Art. 8.
Prova dell'origine
Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata
documentando per ciascuna di esse il prodotto in entrata e in uscita.
La tracciabilita' del prodotto e' garantita attraverso l'iscrizione
delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei
produttori, dei frantoiani e dei confezionatori in appositi elenchi,
gestiti da un'unica struttura di controllo, e dalla tenuta di
registri di produzione e condizionamento.
Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi
elenchi, saranno assoggettate alla struttura di controllo, secondo
quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano
di controllo