(Disciplinare di Produzione-art. 2)
                               Art. 2. 
                         Zona di produzione 
 
    Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione dei  salamini
italiani alla cacciatora debbono essere situati nel territorio  delle
seguenti regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte,
Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise. 
    I suini nati, allevati e macellati nelle suddette regioni debbono
rispondere alle caratteristiche produttive gia' stabilite dai decreti
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18
dicembre 1993 per i prosciutti di Parma e S. Daniele. I suini  devono
essere di peso non inferiore ai 160 kg, piu' o meno 10%, di eta'  non
inferiore ai nove mesi, aventi le caratteristiche proprie  del  suino
pesante italiano definite ai sensi del regolamento CEE  n.  3220/1984
concernente la classificazione commerciale delle carcasse  suine.  Da
tali suini si ottengono carni aventi  le  caratteristiche  necessarie
per la produzione dei salamini italiani alla cacciatora. 
    Il macellatore e' responsabile della corrispondenza qualitativa e
di origine dei tagli. Il  certificato  del  macello,  che  accompagna
ciascuna partita di materia prima e ne attesta la  provenienza  e  la
tipologia,  deve  essere  conservato  dal  produttore.   I   relativi
controlli vengono effettuati direttamente dall'Autorita' di controllo
indicata nel successivo art. 7. 
    I salamini italiani alla  cacciatora  sono  ottenuti  nella  zona
tradizionale di produzione che comprende  l'intero  territorio  delle
seguenti regioni, esattamente corrispondenti a quelle di  provenienza
dei  suini:  Friuli-Venezia  Giulia,  Veneto,  Lombardia,   Piemonte,
Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise.