(Disciplinare di Produzione-art. 8)
                               Art. 8. 
                    Designazione e presentazione 
 
    La designazione della denominazione di origine protetta «Salamini
italiani alla cacciatora» deve essere fatta  in  caratteri  chiari  e
indelebili,  nettamente  distinguibili  da  ogni  altra  scritta  che
compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla  menzione
«Denominazione di origine protetta». Per  il  prodotto  destinato  ai
mercati  internazionali,   puo'   essere   utilizzata   la   menzione
«Denominazione  di  origine  protetta»  nella  lingua  del  Paese  di
destinazione. 
    E'   vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi   qualificazione   non
espressamente prevista. 
    E' tuttavia consentito l'utilizzo  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo  o  tali   da   trarre   in   inganno
l'acquirente, nonche' l'eventuale nome di aziende suinicole  dai  cui
allevamenti il prodotto deriva, purche'  la  materia  prima  provenga
interamente dai suddetti allevamenti. 
    I   «Salamini   italiani   alla   cacciatora»   possono    essere
commercializzati sfusi ovvero confezionati sottovuoto o in  atmosfera
modificata,  interi,  in  tranci  o  affettati.  Le   operazioni   di
confezionamento, affettamento e porzionamento devono avvenire,  sotto
la  vigilanza  dell'autorita'  di  controllo  indicata  all'art.   7,
esclusivamente nella zona di elaborazione del prodotto.