Art. 5.
Modalita' di oleificazione
1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine protetta «Monte Etna» comprende l'intero
territorio amministrativo dei comuni indicati all'art. 3
2. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui
all'art. 1 avviene direttamente dalla pianta per pettinatura a mano
delle chiome o con l'ausilio di macchine agevolatrici e di reti di
raccolta, al fine di evitare che le olive, appena raccolte, possano
mescolarsi con quelle gia' a terra da tempo; non e' ammessa la
bacchiatura dei rami e l'uso di prodotti di abscissione.
3. Le olive raccolte devono essere conservate fino alla fase di
molitura in recipienti rigidi ed aerati, disposte in strati sottili
ed in locali che garantiscano condizioni di bassa umidita'. Il
periodo di conservazione in azienda o in frantoio non potra' comunque
superare le quarantotto ore dalla raccolta.
4. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 sono ammessi i
processi meccanici e/o macine in pietra e tutti i processi
fisico/meccanici purche' provenienti da innovazioni tecnologiche
senza alcuna alterazione dei principi di qualita' richieste dalla
DOP.
Le operazioni di molitura sono precedute dalla separazione delle
foglie mediante aspiratrici, da un accurato lavaggio delle olive in
acqua corrente e dal passaggio delle olive su griglie vibranti per
l'allontanamento dell'acqua e di eventuali residui di foglie e corpi
estranei .
La permanenza della pasta di olive nella gramola varia in
funzione del grado di maturazione dei frutti ma non piu' di quaranta
minuti, mentre la temperatura dell'acqua nell'intercapedine esterna
della gramolatrice deve garantire che la pasta di olive in
lavorazione non superi i 28-30 °C.