Allegato
SANZIONI
E
PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA
Sezione I
Disposizioni di carattere generale
1. Premessa
La disciplina sanzionatoria risponde all'esigenza di censurare il
mancato rispetto delle norme poste a presidio della sana e prudente
gestione dell'attivita' bancaria e finanziaria, della correttezza e
trasparenza dei comportamenti e della prevenzione dell'utilizzo del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo.
La disciplina e l'attivita' sanzionatoria tendono ad assicurare
l'effettivita' delle regole; le sanzioni hanno carattere effettivo,
proporzionato e dissuasivo.
Le presenti disposizioni attuano le previsioni legislative che
attribuiscono alla Banca d'Italia competenze in materia di sanzioni e
procedura sanzionatoria amministrativa, come modificate in seguito al
recepimento della direttiva n. 2013/36/UE (c.d. CRD IV) (1) La
direttiva ha dettato, tra l'altro, disposizioni armonizzate relative
al regime sanzionatorio, in un'ottica tesa a rafforzarne l'efficacia.
In particolare, la direttiva: prevede l'applicabilita' di sanzioni
sia nei confronti delle persone fisiche sia nei confronti delle
persone giuridiche; fissa i limiti massimi edittali per le sanzioni
pecuniarie; affianca alla tradizionale sanzione pecuniaria altre
misure di natura non patrimoniale (2) .
Nel recepire la direttiva, il legislatore ha esteso il nuovo
regime - per ragioni di omogeneita' ed efficienza - a tutte le
violazioni e a tutti i soggetti sottoposti dal Testo unico bancario
(«T.U.») e dal Testo unico della finanza («T.U.F.») alla potesta'
sanzionatoria della Banca d'Italia; un regime in parte differenziato
continua a trovare applicazione in materia di trasparenza nonche' in
materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del
terrorismo («antiriciclaggio»).
La legge prevede l'applicazione di sanzioni amministrative nei
confronti delle societa' o enti e, in presenza di specifici
presupposti, delle persone fisiche responsabili delle violazioni; per
i casi di maggiore gravita', prevede altresi' l'applicazione alle
persone fisiche dell'interdizione dall'assunzione di cariche in
intermediari bancari, finanziari, assicurativi o presso fondi
pensione.
Le presenti disposizioni disciplinano la procedura sanzionatoria
amministrativa e ne definiscono gli aspetti di dettaglio in
attuazione delle regole stabilite dalla legge.
Il regolamento (UE) n. 1024/2013 (3) che ha istituito il
«Meccanismo di vigilanza unico» (MVU) operativo dal 4 novembre 2014,
prevede l'attribuzione alla Banca centrale europea (BCE), tra
l'altro, di poteri sanzionatori diretti nei confronti dei soggetti.
(4) «significativi» quando la violazione ha ad oggetto atti giuridici
europei direttamente applicabili (regolamenti dell'Unione europea,
regolamenti o decisioni della BCE) e la sanzione da irrogare ha
natura pecuniaria. La BCE ha poteri sanzionatori diretti anche nei
confronti dei soggetti «meno significativi», nel caso di violazioni
di regolamenti e decisioni della BCE che creano obbligazioni dirette
nei confronti di quest'ultima (5) .
In tutti gli altri casi, la sanzione e' applicata dall'autorita'
nazionale. In particolare, nell'ambito dell'MVU, la Banca d'Italia:
nel caso di soggetti «significativi», interviene esclusivamente
su richiesta della BCE per applicare le sanzioni alle persone
fisiche, per sanzionare le violazioni delle norme nazionali (comprese
quelle di recepimento delle direttive riferite all'ambito dei compiti
di vigilanza della BCE), e/o per applicare misure non pecuniarie. In
queste ipotesi la Banca d'Italia puo' anche interessare la BCE ai
fini dell'avvio di una procedura sanzionatoria (6) ;
nel caso di soggetti «meno significativi», applica le sanzioni
di propria iniziativa;
in ogni caso - indipendentemente dalle dimensioni del soggetto
- mantiene la piena potesta' sanzionatoria nelle materie che esulano
dall'attribuzione dei compiti di vigilanza alla BCE (es. correttezza
e trasparenza dei comportamenti, prevenzione dell'utilizzo del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo).
Le presenti disposizioni si applicano anche alle procedure
sanzionatorie avviate dalla Banca d'Italia nell'ambito dell'MVU,
secondo quanto previsto dalla sezione III.
La Banca d'Italia accerta le violazioni, conduce l'istruttoria,
irroga le sanzioni ovvero comunica agli interessati di non avere dato
seguito alla procedura sanzionatoria avviata nei loro confronti.
La disciplina e l'attivita' sanzionatoria sono ispirate a un
approccio:
dissuasivo, tale da scoraggiare la violazione delle regole e la
reiterazione del comportamento anomalo;
proporzionale, al fine di graduare l'intervento sanzionatorio
in relazione a ogni circostanza rilevante;
oggettivo, per assicurare omogeneita' di giudizio nella
concreta valutazione delle diverse fattispecie;
trasparente, nei confronti dei soggetti interessati.
2. Fonti normative
La materia e' disciplinata dai seguenti articoli del T.U.
(decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385):
art. 133, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative
pecuniarie in materia di abuso di denominazione;
artt. 139 e 140, che prevedono l'applicazione di sanzioni
amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in
materia di partecipazioni;
art. 144, che indica le norme del medesimo T.U. la cui
violazione - estesa anche alle relative disposizioni generali o
particolari impartite dalle autorita' creditizie - determina
l'applicabilita' di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti
delle societa' o degli enti, nonche' gli importi minimi e massimi
delle sanzioni medesime;
art. 144-bis, che prevede, per le violazioni connotate da
scarsa offensivita' o pericolosita', la possibilita' di applicare
alla societa' o agli enti un ordine volto a eliminare le infrazioni,
quale sanzione alternativa a quella pecuniaria, e stabilisce che, in
caso di inadempimento dell'ordine entro il termine fissato dalla
Banca d'Italia, si applichi una sanzione pecuniaria piu' elevata
rispetto all'importo previsto per la violazione originaria;
art. 144-ter, che indica i presupposti in presenza dei quali le
violazioni commesse determinano l'applicabilita' di sanzioni
amministrative pecuniarie e della sanzione amministrativa accessoria
dell'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni presso
intermediari nei confronti degli esponenti e del personale dei
soggetti indicati nell'art. 144, indicando gli importi minimi e
massimi e la durata delle sanzioni medesime;
art. 144-quater, che elenca i criteri per la determinazione
dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie e della
durata delle sanzioni accessorie;
art. 144-quinquies, che estende la disciplina delle sanzioni
prevista dal T.U. alle violazioni delle disposizioni dell'Unione
europea direttamente applicabili (regolamento UE n. 575/2013 e
relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate
dalla Commissione europea, o atti dell'EBA direttamente applicabili
ai sensi del regolamento UE n. 1093/2010), nelle stesse materie a cui
si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 139, 140,
144, 144-bis e 144-ter del T.U.;
art. 144-sexies, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie
per i soci e gli amministratori che violano l'obbligo di astensione
stabilito dall'art. 53, comma 4, del T.U.;
art. 144-septies, che disciplina l'esercizio del potere
sanzionatorio nell'ambito del MVU;
art. 145, che disciplina la procedura sanzionatoria
amministrativa;
art. 145-ter, che disciplina gli obblighi di comunicazione
all'EBA delle sanzioni applicate;
art. 145-quater, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito
di emanare disposizioni di attuazione del titolo VIII del T.U.
La materia e', altresi', disciplinata dai seguenti articoli del
T.U.F. (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58):
art. 187-quinquiesdecies, che prevede l'applicazione di
sanzioni amministrative pecuniarie a tutela dell'attivita' di
vigilanza della Banca d'Italia;
artt. 188 e 189, che prevedono l'applicazione di sanzioni
amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in
materia di abuso di denominazione e di partecipazioni al capitale;
art. 190, che indica le norme del medesimo T.U.F. la cui
violazione, estesa anche alle relative disposizioni generali o
particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, determina
l'applicabilita' delle sanzioni amministrative pecuniarie nei
confronti delle societa' o enti, nonche' gli importi minimi e massimi
delle sanzioni medesime;
art. 190-bis, che indica i presupposti in presenza dei quali la
violazione di disposizioni del T.U.F. in tema di disciplina degli
intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti
finanziari determina l'applicabilita' di sanzioni amministrative
pecuniarie e della sanzione amministrativa accessoria
dell'interdizione dall'esercizio di funzioni presso intermediari nei
confronti degli esponenti e del personale dei soggetti indicati
nell'art. 190, indicando gli importi minimi e massimi e la durata
delle sanzioni medesime;
art. 192-quater, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie
per i soci e gli amministratori che violano l'obbligo di astensione
stabilito dall'art. 6, comma 2-novies, del T.U.F.;
art. 194-bis, che elenca i criteri per la determinazione
dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie e della
durata delle sanzioni accessorie;
art. 194-ter, che estende la disciplina delle sanzioni prevista
dagli articoli 189, 190 e 190-bis alle violazioni delle disposizioni
dell'Unione europea direttamente applicabili in materia prudenziale
(regolamento UE n. 575/2013 e relative norme tecniche di
regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione Europea, o
atti dell'EBA direttamente applicabili ai sensi del regolamento n.
1093/2010);
art. 194-quater, che prevede, per le violazioni connotate da
scarsa offensivita' o pericolosita', la possibilita' di applicare
alla societa' o enti un ordine volto a eliminare le infrazioni, quale
sanzione alternativa a quella pecuniaria, e stabilisce che, in caso
di inadempimento dell'ordine entro il termine fissato dalla Banca
d'Italia o dalla Consob, si applichi una sanzione pecuniaria piu'
elevata rispetto all'importo previsto per la violazione originaria;
art. 195, che disciplina la procedura sanzionatoria
amministrativa;
art. 195-bis, che disciplina la pubblicazione delle sanzioni;
art. 195-ter, che disciplina gli obblighi di comunicazione
all'EBA e all'ESMA delle sanzioni applicate;
art. 196-bis, che attribuisce alla Banca d'Italia e alla Consob
il compito di emanare disposizioni di attuazione del titolo II della
parte V del T.U.F.
