(Allegato tecnico)
                                                     Allegato tecnico 
 
IMPOSIZIONE DI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO SULLE ROTTE ELBA MARINA  DI
  CAMPO - PISA  E  VICEVERSA,  ELBA  MARINA  DI  CAMPO  -  FIRENZE  E
  VICEVERSA, ELBA MARINA DI CAMPO - MILANO LINATE E VICEVERSA. 
    A norma delle disposizioni degli articoli 16 e 17 del regolamento
(CE) n. 1008/2008 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  24
settembre 2008 recante norme comuni per  la  prestazione  di  servizi
aerei nella  Comunita',  il  Governo  italiano  in  conformita'  alle
decisioni assunte dalla Conferenza di servizi, tenutasi nel giorno 29
novembre 2018 su convocazione del presidente della  Regione  Toscana,
ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo  ai  servizi
aerei di linea sulle rotte seguenti: 
 
1. Rotte onerate. 
 
      Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa; 
      Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa; 
      Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa. 
    Conformemente  all'art.  9  del  regolamento  n.  95/93/CEE   del
Consiglio delle Comunita' europee del 18 gennaio 1993 come modificato
dal Regolamento (CE) 793/2004 e successive modificazioni, relativo  a
norme comuni per l'assegnazione delle bande  orarie  negli  aeroporti
della Comunita', l'Autorita' competente potra' riservare alcune bande
orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalita' previste nel
presente documento. 
 
2. Requisiti richiesti e verifiche preliminari. 
 
    2.1. Per l'accettazione dell'onere  di  servizio  pubblico  sulle
rotte di cui al paragrafo 1, ciascun vettore interessato deve  essere
vettore aereo comunitario e deve: 
      essere in possesso  del  prescritto  certificato  di  Operatore
aereo (COA) rilasciato dall'Autorita' competente di uno Stato  membro
ai sensi della normativa comunitaria; 
      essere in possesso della  licenza  di  esercizio  di  trasporto
aereo rilasciata dall'Autorita' competente di  uno  Stato  membro  ai
sensi dell'art. 5, punti 1 e 2 del regolamento (CE) 1008/2008; 
      avere la disponibilita', in proprieta', in dry lease o  in  wet
lease, per tutto il periodo di  durata  degli  oneri,  di  un  numero
adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacita' necessarie
a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri; 
      distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con
almeno uno dei principali CRS, via internet, via telefono, presso  le
biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale; 
      essere  in  regola  con  le  contribuzioni   previdenziali   ed
assistenziali relative ai rapporti di lavoro, impegnandosi a  versare
i relativi oneri; 
      essere in regola con le disposizioni contenute nella  legge  12
marzo 1999, n. 68, recante  «Norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei
disabili» e successive modifiche; 
      impiegare aeromobili in possesso della  copertura  assicurativa
ai sensi del regolamento (CE) 785/2004 e successive  modifiche  sulla
responsabilita'  civile  in  caso  di  incidenti  con  riguardo,   in
particolare, ai passeggeri, ai bagagli, alle merci trasportate, posta
e terzi; 
      non  essere  in  stato  di  fallimento,  liquidazione   coatta,
concordato preventivo e non avere in corso  un  procedimento  per  la
dichiarazione di una di tali situazioni. 
    2.2. L'E.N.A.C. verifichera' che i vettori  accettanti  siano  in
possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e  per  il
soddisfacimento degli obiettivi perseguiti  con  l'imposizione  degli
oneri di servizio pubblico specificati al punto precedente. 
    L'E.N.A.C. acquisira', inoltre, il documento unico di regolarita'
contributiva (DURC) e l'informazione antimafia di cui all'art. 84 del
decreto  legislativo  n.  159/2011  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni. 
 
3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico. 
 
