Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione
1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati
alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di
origine protetta di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali
e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive
ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. Sono,
pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti, compresi nella
zona di produzione descritta all'art. 3 caratterizzata da un clima
generalmente mediterraneo subtropicale, semiasciutto, con estati
lunghe e siccitose e concentrazioni della piovosita' nel periodo
autunnale ed invernale,
2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionalmente usati, o innovativi, e
comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e
dell'olio.
3. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata
secondo le modalita' definite dai programmi di lotta guidata.
4. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui
all'art. 1. deve essere effettuata a partire dal momento in cui
avviene il viraggio del colore verde da opaco a lucido e protrarsi
non oltre la seconda decade di gennaio, in considerazione della
diversa altitudine del territorio.
5. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
protetta «Monte Etna» non puo' superare kg 12.000 per ettaro. La resa
massima delle olive in olio non puo' superare il 20%.
6. I produttori di olive sono tenuti ad iscrivere il proprio
oliveto in un apposito elenco, attivato ed aggiornato dalla struttura
di controllo debitamente autorizzata ai sensi della normativa
vigente.