Si richiamano, inoltre:
il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre
2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici
in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli
enti creditizi;
il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea
del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione
nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale
europea e le autorita' nazionali competenti e con le autorita'
nazionali designate;
il regolamento (UE) n. 2015/159 del Consiglio del 27 gennaio
2015, che modifica il regolamento (CE) n. 2532/98 sul potere della
Banca centrale europea di irrogare sanzioni;
le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689
(«Modifiche al sistema penale»), e successive modificazioni, che
trovano applicazione per gli aspetti della procedura sanzionatoria
non disciplinati o non derogati dall'art. 145 del T.U., dagli artt.
188 e 190 del T.U.F. o dall'art. 65, comma 11 del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231;
l'art. 44 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136
(«Attuazione della direttiva n. 2013/34/UE relativa ai bilanci
d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di
talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva n.
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle
direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti
annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti
finanziari, nonche' in materia di pubblicita' dei documenti contabili
delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed
istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e
che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
87»), che indica le disposizioni adottate ai sensi del medesimo
decreto legislativo la cui violazione determina l'applicabilita' di
sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti destinatari nonche'
gli importi minimi e massimi delle sanzioni e che prevede
l'applicabilita' dei capi V e VI del titolo VIII del T.U. alla
procedura sanzionatoria e ai criteri per la determinazione delle
sanzioni;
l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo
2001, n. 144 («Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta»),
per cio' che concerne le attivita' di bancoposta svolte da Poste
Italiane S.p.a.;
l'art. 67-septiesdecies del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206 («Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229»), che prevede l'applicazione di sanzioni
amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in
materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai
consumatori contenute nel medesimo decreto legislativo;
l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 («Disposizioni
per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»)
relativo ai procedimenti della Banca d'Italia per l'adozione di
provvedimenti individuali;
l'art. 59 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90
(«Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante
modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del
regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che
accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento
(CE) n. 1781/2006»), che prevede l'applicazione di sanzioni
amministrative pecuniarie per i componenti degli organi di controllo
presso gli intermediari bancari e finanziari che omettano di
effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 46 del
medesimo decreto legislativo;
l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che
indica le disposizioni del medesimo decreto legislativo le cui
violazioni determinano l'applicabilita' nei confronti degli
intermediari bancari e finanziari e dei titolari di funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso gli stessi intermediari
di sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie;
l'art. 65 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che
prevede l'applicabilita' delle previsioni di cui all'art. 145 T.U.,
in quanto compatibili, ai procedimenti sanzionatori relativi a
violazioni delle disposizioni in materia di antiriciclaggio
rientranti nelle attribuzioni della Banca d'Italia e che conferisce
alla Banca d'Italia il potere di adottare o integrare proprie
disposizioni in materia di procedura sanzionatoria amministrativa;
il regolamento della Banca d'Italia dell'11 dicembre 2007, che
disciplina le modalita' di esercizio del diritto di accesso ai
documenti amministrativi concernenti l'attivita' di vigilanza della
Banca d'Italia;
il regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008, recante
l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative
responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della
Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in
materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
3. Ambito di applicazione e destinatari della disciplina
Le presenti disposizioni disciplinano la procedura sanzionatoria
per le violazioni accertate dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei
compiti in materia di vigilanza sulla sana e prudente gestione
dell'attivita' bancaria e finanziaria, sulla correttezza e
trasparenza dei comportamenti e di prevenzione dell'utilizzo del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo (7) .
Esse sono dirette ai soggetti sottoposti alla potesta'
sanzionatoria della Banca d'Italia ai sensi degli artt. 145 del T.U.
e 195 del T.U.F. Per quanto riguarda le societa' o enti, tali
soggetti comprendono, in particolare:
le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie;
i soggetti abilitati di cui all'art. 1, comma 1, lettera r) del
T.U.F. (8) ;
le societa' capogruppo di gruppi bancari e di SIM, le societa'
appartenenti a tali gruppi e le societa' incluse nell'ambito della
vigilanza consolidata di cui all'art. 65 del T.U. e all'art. 12 del
T.U.F.;
gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.
106 del T.U.;
le societa' finanziarie capogruppo di gruppi finanziari, le
societa' appartenenti a tali gruppi e le societa' incluse nell'ambito
della vigilanza consolidata di cui all'art. 109 del T.U.;
gli istituti di moneta elettronica italiani, comunitari ed
extracomunitari;
gli istituti di pagamento italiani, comunitari ed
extracomunitari;
i confidi (9) ;
Poste Italiane S.p.a., per l'attivita' di bancoposta;
i soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni
aziendali essenziali o importanti.
Le persone fisiche sottoposte alla procedura sanzionatoria, al
ricorrere dei presupposti stabiliti dagli articoli 144-ter del T.U. e
190-bis del T.U.F., comprendono gli esponenti e il personale delle
societa' o enti indicati al precedente alinea, in particolare:
coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o di
controllo;
i dipendenti ai quali e' affidata, nell'ambito della struttura
aziendale, la responsabilita' di specifiche funzioni presso aree o
settori operativi;
coloro che operano sulla base di rapporti, anche diversi dal
rapporto di lavoro subordinato, che ne determinano l'inserimento
nella struttura organizzativa.