    3.1. In termini di numero di frequenze. 
    Sono individuati i seguenti distinti periodi dell'anno: 
      periodo estivo A: dal 1° aprile al 31 maggio e dal  1°  ottobre
al 31 ottobre; 
      periodo estivo B: dal 1° giugno al 30 settembre; 
      periodo invernale: dal 1° novembre al 31 marzo. 
    Per ogni singola tratta - che potra' prevedere uno o  piu'  scali
intermedi tra quelli interessati dall'imposizione -  dovranno  essere
garantite  le  frequenze  minime  riportate  nei  seguenti  schemi  e
distinte per periodo dell'anno: 
      3.1.1 rotta  Elba  Marina  di  Campo  (EBA)  -  Pisa  (PSA)   e
viceversa. 
      Frequenze minime settimanali: 1 volo al giorno come da  tabella
sottostante, con sosta - tra andata e ritorno - di almeno 6 ore nella
citta' di destinazione continentale. Nel periodo dal 1° giugno al  30
settembre (periodo estivo B) non sussiste  il  vincolo  delle  6  ore
qualora sia effettuata piu' di una frequenza giornaliera. 
 
    
             ========================================================
             | Periodo estivo A |Periodo estivo B |Periodo invernale|
+============+==================+=================+=================+
|rotta       | Voli settimanali |Voli settimanali |Voli settimanali |
+============+==================+=================+=================+
|EBA-PSA     |     n. 2 (*)     |      n. 4       |    n. 2 (*)     |
+------------+------------------+-----------------+-----------------+
|PSA-EBA     |     n. 2 (*)     |      n. 4       |    n. 2 (*)     |
+------------+------------------+-----------------+-----------------+
    
 
      (*) E' richiesto almeno un  collegamento  ad  inizio  settimana
(lunedi' o martedi') ed uno a fine settimana (venerdi' o sabato), per
garantire   il   servizio   ai   pendolari   settimanali   (studenti,
lavoratori); 
        
      3.1.2 rotta Elba Marina  di  Campo  (EBA)  -  Firenze  (FLR)  e
viceversa. 
      Frequenze minime settimanali: 1 volo al giorno come da  tabella
sottostante, con sosta - tra andata e ritorno - di almeno 6 ore nella
citta' di destinazione continentale. Nel periodo dal 1° giugno al  30
settembre (periodo estivo B) non sussiste  il  vincolo  delle  6  ore
qualora sia effettuata piu' di una frequenza giornaliera. 
 
    
             ========================================================
             | Periodo estivo A |Periodo estivo B |Periodo invernale|
+============+==================+=================+=================+
|rotta       | Voli settimanali |Voli settimanali |Voli settimanali |
+============+==================+=================+=================+
|EBA-FLR     |     n. 2 (*)     |      n. 4       |    n. 2 (*)     |
+------------+------------------+-----------------+-----------------+
|FLR-EBA     |     n. 2 (*)     |      n. 4       |    n. 2 (*)     |
+------------+------------------+-----------------+-----------------+
    
 
      (*) E' richiesto almeno un  collegamento  ad  inizio  settimana
(lunedi' o martedi') ed uno a fine settimana (venerdi' o sabato), per
garantire   il   servizio   ai   pendolari   settimanali   (studenti,
lavoratori). 
        
    Dal  1°  ottobre  al  31   maggio   dovranno   essere   garantite
complessivamente 12 frequenze aggiuntive per le destinazioni di  Pisa
e/o Firenze (da programmarsi entro il  31  luglio  di  ogni  anno  in
accordo con  la  Regione  Toscana,  sentito  ENAC  per  i  successivi
adempimenti autorizzativi); 
      3.1.3 rotta Elba Marina di Campo (EBA) - Milano Linate (LIN)  e
viceversa. 
      Frequenze minime settimanali  (1  volo  al  giorno  nei  giorni
indicati). 
 
    

                                ===================
                                |Periodo estivo B |
                +===============+=================+
                |rotta          |giorno           |
                +===============+=================+
                |               |Venerdi          |
                |               |Domenica (o      |
                |EBA-LIN        |Lunedi mattina)  |
                +---------------+-----------------+
                |               |Venerdi          |
                |               |Domenica (o      |
                |LIN- EBA       |Lunedi mattina)  |
                +---------------+-----------------+
    
 
      3.1.4 Operativita' dei voli. 
      In relazione  alle  caratteristiche  dell'aeroporto  Marina  di
Campo, abilitato solo al traffico VFR, l'operativita' dei voli  resta
subordinata al rispetto delle regole sul volo  a  vista  diurno  (VFR
diurno); l'operativita' presso EBA dovra' avvenire tra le 8,00  e  le
20,00 locali e, comunque, entro il tramonto se precedente  le  20,00.
Un volo nel  periodo  compreso  fra  il  tramonto  ed  il  crepuscolo
(imbrunire) sara' preso in considerazione  solo  in  caso  di  evento
eccezionale come ritardo sullo schedulato e sotto la  responsabilita'
del comandante del velivolo. 
      Eventuali  modifiche  della  programmazione   oraria   che   si
dovessero rendere necessarie saranno preventivamente  concordate  tra
MIT, ENAC e Regione Toscana una volta accertata la disponibilita' del
vettore e verificata la presenza di  slot  disponibili.  In  caso  di
urgenza,  la  Regione   Toscana   chiedera'   ad   ENAC   l'immediata
autorizzazione per la variazione della programmazione oraria che  non
comporti maggiori oneri per la committenza. 
    3.2. In termini  di  tipologia  di  aeromobili  utilizzabili,  di
disponibilita' di posti e di servizi offerti. 
    Il servizio Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba  Marina
di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano  Linate
e viceversa,  dovra'  essere  effettuato  con  aeromobili  turboelica
aventi caratteristiche tecniche sufficienti per operare in  sicurezza
sull'aeroporto di Marina di Campo, secondo le regole del volo a vista
diurno (VFR diurno). 
    L'intera capacita' di ciascun aeromobile dovra' essere  messa  in
vendita secondo il regime degli oneri. 
    In caso di  volo  con  scalo  intermedio,  almeno  il  70%  della
capacita' di ciascun aeromobile - che dovra'  comunque  garantire  il
rispetto dei posti offerti assicurati in OSP  per  ogni  destinazione
per settimana - dovra' essere messa  in  vendita  secondo  il  regime
degli oneri fino a 72 ore prima dell'orario previsto del volo. 
    Il numero  minimo  di  posti  settimanali  che  il  vettore  deve
garantire all'utenza e' quello indicato nelle seguenti tabelle: 
      rotta Elba Marina di Campo (EBA) - Pisa (PSA) e viceversa. 
 
    
      =============================================================
      | Periodo estivo A | Periodo estivo B |  Periodo   invernale|
+=====+===========+======+===========+======+===========+=========+
|     |Voli minimi|      |Voli minimi|      |Voli minimi|         |
|rotta|settimanali|posti |settimanali|posti |settimanali|  posti  |
+=====+===========+======+===========+======+===========+=========+
|EBA -|           |      |           |      |           |         |
|PSA  |    n.2    |  32  |    n.4    |  64  |    n.2    |   32    |
+-----+-----------+------+-----------+------+-----------+---------+
|PSA -|           |      |           |      |           |         |
|EBA  |    n.2    |  32  |    n.4    |  64  |    n.2    |   32    |
+-----+-----------+------+-----------+------+-----------+---------+
    
 
      rotta Elba Marina di Campo (EBA) - Firenze (FLR) e viceversa. 
 
    
      =============================================================
      | Periodo estivo A | Periodo estivo B |  Periodo   invernale|
+=====+===========+======+===========+======+===========+=========+
|     |Voli minimi|      |Voli minimi|      |Voli minimi|         |
|rotta|settimanali|posti |settimanali|posti |settimanali|  posti  |
+=====+===========+======+===========+======+===========+=========+
|EBA -|           |      |           |      |           |         |
|FLR  |    n.2    |  32  |    n.4    |  64  |    n.2    |   32    |
+-----+-----------+------+-----------+------+-----------+---------+
|FLR -|           |      |           |      |           |         |
|EBA  |    n.2    |  32  |    n.4    |  64  |    n.2    |   32    |
+-----+-----------+------+-----------+------+-----------+---------+
    
 
    Dal  1°  ottobre  al  31   maggio   dovranno   essere   garantiti
complessivamente 384 posti aggiuntivi per le destinazioni di Pisa e/o
Firenze; 
      rotta Elba Marina di  Campo  (EBA)  -  Milano  Linate  (LIN)  e
viceversa. 
 
    

                                ============================
                                |     Periodo estivo B     |
                +===============+=================+========+
                |rotta          |giorno           | posti  |
                +===============+=================+========+
                |               |Venerdi          |        |
                |               +-----------------+        |
                |               |Domenica (o      |        |
                |EBA-LIN        |Lunedi mattina)  |        |
                |               +-----------------+--------+
                |               |Tot. settimanale |   32   |
                +---------------+-----------------+--------+
                |               |Venerdi          |        |
                |               +-----------------+        |
                |               |Domenica (o      |        |
                |LIN- EBA       |Lunedi mattina)  |        |
                |               +-----------------+--------+
                |               |Tot. settimanale |   32   |
                +---------------+-----------------+--------+    
    
 
      3.3. In termini di tariffe. 
      Residenti: le tariffe massime  (escluso  tasse  aeroportuali  e
I.V.A.) da applicare  su  ciascuna  tratta  ai  residenti  nell'Isola
d'Elba sono le seguenti: 
 
    
                =================================
                |               |TARIFFA dal 1/1|
                |TRATTA ONERATA |   al 31/12    |
                +===============+===============+
                |Elba - Pisa o  |               |
                |v.v.           |    € 32,00    |
                |               |               |
                |Elba - Firenze |               |
                |o v.v.         |    € 39,00    |
                +---------------+---------------+
                |               |TARIFFA dal 1/6|
                |               |    al 30/9    |
                |               +---------------+
                |Elba - Milano  |               |
                |Linate o v.v.  |   € 110,00    |
                +---------------+---------------+
    
 
      Non residenti: le tariffe massime (escluso tasse aeroportuali e
I.V.A.) da applicare su ciascuna tratta ai non  residenti  nell'Isola
d'Elba, sono le seguenti (*): 
 
    
         =================================================
         |TRATTA ONERATA |  TARIFFA dal 1/1 al 31/12     |
         |               +===============+===============+
         |               | Tariffa base  | Tariffa plus  |
         +---------------+---------------+---------------+
         |Elba - Pisa o  |               |               |
         |v.v.           |    € 45,00    |    € 80,00    |
         |               |               |               |
         |Elba - Firenze |               |               |
         |o v.v.         |    € 50,00    |    € 85,00    |
         =================================================
         |               |  TARIFFA dal 1/6 al 30/9      |
         |               +================================
         |               | Tariffa base  | Tariffa plus  |
         |               +---------------+---------------+
         |Elba - Milano  |               |               |
         |Linate o v.v.  |   € 160,00    |   € 195,00    |
         +---------------+---------------+---------------+
    
 
      (*) Il vettore, rispetto alla tariffa base, avra'  facolta'  di
proporre rimodulazioni tariffarie sia in riduzione che in aumento. 
       Per le tariffe in aumento, che non potranno comunque superare,
one-way, la tariffa plus massima, il vettore  dovra'  dettagliare  le
diverse caratteristiche di  servizio  proposte:  allowance  bagaglio,
flessibilita' della prenotazione, tariffe  pex  legate  a  permanenza
minima, ecc. 
        
