Allegato tecnico IMPOSIZIONE DI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO SULLE ROTTE ELBA MARINA DI CAMPO - PISA E VICEVERSA, ELBA MARINA DI CAMPO - FIRENZE E VICEVERSA, ELBA MARINA DI CAMPO - MILANO LINATE E VICEVERSA. A norma delle disposizioni degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita', il Governo italiano in conformita' alle decisioni assunte dalla Conferenza di servizi, tenutasi nel giorno 29 novembre 2018 su convocazione del presidente della Regione Toscana, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte seguenti: 1. Rotte onerate. Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa; Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa; Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa. Conformemente all'art. 9 del regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunita' europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento (CE) 793/2004 e successive modificazioni, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunita', l'Autorita' competente potra' riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalita' previste nel presente documento. 2. Requisiti richiesti e verifiche preliminari. 2.1. Per l'accettazione dell'onere di servizio pubblico sulle rotte di cui al paragrafo 1, ciascun vettore interessato deve essere vettore aereo comunitario e deve: essere in possesso del prescritto certificato di Operatore aereo (COA) rilasciato dall'Autorita' competente di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria; essere in possesso della licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'Autorita' competente di uno Stato membro ai sensi dell'art. 5, punti 1 e 2 del regolamento (CE) 1008/2008; avere la disponibilita', in proprieta', in dry lease o in wet lease, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacita' necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri; distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS, via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale; essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro, impegnandosi a versare i relativi oneri; essere in regola con le disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e successive modifiche; impiegare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del regolamento (CE) 785/2004 e successive modifiche sulla responsabilita' civile in caso di incidenti con riguardo, in particolare, ai passeggeri, ai bagagli, alle merci trasportate, posta e terzi; non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. 2.2. L'E.N.A.C. verifichera' che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico specificati al punto precedente. L'E.N.A.C. acquisira', inoltre, il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) e l'informazione antimafia di cui all'art. 84 del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico. 3.1. In termini di numero di frequenze. Sono individuati i seguenti distinti periodi dell'anno: periodo estivo A: dal 1° aprile al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 ottobre; periodo estivo B: dal 1° giugno al 30 settembre; periodo invernale: dal 1° novembre al 31 marzo. Per ogni singola tratta - che potra' prevedere uno o piu' scali intermedi tra quelli interessati dall'imposizione - dovranno essere garantite le frequenze minime riportate nei seguenti schemi e distinte per periodo dell'anno: 3.1.1 rotta Elba Marina di Campo (EBA) - Pisa (PSA) e viceversa. Frequenze minime settimanali: 1 volo al giorno come da tabella sottostante, con sosta - tra andata e ritorno - di almeno 6 ore nella citta' di destinazione continentale. Nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre (periodo estivo B) non sussiste il vincolo delle 6 ore qualora sia effettuata piu' di una frequenza giornaliera. ======================================================== | Periodo estivo A |Periodo estivo B |Periodo invernale| +============+==================+=================+=================+ |rotta | Voli settimanali |Voli settimanali |Voli settimanali | +============+==================+=================+=================+ |EBA-PSA | n. 2 (*) | n. 4 | n. 2 (*) | +------------+------------------+-----------------+-----------------+ |PSA-EBA | n. 2 (*) | n. 4 | n. 2 (*) | +------------+------------------+-----------------+-----------------+ (*) E' richiesto almeno un collegamento