresse; 
      b) al comma 1, quarto periodo, le parole da: "con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze" fino a: "e  con  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti:
"con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del
tesoro"; 
      c) al comma 1-ter, le parole: ", di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti" sono soppresse». 
Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 4-bis. (Procedure per  il  riordino  dell'organizzazione  dei
Ministeri). - 1. Al fine di semplificare ed  accelerare  il  riordino
dell'organizzazione  dei  Ministeri,  anche  con   riferimento   agli
adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e  2
del presente decreto, a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto e fino al  30  giugno
2019, i regolamenti di  organizzazione  dei  Ministeri,  ivi  inclusi
quelli  degli  uffici  di  diretta  collaborazione,  possono   essere
adottati con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per  la
pubblica amministrazione e con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa  delibera  del  Consiglio  dei  ministri.  I  decreti
previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo  preventivo
di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi
da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il
Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta'  di  richiedere  il
parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di
ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero
interessato, il regolamento di organizzazione vigente. 
  Art. 4-ter. (Riordino delle competenze dell'Agenzia per la coesione
territoriale). - 1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      "2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari
di  programmi,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  anche
avvalendosi dell'Agenzia: 
        a) adotta gli atti di indirizzo e di programmazione  relativi
all'impiego dei fondi a finalita'  strutturale  dell'Unione  europea,
nonche' all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione, in  modo
da garantire complementarieta' con le risorse europee per lo sviluppo
regionale; 
        b)  promuove  e  coordina  i  programmi  e   gli   interventi
finanziati dai fondi strutturali, i programmi  finanziati  dal  Fondo
per lo sviluppo e la coesione, nonche' le  attivita'  di  valutazione
delle politiche di coesione; 
        c) promuove le politiche  e  gli  interventi  per  assicurare
l'addizionalita', rispetto agli stanziamenti  ordinari  del  bilancio
dello  Stato,  delle  risorse  provenienti  dai  fondi  a   finalita'
strutturale dell'Unione europea e dal Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione, nonche' dei relativi programmi di investimento; 
        d) promuove  l'attuazione  e  il  monitoraggio  dell'articolo
7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016,  n.  243,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18; 
        e) cura la  valutazione  dei  risultati  delle  politiche  di
coesione a fini  di  correzione  e  riorientamento  delle  politiche,
raccogliendo ed elaborando, in collaborazione con le  amministrazioni
statali e regionali competenti, informazioni e  dati  sull'attuazione
dei programmi operativi dei fondi a finalita' strutturale dell'Unione
europea, nonche' sull'attuazione del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione; 
        f) promuove il ricorso alle modalita' di  attuazione  di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e  alle
misure previste dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, e adotta, anche in base alle proposte  dell'Agenzia,  le
misure  di  accelerazione  degli  interventi  necessarie   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 88 del 2011; 
        g) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei rapporti
con  le  istituzioni  dell'Unione  europea  relativi  alla  fase   di
definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della
loro realizzazione; 
        h) raccoglie ed  elabora  informazioni,  dati  e  analisi  in
materia di sviluppo regionale; 
        i) cura l'istruttoria relativa all'esercizio  dei  poteri  di
cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del  2011,
al fine di  assicurare  l'efficace  utilizzo  delle  risorse  per  la
politica  di  coesione,  e  si  avvale  dell'Agenzia  nazionale   per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa  -  Invitalia
Spa per dare esecuzione alle  determinazioni  assunte  ai  sensi  del
medesimo articolo 6 e per l'attuazione  della  politica  di  coesione
anche attraverso  il  ricorso  alle  misure  di  accelerazione  degli
interventi strategici di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27"; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      "3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti
di indirizzo e programmazione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri relativamente ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo
sviluppo  e  la  coesione  e  ferme  restando  le  competenze   della
Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 2: 
        a) assicura la sorveglianza, il monitoraggio e  il  controllo
di tutti i programmi  operativi  e  di  tutti  gli  interventi  della
politica  di  coesione,  anche  attraverso  specifiche  attivita'  di
valutazione  e  verifica,  in   raccordo   con   le   amministrazioni
competenti, ferme restando le  funzioni  attribuite  alla  Ragioneria
generale dello Stato; 
        b) assicura il supporto alle attivita' della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2; 
        c)  vigila,  nel  rispetto  delle  competenze  delle  singole
amministrazioni pubbliche, sulla attuazione dei programmi  europei  o
nazionali e sulla realizzazione dei progetti che  utilizzino  risorse
della politica di coesione; 
        d) fornisce assistenza tecnica alle amministrazioni, centrali
e territoriali, definisce gli standard e le  istruzioni  operative  e
svolge attivita' di formazione del  personale  delle  amministrazioni
che gestiscono programmi europei o nazionali; 
        e) sostiene la realizzazione  dei  programmi  con  azioni  di
accompagnamento alle amministrazioni titolari, promuovendo il ricorso
ai contratti istituzionali di sviluppo e  l'attivazione  dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
- Invitalia Spa in qualita' di centrale di committenza; 
        f)  propone  le  necessarie  misure  di  accelerazione  degli
interventi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88, e da' esecuzione alle determinazioni  adottate
in base agli articoli 3 e 6, comma 6, del medesimo decreto; 
        g) promuove, nel  rispetto  delle  competenze  delle  singole
amministrazioni pubbliche, il  miglioramento  della  qualita',  della
tempestivita', dell'efficacia e della trasparenza delle attivita'  di
programmazione e attuazione degli interventi; 
        h) puo' assumere le funzioni dirette di autorita' di gestione
di programmi finanziati con le risorse della politica di  coesione  e
per la conduzione di specifici progetti, nonche'  avvalendosi  a  tal
fine, nelle ipotesi previste dalla lettera e), dell'Agenzia nazionale
per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  -
Invitalia Spa". 
  2.  All'attuazione  del  presente   articolo   le   amministrazioni
interessate  provvedono  con  le   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  Art. 4-quater. (Composizione del Comitato interministeriale per  le
politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale). - 1.  Al
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) e' abrogata; 
    b) all'articolo 21: 
      1) al comma 3, primo periodo, le parole: ", dei  beni  e  delle
attivita'  culturali  e  del  turismo,   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali," sono sostituite dalle  seguenti:  ",  per  i
beni e le attivita' culturali, delle politiche  agricole  alimentari,
forestali e del  turismo,",  le  parole:  "e  dell'economia  e  delle
finanze" sono sostituite dalle seguenti:  ",  dell'economia  e  delle
finanze e dai Ministri per il Sud  e  per  gli  affari  europei,  ove
nominati" e le parole: "e dal presidente dell'A.S.I." sono soppresse; 
      2) al comma 4, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
"Laddove  convocato,  il  presidente  dell'A.S.I.  partecipa,   senza
diritto di voto, alle riunioni del  Comitato  con  funzione  di  alta
consulenza tecnico-scientifica"».