Sono inoltre sottoposti alla procedura sanzionatoria i soggetti
incaricati della revisione legale dei conti, in relazione alle loro
responsabilita' in materia di contabilita', per la mancata
comunicazione alla Banca d'Italia di atti o fatti, rilevati nello
svolgimento dell'incarico, che possano costituire grave violazione
delle norme disciplinanti l'attivita' bancaria ovvero che possano
pregiudicare la continuita' dell'impresa o comportare un giudizio
negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di
impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancio, nonche' per il
mancato invio alla Banca d'Italia di ogni altro dato o documento
richiesto.
La medesima procedura trova applicazione, altresi', nei confronti
delle persone fisiche, delle societa' o degli enti destinatari delle
disposizioni in materia di obbligo di astensione (artt. 53, comma 4,
del T.U. e 6, comma 2-novies, del T.U.F.), abuso di denominazione
(artt. 133 del T.U. e 188 del T.U.F.), partecipazioni (artt. 139 e
140 del T.U., nonche' art. 189 del T.U.F.) (10) .
Per quanto riguarda le societa' o enti sottoposti alla potesta'
sanzionatoria della Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo
n. 231/2007, per violazioni in materia di antiriciclaggio, tali
soggetti comprendono, in particolare:
le banche;
le societa' di intermediazione mobiliare (SIM);
le societa' di gestione del risparmio (SGR);
le societa' di investimento a capitale variabile (SICAV);
le societa' di investimento a capitale fisso, mobiliare e
immobiliare (SICAF);
gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del
T.U.;
gli istituti di moneta elettronica;
gli istituti di pagamento;
le succursali insediate in Italia di intermediari bancari e
finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro
Stato membro o in uno Stato terzo;
le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta
elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro
Stato membro tenuti a designare un punto di contatto centrale in
Italia ai sensi dell'art. 43, comma 3, del decreto legislativo n.
231/2007;
le societa' fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi
dell'art. 106 del T.U.;
i confidi (11) ;
i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'art. 111 del
T.U.;
Poste Italiane S.p.a., per l'attivita' di bancoposta;
Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.
Al ricorrere dei presupposti stabiliti dall'art. 62, comma 2, del
decreto legislativo n. 231/2007, sono soggetti alla procedura
sanzionatoria i titolari di funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso gli intermediari di cui sopra. Al ricorrere dei
presupposti stabiliti dell'art. 59, comma 2, del medesimo decreto
legislativo sono sottoposti alla procedura sanzionatoria i componenti
degli organi di controllo presso i medesimi soggetti.
4. Disposizioni transitorie e finali
Le presenti disposizioni entrano in vigore decorsi 15 giorni
dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana; esse si applicano alle violazioni commesse dopo la loro
entrata in vigore. Ai procedimenti amministrativi pendenti alla
stessa data e fino alla loro conclusione continueranno a essere
applicate le disposizioni previgenti.
A far data dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, e'
abrogato il provvedimento della Banca d'Italia del 27 giugno 2011,
recante Disciplina della procedura sanzionatoria amministrativa ai
sensi dell'art. 145 del decreto legislativo n. 385/93 e dell'art. 195
del decreto legislativo n. 58/98 e delle modalita' organizzative per
l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie
e funzioni decisorie.
Sezione II
Procedura sanzionatoria
1. Fasi della procedura
La procedura sanzionatoria si articola nelle seguenti fasi:
accertamento delle violazioni;
contestazione delle violazioni;
presentazione delle controdeduzioni ed eventuale audizione
personale;
valutazione del complesso degli elementi istruttori;
proposta al Direttorio di irrogazione delle sanzioni o di
archiviazione del procedimento;
trasmissione della proposta agli interessati ed eventuale
presentazione di ulteriori osservazioni al Direttorio;
adozione del provvedimento sanzionatorio o archiviazione del
procedimento da parte del Direttorio;
notifica e pubblicazione del provvedimento.
1.1 Accertamento delle violazioni
La Banca d'Italia avvia la procedura sanzionatoria amministrativa
nei casi in cui accerta la violazione delle norme per le quali e'
prevista l'irrogazione di sanzioni amministrative.
La Banca d'Italia accerta la violazione una volta acquisiti gli
elementi necessari a valutare la sussistenza di un'irregolarita'
sanzionabile.
Nelle materie disciplinate da norme di principio (di carattere
generale o gestionale), in coerenza con esigenze di certezza e
prevedibilita' della sanzione, la Banca d'Italia valuta la condotta
tenendo anche in considerazione eventuali provvedimenti a carattere
generale emanati allo scopo di precisare il contenuto del precetto.
La Banca d'Italia valuta la fattispecie anche alla luce degli
interventi correttivi eventualmente adottati nei confronti degli
intermediari, inclusi richiami, ordini, divieti e altri provvedimenti
particolari, fra i quali la rimozione di esponenti.
Nei casi in cui fatti di possibile rilievo sanzionatorio di
competenza della Banca d'Italia siano stati riscontrati dalla BCE
oppure nell'ambito di verifiche condotte da parte della UIF, della
Guardia di Finanza o di altre Autorita', la Banca d'Italia esamina la
segnalazione ai fini dell'eventuale accertamento della sussistenza di
una violazione sanzionabile. Ove sia necessario, ai fini
dell'accertamento di una violazione, acquisisce ulteriori elementi.
