Art. 2.
Varieta' di olivo
La denominazione di origine protetta «Monte Etna» e' riservata
all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varieta' di olivo
«Nocellara Etnea» presente negli oliveti in misura non inferiore al
65%. Per il rimanente 35% possono concorrere tutte le altre cultivar
autoctone siciliane.