(Allegato-art. 7)
 
                               Art. 7. 
                    Designazione e presentazione 
 
    La designazione della indicazione  geografica  protetta  «Zampone
Modena» e' intraducibile e  deve  essere  apposta  sull'etichetta  in
caratteri chiari e indelebili nettamente distinguibili da ogni  altra
scritta che compare in etichetta  ed  essere  immediatamente  seguita
dalla menzione «Indicazione  geografica  protetta»  e/o  dalla  sigla
«IGP».  E'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi   qualificazione   non
espressamente  prevista.  E'  tuttavia   consentito   l'utilizzo   di
indicazioni che facciano riferimento  a  nomi  o  ragioni  sociali  o
marchi privati purche' non abbiano significato laudativo  o  tali  da
trarre  in  inganno   l'acquirente.   Lo   «Zampone   Modena»   viene
commercializzato intero: se fresco, sfuso o confezionato,  se  cotto,
in confezioni ermetiche  idonee.  Le  operazioni  di  confezionamento
devono avvenire, sotto la  vigilanza  della  struttura  di  controllo
indicata all'art. 6, esclusivamente nella zona di produzione indicata
all'art. 2.