    Le tariffe indicate sono comprensive  di  fuel  surcharge  ed  al
netto di I.V.A., tasse  aeroportuali  e  oneri  addizionali.  Non  e'
ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge, non  prevista  per
legge, da parte del vettore accettante. 
    Dovra' essere prevista almeno una modalita'  di  distribuzione  e
vendita dei  biglietti  che  risulti  completamente  gratuita  e  non
comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero. 
    Le tariffe  indicate  verranno  aggiornate  secondo  le  seguenti
scadenze e modalita': 
      trascorso almeno un anno dalla data della Conferenza di servizi
(29 novembre 2018) ed entro l'inizio di ciascuna stagione aeronautica
estiva, si procedera' al riesame delle tariffe onerate sulla base del
tasso  di  inflazione  dell'anno  solare  precedente  (1°  gennaio-31
dicembre) calcolato sulla base  dell'indice  generale  ISTAT/FOI  dei
prezzi al consumo.  L'eventuale  adeguamento  decorrera'  dall'inizio
della stagione aeronautica estiva; 
      ogni semestre, a partire dall'inizio della stagione aeronautica
successiva all'entrata in vigore  dei  presenti  oneri,  in  caso  di
variazione superiore al 5%  della  media  semestrale  del  costo  del
carburante, espresso in euro, rispetto al costo del carburante  preso
a riferimento in occasione dell'ultimo aggiornamento  effettuato.  Al
momento di procedere con il primo aggiornamento la valutazione verra'
eseguita rispetto alla quotazione del jet fuel - poco oltre riportata
- con cui e' stato dimensionato il collegamento.  Le  tariffe  devono
essere modificate percentualmente rispetto alla variazione  rilevata,
in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale  dei
costi per ora di volo  che,  per  le  rotte  del  presente  onere  di
servizio, e' pari al 12%. 
    Ai fini del  calcolo  della  media  semestrale  sono  soggette  a
rilevazioni le quotazioni mensili  del  jet  fuel  FOB  Mediterraneo,
espresse   in   euro,   relative   ai   periodi   dicembre-maggio   e
giugno-novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del  jet
fuel, si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE. 
    La quotazione del  jet  fuel  con  cui  e'  stato  effettuato  il
dimensionamento  del  servizio  e'  pari  a  653,21   euro/tonnellata
metrica, e  verra',  pertanto,  utilizzato  come  riferimento  per  i
successivi adeguamenti. 
    Gli eventuali  aumenti/diminuzioni  decorreranno  dall'inizio  di
ciascuna stagione aeronautica successiva al periodo di rilevazione. 
    Ai   predetti   adeguamenti   provvede   il    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti, mediante decreto direttoriale,  sulla
base di un'istruttoria dell'ENAC. 
    L'ENAC  e'  incaricato  di  dare  comunicazione   delle   tariffe
aggiornate ai vettori che operano la rotta. 
    3.4. In termini di continuita' dei servizi. 
    I vettori  che  accettano  gli  oneri  di  servizio  pubblico  si
impegnano a: 
      a) garantire il servizio per almeno due  stagioni  aeronautiche
consecutive senza possibilita' di sospensione; 
      b) effettuare per ciascun anno almeno il 98% dei voli  previsti
con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi documentati
direttamente imputabili al vettore. 
      Non   costituisce   inadempimento   imputabile    al    vettore
l'interruzione del servizio per i seguenti motivi: 
        pericolose condizioni meteorologiche; 
        chiusura  di  uno  degli  aeroporti  indicati  nel  programma
operativo; 
        problemi di sicurezza; 
        scioperi; 
        casi di forza maggiore. 
      c) corrispondere all'ENAC a titolo di  penale  la  somma  di  €
3.000,00 per ogni volo annullato eccedente il limite di cui al  punto
b). Le somme  percepite  in  tal  senso  saranno  riallocate  per  la
continuita' territoriale dell'Isola d'Elba. 
    Ferme restando le penali  di  cui  al  precedente  punto  c),  ai
vettori sono comminabili, in aggiunta,  le  sanzioni  previste  nella
normativa dello Stato italiano per la violazione  delle  disposizioni
comunitarie in tema di trasporto aereo. 
 