ad inizio settimana (lunedi' o martedi') ed uno a fine settimana (venerdi' o sabato), per garantire il servizio ai pendolari settimanali (studenti, lavoratori); 3.1.2 rotta Elba Marina di Campo (EBA) - Firenze (FLR) e viceversa. Frequenze minime settimanali: 1 volo al giorno come da tabella sottostante, con sosta - tra andata e ritorno - di almeno 6 ore nella citta' di destinazione continentale. Nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre (periodo estivo B) non sussiste il vincolo delle 6 ore qualora sia effettuata piu' di una frequenza giornaliera. ======================================================== | Periodo estivo A |Periodo estivo B |Periodo invernale| +============+==================+=================+=================+ |rotta | Voli settimanali |Voli settimanali |Voli settimanali | +============+==================+=================+=================+ |EBA-FLR | n. 2 (*) | n. 4 | n. 2 (*) | +------------+------------------+-----------------+-----------------+ |FLR-EBA | n. 2 (*) | n. 4 | n. 2 (*) | +------------+------------------+-----------------+-----------------+ (*) E' richiesto almeno un collegamento ad inizio settimana (lunedi' o martedi') ed uno a fine settimana (venerdi' o sabato), per garantire il servizio ai pendolari settimanali (studenti, lavoratori). Dal 1° ottobre al 31 maggio dovranno essere garantite complessivamente 12 frequenze aggiuntive per le destinazioni di Pisa e/o Firenze (da programmarsi entro il 31 luglio di ogni anno in accordo con la Regione Toscana, sentito ENAC per i successivi adempimenti autorizzativi); 3.1.3 rotta Elba Marina di Campo (EBA) - Milano Linate (LIN) e viceversa. Frequenze minime settimanali (1 volo al giorno nei giorni indicati). =================== |Periodo estivo B | +===============+=================+ |rotta |giorno | +===============+=================+ | |Venerdi | | |Domenica (o | |EBA-LIN |Lunedi mattina) | +---------------+-----------------+ | |Venerdi | | |Domenica (o | |LIN- EBA |Lunedi mattina) | +---------------+-----------------+ 3.1.4 Operativita' dei voli. In relazione alle caratteristiche dell'aeroporto Marina di Campo, abilitato solo al traffico VFR, l'operativita' dei voli resta subordinata al rispetto delle regole sul volo a vista diurno (VFR diurno); l'operativita' presso EBA dovra' avvenire tra le 8,00 e le 20,00 locali e, comunque, entro il tramonto se precedente le 20,00. Un volo nel periodo compreso fra il tramonto ed il crepuscolo (imbrunire) sara' preso in considerazione solo in caso di evento eccezionale come ritardo sullo schedulato e sotto la responsabilita' del comandante del velivolo. Eventuali modifiche della programmazione oraria che si dovessero rendere necessarie saranno preventivamente concordate tra MIT, ENAC e Regione Toscana una volta accertata la disponibilita' del vettore e verificata la presenza di slot disponibili. In caso di urgenza, la Regione Toscana chiedera' ad ENAC l'immediata autorizzazione per la variazione della programmazione oraria che non comporti maggiori oneri per la committenza. 3.2. In termini di tipologia di aeromobili utilizzabili, di disponibilita' di posti e di servizi offerti. Il servizio Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, dovra' essere effettuato con aeromobili turboelica aventi caratteristiche tecniche sufficienti per operare in sicurezza sull'aeroporto di Marina di Campo, secondo le regole del volo a vista diurno (VFR diurno). L'intera capacita' di ciascun aeromobile dovra' essere messa in vendita secondo il regime degli oneri. In caso di volo con scalo intermedio, almeno il 70% della capacita' di ciascun aeromobile - che dovra' comunque garantire il rispetto dei posti offerti assicurati in OSP per ogni destinazione per settimana - dovra' essere messa in vendita secondo il regime degli oneri fino a 72 ore prima dell'orario previsto del volo. Il numero minimo di posti settimanali che il vettore deve garantire all'utenza e' quello indicato nelle seguenti tabelle: rotta Elba Marina di Campo (EBA) - Pisa (PSA) e viceversa. ============================================================= | Periodo estivo A | Periodo estivo B | Periodo invernale| +=====+===========+======+===========+======+===========+=========+ | |Voli minimi| |Voli minimi| |Voli minimi| | |rotta|settimanali|posti |settimanali|posti |settimanali| posti | +=====+===========+======+===========+======+===========+=========+ |EBA -| | | | | | | |PSA | n.2 | 32 | n.4 | 64 | n.2 | 32 | +-----+-----------+------+-----------+------+-----------+---------+ |PSA -| | | | | | | |EBA | n.2 | 32 | n.4 | 64 | n.2 | 32 | +-----+-----------+------+-----------+------+-----------+---------+ rotta Elba Marina di Campo (EBA) - Firenze (FLR) e viceversa. ============================================================= | Periodo estivo A | Periodo estivo B | Periodo invernale| +=====+===========+======+===========+======+===========+=========+ | |Voli minimi| |Voli minimi| |Voli minimi| | |rotta|settimanali|posti |settimanali|posti |settimanali| posti | +=====+===========+======+===========+======+===========+=========+ |EBA -| | | | | | | |FLR | n.2 | 32 | n.4 | 64 | n.2 | 32 | +-----+-----------+------+-----------+------+-----------+---------+ |FLR -| | | | | | | |EBA | n.2 | 32 | n.4 | 64 | n.2 | 32 | +-----+-----------+------+-----------+------+-----------+---------+ Dal 1° ottobre al 31 maggio dovranno essere garantiti complessivamente 384 posti aggiuntivi per le destinazioni di Pisa e/o Firenze; rotta Elba Marina di Campo (EBA) - Milano Linate (LIN) e viceversa. ============================ | Periodo estivo B | +===============+=================+========+ |rotta |giorno | posti | +===============+=================+========+ | |Venerdi | | | +-----------------+ | | |Domenica (o | | |EBA-LIN |Lunedi mattina) | | | +-----------------+--------+ | |Tot. settimanale | 32 | +---------------+-----------------+--------+ | |Venerdi | | | +-----------------+ | | |Domenica (o | | |LIN- EBA |Lunedi mattina) | | | +-----------------+--------+ | |Tot. settimanale | 32 | +---------------+-----------------+--------+ 3.3. In termini di tariffe. Residenti: le tariffe massime (escluso tasse aeroportuali e I.V.A.) da applicare su ciascuna tratta ai residenti nell'Isola d'Elba sono le seguenti: ================================= | |TARIFFA dal 1/1| |TRATTA ONERATA | al 31/12 | +===============+===============+ |Elba - Pisa o | | |v.v. | € 32,00 | | | | |Elba - Firenze | | |o v.v. | € 39,00 | +---------------+---------------+ | |TARIFFA dal 1/6| | | al 30/9 | | +---------------+ |Elba - Milano | | |Linate o v.v. | € 110,00 | +---------------+---------------+ Non residenti: le tariffe massime (escluso tasse aeroportuali e I.V.A.) da applicare su ciascuna tratta ai non residenti nell'Isola d'Elba, sono le seguenti (*): ================================================= |TRATTA ONERATA | TARIFFA dal 1/1 al 31/12 | | +===============+===============+ | | Tariffa base | Tariffa plus | +---------------+---------------+---------------+ |Elba - Pisa o | | | |v.v. | € 45,00 | € 80,00 | | | | | |Elba - Firenze | | | |o v.v. | € 50,00 | € 85,00 | ================================================= | | TARIFFA dal 1/6 al 30/9 | | +================================ | | Tariffa base | Tariffa plus | | +---------------+---------------+ |Elba - Milano | | | |Linate o v.v. | € 160,00 | € 195,00 | +---------------+---------------+---------------+ (*) Il vettore, rispetto alla tariffa base, avra' facolta' di proporre rimodulazioni tariffarie sia in riduzione che in aumento. Per le tariffe in aumento, che non potranno comunque superare, one-way, la tariffa plus massima, il vettore dovra' dettagliare le diverse caratteristiche di servizio proposte: allowance bagaglio, flessibilita' della prenotazione, tariffe pex legate a permanenza minima, ecc. Le tariffe indicate sono comprensive di fuel surcharge ed al netto di I.V.A., tasse aeroportuali e oneri addizionali. Non e' ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge, non prevista per legge, da parte del vettore accettante. Dovra' essere prevista almeno una modalita' di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero. Le tariffe indicate verranno aggiornate secondo le seguenti scadenze e modalita': trascorso almeno un anno dalla data della Conferenza di servizi (29 novembre 2018) ed entro l'inizio di ciascuna stagione aeronautica estiva, si procedera' al riesame delle tariffe onerate sulla base del tasso di inflazione dell'anno solare precedente (1° gennaio-31 dicembre) calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. L'eventuale adeguamento decorrera' dall'inizio della stagione aeronautica estiva; ogni semestre, a