L'accertamento si perfeziona con l'apposizione agli atti del
visto del capo del Dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria o,
in caso di sua assenza o impedimento, del Vice capo Dipartimento. Da
tale data, comunicata nella lettera di contestazione, decorrono i
termini per la notifica della contestazione delle violazioni agli
interessati.
L'accertamento delle violazioni e' condotto dalla Banca d'Italia
secondo un approccio unitario, inquadrando le potenziali
irregolarita' nell'ambito della complessiva azione di vigilanza.
Per le violazioni relative alla trasparenza delle condizioni
contrattuali e alla correttezza dei rapporti con i clienti di cui
all'art. 144, comma 1, lettere b), c), d), e), e comma 4, del T.U. le
sanzioni amministrative sono applicate esclusivamente nei confronti
della societa' o dell'ente responsabile. Nell'esame delle relative
fattispecie, ai fini dell'avvio della procedura sanzionatoria, la
rilevanza delle violazioni puo' essere desunta:
dalla loro idoneita' a determinare significativi rischi legali
o reputazionali;
dal loro carattere diffuso o sistematico in relazione
all'articolazione territoriale o all'operativita' dell'intermediario;
dalla mancata ottemperanza a richiami o indicazioni
dell'Autorita' di vigilanza;
dall'inadeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo
adottati dall'intermediario ad assicurare il rispetto della normativa
in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e
finanziari e correttezza delle relazioni con la clientela.
Per le violazioni in materia di antiriciclaggio le sanzioni
amministrative pecuniarie sono irrogate nei casi di violazioni gravi,
ripetute o sistematiche ovvero plurime, la cui sussistenza puo'
essere desunta, tra l'altro:
dalla loro idoneita' a esporre l'intermediario a significativi
rischi di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o, piu' in
generale, a rilevanti rischi legali o reputazionali;
dalla ricorrenza di violazioni di una stessa disposizione in un
numero significativo di casi, tenuto conto delle dimensioni, della
complessita' organizzativa e dell'operativita' dell'intermediario;
dal carattere diffuso e non occasionale delle violazioni, tale
da far ritenere le stesse riconducibili all'ordinario modus operandi
dell'intermediario ovvero sintomatiche di carenze nelle procedure
operative, nei presidi organizzativi e di controllo adottati
dall'intermediario;
dalla sussistenza di violazioni di una pluralita' di
disposizioni in materia di antiriciclaggio.
1.2 Contestazione delle violazioni
Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione
formale da parte della Banca d'Italia, nei confronti dei soggetti
ritenuti responsabili, delle violazioni riscontrate (12) La
contestazione e' effettuata da parte del servizio o della filiale
competente della Banca d'Italia.
La contestazione avviene mediante apposita notifica, entro 90 o
180 giorni dall'accertamento, rispettivamente per le procedure
avviate ai sensi dell'art. 145 del T.U. e dell'art. 195 del T.U.F.
(13) In entrambi i casi, il termine e' di 360 giorni per le societa'
o enti aventi la sede legale all'estero e le persone fisiche
residenti all'estero (14) .
La lettera di contestazione, oltre agli elementi formali idonei a
qualificarla come atto di contestazione introduttivo della procedura
sanzionatoria amministrativa, contiene:
il riferimento all'accertamento ispettivo, all'attivita' di
vigilanza o alla documentazione acquisita, dalla quale sia emersa la
violazione;
la data in cui si e' concluso l'accertamento della violazione;
la descrizione della violazione;
l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme
sanzionatorie;
l'indicazione dell'unita' organizzativa presso la quale puo'
essere presa visione dei documenti istruttori;
l'invito, nei confronti dei soggetti cui sono contestate le
violazioni, a far pervenire al Servizio rapporti istituzionali di
vigilanza («RIV») della Vigilanza della Banca d'Italia, unita'
organizzativa responsabile del procedimento, eventuali
controdeduzioni nel termine di trenta giorni;
l'invito, nei confronti dei soggetti cui sono contestate le
violazioni, a comunicare con il primo atto utile l'eventuale casella
di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale il soggetto
interessato intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni
relative al procedimento sanzionatorio;
l'indicazione delle altre unita' organizzative della Banca
d'Italia alle quali le eventuali controdeduzioni devono essere
trasmesse in copia, con i relativi indirizzi;
l'indicazione della facolta' per la societa' o l'ente e per le
persone fisiche destinatarie delle contestazioni di chiedere nella
fase istruttoria un'audizione personale, anche con l'assistenza di un
avvocato o di altro consulente, nel termine di trenta giorni;
l'avvertenza che, in caso di mancata partecipazione
all'istruttoria attraverso la presentazione delle controdeduzioni e/o
la partecipazione all'audizione personale, non sara' consentito
presentare ulteriori osservazioni scritte al Direttorio in merito
alla proposta del servizio RIV;
il termine di conclusione del procedimento amministrativo.
La lettera di contestazione e' notificata per mezzo PEC nei casi
e nelle forme previste dall'ordinamento. La notifica della
contestazione via PEC puo' avvenire anche presso l'indirizzo indicato
dagli interessati ai fini delle comunicazioni con la Banca d'Italia.
Qualora la notifica via PEC non sia possibile, la stessa viene
effettuata a mani del legale rappresentante della societa' o ente (o
di altra persona delegata) o delle persone fisiche interessati nel
corso di una riunione presso l'intermediario interessato o presso la
Filiale competente della Banca d'Italia.