4. Presentazione dell'accettazione. 
 
    4.1. I vettori che intendono operare su una rotta onerata  devono
presentare all'ENAC, formale ed integrale accettazione degli oneri di
servizio pubblico per almeno due stagioni aeronautiche consecutive. 
    Al fine di consentire l'ordinata  operativita'  della  rotta,  di
disporre della corretta tempistica per la valutazione  dei  requisiti
di cui al paragrafo 2 e di assicurare la disponibilita'  delle  bande
orarie necessarie per l'esecuzione del servizio, la dichiarazione  di
accettazione ed il programma operativo  conforme  a  quanto  previsto
nell'imposizione degli oneri dovranno essere presentati non oltre  il
sessantesimo giorno precedente l'inizio  della  stagione  aeronautica
nella quale i vettori intendono iniziare ad operare. 
    In fase di prima applicazione, non  potranno  essere  accolte  le
accettazioni  presentate  dopo   la   sottoscrizione   dell'eventuale
contratto con il vettore aereo selezionato a seguito di apposita gara
bandita ai sensi degli articoli 16 - paragrafi 9 e  10  -  e  17  del
regolamento (CE) 1008/2008. 
    I vettori accettanti si impegnano a: 
      a) presentare  apposita  garanzia  al  fine  di  assicurare  la
serieta' ed  affidabilita'  dell'accettazione,  a  favore  dell'ENAC,
sotto forma di fideiussione bancaria  o  assicurativa  a  scelta  del
vettore che dovra' ammontare a: 
        per la rotta Elba Marina di Campo - Pisa e v.v.: € 4.783,00; 
        per la rotta Elba  Marina  di  Campo  -  Firenze  e  v.v.:  €
5.429,00; 
        per la rotta Elba Marina di Campo - Milano Linate e  v.v.:  €
2.190,00. 
        La  fideiussione  dovra'  essere  efficace   alla   data   di
presentazione dell'accettazione  e  sara'  svincolata  alla  data  di
inizio del servizio e alla costituzione della garanzia indicata nella
successiva lettera b); 
      b)  fornire  una  garanzia  di  esercizio,  per   la   corretta
esecuzione e prosecuzione del servizio,  a  favore  dell'ENAC,  sotto
forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta  del  vettore.
Tale garanzia dovra' ammontare a: 
        per la rotta Elba Marina di Campo - Pisa e v.v.: € 14.349,00; 
        per la rotta Elba  Marina  di  Campo  -  Firenze  e  v.v.:  €
16.286,00; 
        per la rotta Elba Marina di Campo - Milano Linate e  v.v.:  €
6.571,00. 
      Nel caso in cui il servizio sulla  singola  rotta  onerata  sia
accettato da piu' vettori, la fideiussione sara' commisurata, entro i
quindici giorni precedenti l'inizio del servizio,  alla  quota  parte
del servizio accettato. 
      La garanzia dovra' essere efficace  alla  data  di  inizio  del
servizio e sara' svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del
servizio e comunque non prima della verifica della conformita'  delle
prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione. 
    Le garanzie indicate alle lettere a) e  b),  a  favore  dell'Ente
nazionale per l'aviazione civile, devono espressamente  prevedere  la
rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957,  comma  2
del codice civile, nonche'  l'operativita'  della  garanzia  medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del  beneficiario
della  fideiussione  stessa,  senza  sollevare  alcuna  eccezione   e
nonostante eventuali opposizioni,  anche  giudiziali,  da  parte  del
vettore accettante e/o di terzi. 
    Le somme eventualmente introitate a titolo  di  esecuzione  delle
garanzie  sopra  indicate  saranno  riallocate  per  la   continuita'
territoriale dell'Isola d'Elba. 
    4.2. L'ENAC verifica l'adeguatezza della  struttura  dei  vettori
accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio
di cui al paragrafo 2 ai fini  del  soddisfacimento  degli  obiettivi
perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico. All'esito
della verifica, i vettori ritenuti idonei  ad  effettuare  i  servizi
onerati sono autorizzati dall'ENAC stesso ad esercitare  il  traffico
sulle rotte onerate. 
    4.3. In caso di accettazione degli  oneri  di  servizio  pubblico
sulla medesima rotta  da  parte  di  piu'  vettori,  questi  potranno
programmare un numero ridotto di frequenze, purche'  complessivamente
l'insieme dei voli programmati e  la  loro  schedulazione  rispettino
quanto previsto nei presenti oneri. L'Ente nazionale per  l'aviazione
civile verifica che l'insieme dei  programmi  operativi  dei  vettori
accettanti rispettino i  requisiti  minimi  di  servizio  individuati
negli oneri. L'ENAC, ove necessario,  riserva  le  bande  orarie  per
garantire il numero minimo di frequenze  di  cui  al  punto  3.1  del
presente allegato tecnico. I vettori aerei che  accettano  gli  oneri
possono prestare servizi sulle rotte  interessate  al  di  la'  delle
esigenze minime, per quanto riguarda  le  frequenze  e  le  capacita'
previste   dagli   OSP,   utilizzando   bande   orarie   in   propria
disponibilita'. 
    4.4. L'ENAC, di concerto con il Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti e con la Regione Toscana, riesaminera' la necessita' di
mantenere l'imposizione degli  oneri  di  servizio  pubblico  su  una
rotta, nonche' il livello degli oneri imposti, ogniqualvolta un nuovo
ulteriore vettore notifichi la sua  intenzione  di  operare  su  tale
rotta accettando gli oneri. 
    4.5. Ai sensi della vigente normativa, la presente imposizione di
oneri di servizio pubblico decade se non e'  stato  effettuato  alcun
servizio aereo di linea sulle rotte soggette  a  tale  onere  per  un
periodo di dodici mesi. 
 