partire dall'inizio della stagione aeronautica successiva all'entrata in vigore dei presenti oneri, in caso di variazione superiore al 5% della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al costo del carburante preso a riferimento in occasione dell'ultimo aggiornamento effettuato. Al momento di procedere con il primo aggiornamento la valutazione verra' eseguita rispetto alla quotazione del jet fuel - poco oltre riportata - con cui e' stato dimensionato il collegamento. Le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi per ora di volo che, per le rotte del presente onere di servizio, e' pari al 12%. Ai fini del calcolo della media semestrale sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del jet fuel FOB Mediterraneo, espresse in euro, relative ai periodi dicembre-maggio e giugno-novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del jet fuel, si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE. La quotazione del jet fuel con cui e' stato effettuato il dimensionamento del servizio e' pari a 653,21 euro/tonnellata metrica, e verra', pertanto, utilizzato come riferimento per i successivi adeguamenti. Gli eventuali aumenti/diminuzioni decorreranno dall'inizio di ciascuna stagione aeronautica successiva al periodo di rilevazione. Ai predetti adeguamenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria dell'ENAC. L'ENAC e' incaricato di dare comunicazione delle tariffe aggiornate ai vettori che operano la rotta. 3.4. In termini di continuita' dei servizi. I vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a: a) garantire il servizio per almeno due stagioni aeronautiche consecutive senza possibilita' di sospensione; b) effettuare per ciascun anno almeno il 98% dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi documentati direttamente imputabili al vettore. Non costituisce inadempimento imputabile al vettore l'interruzione del servizio per i seguenti motivi: pericolose condizioni meteorologiche; chiusura di uno degli aeroporti indicati nel programma operativo; problemi di sicurezza; scioperi; casi di forza maggiore. c) corrispondere all'ENAC a titolo di penale la somma di € 3.000,00 per ogni volo annullato eccedente il limite di cui al punto b). Le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba. Ferme restando le penali di cui al precedente punto c), ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste nella normativa dello Stato italiano per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo. 4. Presentazione dell'accettazione. 4.1. I vettori che intendono operare su una rotta onerata devono presentare all'ENAC, formale ed integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico per almeno due stagioni aeronautiche consecutive. Al fine di consentire l'ordinata operativita' della rotta, di disporre della corretta tempistica per la valutazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 e di assicurare la disponibilita' delle bande orarie necessarie per l'esecuzione del servizio, la dichiarazione di accettazione ed il programma operativo conforme a quanto previsto nell'imposizione degli oneri dovranno essere presentati non oltre il sessantesimo giorno precedente l'inizio della stagione aeronautica nella quale i vettori intendono iniziare ad operare. In fase di prima applicazione, non potranno essere accolte le accettazioni presentate dopo la sottoscrizione dell'eventuale contratto con il vettore aereo selezionato a seguito di apposita gara bandita ai sensi degli articoli 16 - paragrafi 9 e 10 - e 17 del regolamento (CE) 1008/2008. I vettori accettanti si impegnano a: a) presentare apposita garanzia al fine di assicurare la serieta' ed affidabilita' dell'accettazione, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore che dovra' ammontare a: per la rotta Elba Marina di Campo - Pisa e v.v.: € 4.783,00; per la rotta Elba Marina di Campo - Firenze e v.v.: € 5.429,00; per la rotta Elba Marina di Campo - Milano Linate e v.v.: € 2.190,00. La fideiussione dovra' essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sara' svincolata alla data di inizio del servizio e alla costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera b); b) fornire una garanzia di esercizio, per la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore. Tale garanzia dovra' ammontare a: per la rotta Elba Marina di Campo - Pisa e v.v.: € 14.349,00; per la rotta Elba Marina di Campo - Firenze e v.v.: € 16.286,00; per la rotta Elba Marina di Campo - Milano Linate e v.v.: € 6.571,00. Nel caso in cui il servizio sulla singola rotta onerata sia accettato da piu' vettori, la fideiussione sara' commisurata, entro i quindici giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato. La garanzia dovra' essere efficace alla data di inizio del servizio e sara' svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima della verifica della conformita' delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione. Le garanzie indicate alle lettere a) e b), a favore dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario della fideiussione stessa, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi. Le somme eventualmente introitate a titolo di esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno riallocate per la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba. 4.2. L'ENAC verifica l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio di cui al paragrafo 2 ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico. All'esito della verifica, i vettori ritenuti idonei ad effettuare i servizi onerati sono autorizzati dall'ENAC stesso ad esercitare il traffico sulle rotte onerate. 4.3. In caso di accettazione degli oneri di servizio pubblico sulla medesima rotta da parte di piu' vettori, questi potranno programmare un numero ridotto di frequenze, purche' complessivamente l'insieme dei voli programmati e la loro schedulazione rispettino quanto previsto nei presenti oneri. L'Ente nazionale per l'aviazione civile verifica che l'insieme dei programmi operativi dei vettori accettanti rispettino i requisiti minimi di servizio individuati negli oneri. L'ENAC, ove necessario, riserva le bande orarie per garantire il numero minimo di frequenze di cui al punto 3.1 del presente allegato tecnico. I vettori aerei che accettano gli oneri possono prestare servizi sulle rotte interessate al di la' delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e le capacita' previste dagli OSP, utilizzando bande orarie in propria disponibilita'. 4.4. L'ENAC, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con la Regione Toscana, riesaminera' la necessita' di mantenere l'imposizione degli oneri di servizio pubblico su una rotta, nonche' il livello degli oneri imposti, ogniqualvolta un nuovo ulteriore vettore notifichi la sua intenzione di operare su tale rotta accettando gli oneri. 4.5. Ai sensi della vigente normativa, la presente imposizione di oneri di servizio pubblico decade se non e' stato effettuato alcun servizio aereo di linea sulle rotte soggette a tale onere per un periodo di dodici mesi. 5. Gara d'appalto. 5.1. Ai sensi dell'art. 16, paragrafi 9 e 10, del regolamento CE n. 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione nei termini di cui al paragrafo 4, il diritto di esercitare le rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, potra' essere concesso in esclusiva ad un unico vettore, per un periodo di tre anni, tramite gara pubblica in conformita' alla procedura prevista dall'art. 17 del medesimo regolamento comunitario, nonche' alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di obbligazioni di oneri di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale. 5.2. Nel caso in cui, a seguito di riesame della situazione, fosse confermata la necessita' di continuare a operare i collegamenti onerati ed accertata la disponibilita' finanziaria per sostenere l'onere della relativa compensazione da corrispondere al vettore, l'ENAC, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonche' la Regione Toscana, potra' richiedere all'aggiudicatario la disponibilita' di prorogare il servizio, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di un anno. 5.3. Nella documentazione di gara sara' fatta menzione della chiusura dell'aeroporto di Linate dal 27 luglio 2019 al 27 ottobre 2019 per opere di manutenzione. Per detto evento, costituente causa di forza maggiore, i voli onerati sul collegamento Elba - Milano Linate dovranno essere necessariamente destinati verso lo scalo lombardo individuato come piu' idoneo sotto il profilo infrastrutturale e di disponibilita' di slot. Limitatamente al periodo citato, il vettore aggiudicatario si potra' trovare ad operare non in esclusiva.