In base all'art. 14 della legge n. 689/1981, la notificazione
puo' essere effettuata, con le forme previste dal codice di procedura
civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato
la violazione.
Le societa', gli enti o i soggetti interessati forniscono
tempestivamente le informazioni richieste dalla Banca d'Italia, ivi
comprese quelle relative al luogo e alla data di nascita, alla
residenza e al codice fiscale delle persone fisiche che possono
essere destinatarie delle contestazioni, verificandone esattezza e
completezza, indicando altresi' le domiciliazioni, le deleghe degli
interessati e il relativo indirizzo di PEC; comunicano, inoltre,
eventuali variazioni delle informazioni fornite. Le societa' o gli
enti forniscono altresi' le informazioni richieste dalla Banca
d'Italia in merito alle remunerazioni (15) , fisse e variabili, in
qualunque forma riconosciute o erogate negli ultimi tre anni (o, per
gli incarichi ricoperti o le attivita' esercitate da meno di tre
anni, nel diverso minore periodo di riferimento) agli esponenti o al
personale interessati dal procedimento (16) .
1.3 Presentazione delle controdeduzioni
I destinatari del procedimento sanzionatorio esercitano il
diritto di difesa attraverso la partecipazione al procedimento. Essi
pertanto hanno la facolta' di presentare, in ordine agli addebiti
contestati, deduzioni scritte e documenti, che la Banca d'Italia
valuta con riguardo all'oggetto del procedimento.
I documenti difensivi sono presentati a firma del legale
rappresentante della societa' o dell'ente destinatario della
contestazione, o di altra persona da questi espressamente delegata.
Nel caso di procedura avviata nei confronti di persone fisiche, le
controdeduzioni sono presentate, anche congiuntamente, dai singoli
soggetti destinatari delle contestazioni, i quali allegano altresi'
la documentazione riferita alle remunerazioni indicate nel paragrafo
1.2, ultimo alinea.
Le controdeduzioni vanno trasmesse al Servizio RIV, responsabile
del procedimento sanzionatorio, preferibilmente tramite PEC
all'indirizzo riv@pec.bancaditalia.it nel termine di trenta giorni
dalla data di notifica della lettera di contestazione. Le
controdeduzioni vanno trasmesse inoltre in copia alle altre Unita'
indicate nella lettera di contestazione.
I soggetti interessati possono richiedere, con specifica istanza
debitamente motivata e firmata da tutti i richiedenti, una breve
proroga. La proroga, di norma non superiore a trenta giorni, puo'
essere concessa, secondo criteri di proporzionalita', anche in
relazione alle caratteristiche operativo-dimensionali
dell'intermediario e alla complessita' degli addebiti.
La mancata presentazione di documenti difensivi non pregiudica il
seguito della procedura sanzionatoria.
Le controdeduzioni possono avere carattere individuale o essere
sottoscritte congiuntamente da due o piu' dei soggetti interessati
(ivi compreso il legale rappresentante della banca, della societa' o
dell'ente, o altra persona da questi espressamente delegata).
Gli interessati indicano nelle controdeduzioni l'indirizzo,
preferibilmente di PEC, al quale inviare le comunicazioni e le
notificazioni relative alla procedura sanzionatoria.
In caso di trasmissione cartacea, il testo dei documenti
difensivi va trasmesso anche su supporto informatico fisico (ad es.
CD, DVD etc.) munito di attestazione di conformita' all'originale
(cfr. allegato A).
Ferma restando la pienezza del diritto di difesa, l'attivita'
difensiva si svolge nel rispetto del principio della leale
collaborazione delle parti nel procedimento amministrativo. In tale
ottica, tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'economicita'
dell'azione amministrativa, le controdeduzioni devono essere svolte,
anche al fine di favorire la migliore comprensione delle
argomentazioni difensive presentate, in modo essenziale,
rispecchiando l'ordine delle contestazioni; ove superiori alle 50
pagine, devono concludersi con una sintesi delle principali
argomentazioni difensive presentate.
La documentazione eventualmente allegata deve essere pertinente
ai fatti contestati e alle argomentazioni difensive svolte. In via
generale, non e' necessaria la produzione di documentazione
aziendale, specialmente se gia' nota all'Autorita' di vigilanza
ovvero antecedente la data di conclusione degli accertamenti
ispettivi.
Gli allegati vanno presentati in modo ordinato e corredati da un
elenco; la produzione di documentazione inutilmente sovrabbondante,
disordinata o inconferente puo' costituire elemento di valutazione
negativo del grado di cooperazione degli interessati con l'Autorita'
di vigilanza.
Entro il medesimo termine di trenta giorni il legale
rappresentante della societa' o ente (o altra persona da questi
delegata) o le persone fisiche destinatarie delle contestazioni
possono chiedere, con specifica istanza indirizzata al Servizio RIV,
un'audizione personale in sede di istruttoria. (17) Le audizioni
delle persone fisiche destinatarie della contestazione hanno
carattere strettamente personale e non possono quindi svolgersi per
delega; e' consentita la partecipazione con l'assistenza di un
avvocato o di altro consulente. Le audizioni di norma hanno luogo
nei trenta giorni successivi presso le filiali della Banca d'Italia
con compiti di vigilanza. Nel caso in cui l'audizione si svolga oltre
il termine previsto per l'invio delle controdeduzioni, non e'
possibile produrre in tale sede materiale integrativo delle
controdeduzioni. Delle audizioni personali viene redatto un sintetico
verbale, sottoscritto dall'interessato. L'eventuale rinuncia
all'audizione deve essere comunicata tempestivamente in forma
scritta, preferibilmente tramite PEC, al servizio RIV e alla Filiale
indicata per lo svolgimento dell'audizione.