5. Gara d'appalto. 
 
    5.1. Ai sensi dell'art. 16, paragrafi 9 e 10, del regolamento  CE
n. 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta  alcuna  accettazione
nei termini di cui al paragrafo 4, il diritto di esercitare le  rotte
Elba Marina di Campo - Pisa e  viceversa,  Elba  Marina  di  Campo  -
Firenze  e  viceversa,  Elba  Marina  di  Campo  -  Milano  Linate  e
viceversa, potra' essere concesso in esclusiva ad un  unico  vettore,
per un periodo di tre anni, tramite gara pubblica in conformita' alla
procedura prevista dall'art. 17 del medesimo regolamento comunitario,
nonche' alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti  di  Stato
concessi sotto forma di obbligazioni di oneri  di  servizio  pubblico
alle imprese  incaricate  della  gestione  di  servizi  di  interesse
economico generale. 
    5.2. Nel caso in cui, a  seguito  di  riesame  della  situazione,
fosse confermata la necessita' di continuare a operare i collegamenti
onerati ed accertata  la  disponibilita'  finanziaria  per  sostenere
l'onere della relativa compensazione  da  corrispondere  al  vettore,
l'ENAC, sentito il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
nonche' la Regione Toscana, potra' richiedere  all'aggiudicatario  la
disponibilita' di prorogare il servizio,  alle  medesime  condizioni,
per un periodo massimo di un anno. 
    5.3. Nella documentazione di  gara  sara'  fatta  menzione  della
chiusura dell'aeroporto di Linate dal 27 luglio 2019  al  27  ottobre
2019 per opere di manutenzione. 
    Per detto evento, costituente causa di  forza  maggiore,  i  voli
onerati  sul  collegamento  Elba  -  Milano  Linate  dovranno  essere
necessariamente destinati verso lo scalo  lombardo  individuato  come
piu' idoneo sotto il profilo infrastrutturale e di disponibilita'  di
slot. Limitatamente al periodo citato, il vettore  aggiudicatario  si
potra' trovare ad operare non in esclusiva.