1.4 Istruttoria del Servizio RIV e proposta al Direttorio
Il servizio RIV e' l'unita' responsabile dei procedimenti
sanzionatori avviati dalla Banca d'Italia ai sensi delle presenti
disposizioni; in tale qualita' cura la tenuta di tutti gli atti e
documenti utilizzati nel corso della procedura sanzionatoria.
In particolare, verifica che sia correttamente instaurato il
contraddittorio con i destinatari delle contestazioni e sia
salvaguardata la possibilita' degli stessi di partecipare al
procedimento amministrativo; consente inoltre agli interessati - nel
rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita' ed economicita'
dell'azione amministrativa - l'accesso agli atti del procedimento,
con le modalita' e nei limiti previsti dalla legge n. 241/1990 e dal
regolamento della Banca d'Italia recante la disciplina delle
modalita' dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi concernenti l'attivita' di vigilanza in materia
bancaria e finanziaria (cfr. par. 2).
Il servizio RIV procede quindi all'analisi di tutti gli elementi
istruttori acquisiti agli atti del procedimento sanzionatorio; in
particolare, alla luce delle difese svolte dagli interessati e dei
documenti di parte, nonche' del complesso delle informazioni
raccolte, effettua una ponderata valutazione degli addebiti
contestati, della rilevanza delle violazioni e dell'eventuale
responsabilita' personale, secondo i criteri contenuti nelle presenti
disposizioni.
L'accentramento della fase istruttoria e' preordinato ad
assicurare omogeneita' di valutazione nell'esame delle fattispecie,
nel rispetto della parita' di trattamento.
Le conclusioni istruttorie confluiscono in una proposta motivata
che e' trasmessa, unitamente agli atti del procedimento, al
Direttorio, previo visto del Capo del Dipartimento vigilanza bancaria
e finanziaria.
La proposta di irrogazione delle sanzioni ha ad oggetto anche le
modalita' di pubblicazione del relativo provvedimento, in conformita'
con quanto previsto dal T.U. e dal T.U.F. per i casi di pubblicazione
anonima o differita (cfr. paragrafo 1.7).
Secondo quanto previsto dagli artt. 144-bis del T.U., 194-quater
del T.U.F. e 62, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n.
231/2007, nel caso in cui dall'istruttoria risulti che la violazione
accertata e' connotata da scarsa offensivita' o pericolosita', la
proposta al Direttorio puo' avere ad oggetto l'irrogazione, in luogo
della sanzione pecuniaria, di un ordine rivolto alla societa' o ente
per imporre l'eliminazione delle infrazioni riscontrate entro il
termine fissato nel provvedimento. Con l'ordine la Banca d'Italia
puo' indicare le misure da adottare a questo scopo (18) .
Ai sensi dell'art. 194-septies del T.U.F. e dell'art. 62, comma
4, lettera b), del decreto legislativo n. 231/2007, qualora
l'infrazione connotata da scarsa offensivita' o pericolosita' sia
cessata, la proposta puo' avere ad oggetto l'irrogazione di una
sanzione consistente in una dichiarazione pubblica riguardante la
violazione commessa e il soggetto responsabile.
Nei casi di particolare complessita', di novita' delle questioni
emerse o di rilevanza sistemica, anche su indicazione del Capo del
Dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria, il Servizio RIV
trasmette gli atti del procedimento alla Commissione per l'esame
delle irregolarita', che, esaminati gli atti del procedimento,
formula un parere vincolante ai fini della successiva proposta al
Direttorio da parte del servizio RIV.
La proposta al Direttorio e' trasmessa, di regola tramite PEC, ai
soggetti interessati i quali abbiano partecipato all'istruttoria
attraverso la presentazione delle controdeduzioni e/o la
partecipazione all'audizione personale. Entro trenta giorni dalla
ricezione, il legale rappresentante della societa' o ente (o altra
persona da questi delegata) o le persone fisiche destinatarie del
provvedimento oggetto della proposta possono trasmettere al
Direttorio sintetiche osservazioni scritte aventi ad oggetto
esclusivamente i fatti esaminati nel corso dell'istruttoria e i
contenuti della proposta formulata dal Servizio RIV; non possono
essere introdotti fatti nuovi, salvo gli eventi verificatisi
successivamente alla conclusione dell'istruttoria. Le osservazioni
per il Direttorio sono trasmesse preferibilmente tramite Pec
all'indirizzo spa.contraddittoriosanzioni@pec.bancaditalia.it
Agli scritti difensivi presentati in questa fase del procedimento
si applicano le disposizioni previste dal paragrafo 1.3 con riguardo
alle modalita' di trasmissione, all'essenzialita' e alla pertinenza
dei contenuti delle controdeduzioni. Le osservazioni per il
Direttorio presentate oltre il termine prescritto non saranno prese
in considerazione.
Nel rispetto del principio di separazione tra la fase istruttoria
e la fase decisoria, il Direttorio della Banca d'Italia, esaminate le
ulteriori osservazioni eventualmente presentate dagli interessati in
merito alla proposta formulata dal servizio RIV e acquisito il parere
dell'Avvocato generale o, in caso di sua assenza o impedimento,
dell'Avvocato capo, adotta un provvedimento motivato. Con il
provvedimento il Direttorio puo':
accogliere la proposta;
chiedere supplementi di istruttoria (19) .
discostarsi, in tutto o in parte, dalla proposta;
archiviare il procedimento.
L'eventuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni e'
adottato dal Direttorio dalla Banca d'Italia entro duecentoquaranta
giorni dalla scadenza del termine, comprensivo di eventuali proroghe,
per la presentazione delle controdeduzioni. Il termine del
procedimento sanzionatorio avviato - per irregolarita' relative a un
medesimo intermediario - nei confronti di una pluralita' di persone
fisiche si considera unico, anche a prescindere dal concorso degli
interessati nella violazione; esso si calcola dalla scadenza del
termine, comprensivo di eventuali proroghe, per la presentazione
delle controdeduzioni da parte del soggetto che ha ricevuto per
ultimo la notifica della contestazione.
In caso di trasmissione ai soggetti interessati della proposta
formulata dal servizio RIV, il termine per l'adozione del
provvedimento da parte del Direttorio e' sospeso dalla data di
ricezione della comunicazione fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle deduzioni al Direttorio da parte del soggetto che
ha ricevuto per ultimo la comunicazione della proposta.
Resta ferma, in ogni fase del procedimento, la possibilita' per
la Banca d'Italia di adottare, ai sensi delle vigenti disposizioni,
provvedimenti specifici nei confronti degli intermediari vigilati,
anche volti alla cessazione dei comportamenti non conformi al
principio di sana e prudente gestione o alla rimozione di esponenti
aziendali, nonche' lettere di richiamo.
Nell'ambito dell'istruttoria la Banca d'Italia esamina le
argomentazioni difensive presentate e il complesso degli altri
elementi informativi disponibili, valutando in particolare se vi sia
stata una tempestiva e completa rimozione degli effetti della
violazione da parte dell'interessato. Qualora il Servizio RIV
riscontri che i fatti oggetto di contestazione risultino giustificati
o che gli interventi posti in essere abbiano portato alla
eliminazione delle carenze rilevate, ne tiene conto nella proposta
motivata per il Direttorio ai fini della conclusione del procedimento
con provvedimento di archiviazione. (20)
Il Direttorio della Banca d'Italia, qualora ne riscontri i
presupposti, puo' sempre adottare un provvedimento di archiviazione
del procedimento, nei confronti di tutti o alcuni degli interessati.
Il provvedimento di archiviazione viene comunicato ai soggetti
interessati (21) .
1.5 Sospensione della procedura e integrazione delle contestazioni
La sospensione del procedimento e' disciplinata dall'art. 8 del
provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008.
Ferme restando le ipotesi di sospensione dei termini di
conclusione del procedimento sanzionatorio, nel caso in cui nel corso
dell'attivita' di supervisione siano riscontrati fatti nuovi che
costituiscono violazione delle medesime disposizioni contestate
nell'ambito della procedura sanzionatoria, la Banca d'Italia puo'
integrare le contestazioni gia' formulate nei confronti dei soggetti
responsabili; la contestazione integrativa non modifica i termini di
conclusione del procedimento. Con riferimento alle contestazioni
integrative, gli interessati presentano le proprie controdeduzioni e
hanno facolta' di chiedere una breve proroga e avanzare istanza di
audizione nei tempi e con le modalita' previste dal paragrafo 1.3.
1.6 Irrogazione della sanzione
La Banca d'Italia puo' irrogare sanzioni amministrative
pecuniarie nei confronti delle societa' o enti e nei confronti delle
persone fisiche.
Secondo quanto previsto dagli artt. 144-ter del T.U. e 190-bis
del T.U.F., nei casi di maggiore gravita', alle persone fisiche puo'
essere irrogata, accanto alla sanzione pecuniaria, la sanzione
amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio
di funzioni presso intermediari. A tal fine assume rilievo il
ricorrere di una o piu' delle seguenti circostanze:
la condotta posta in essere in violazione degli obblighi
previsti dalla normativa di riferimento ha comportato un grave
pregiudizio alla stabilita' dell'intermediario o del sistema o un
impatto rilevante sulla fiducia del pubblico;
il responsabile ha conseguito, direttamente o indirettamente,
un vantaggio dalla violazione;
al responsabile sono state gia' applicate con provvedimento
esecutivo una o piu' sanzioni pecuniarie amministrative per
violazioni in materia bancaria e finanziaria commesse dopo l'entrata
in vigore delle presenti disposizioni e nei 5 anni precedenti
all'irrogazione della nuova sanzione.
Nei casi previsti dal comma 3-bis dello stesso art. 190-bis
T.U.F. puo' essere applicata la sanzione amministrativa accessoria
dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di
amministrazione, direzione e controllo.
In materia antiriciclaggio, nei casi previsti dall'art. 62, comma
3, del decreto legislativo n. 231/2007, tenuto conto della gravita'
della violazione accertata, puo' essere applicata la sanzione
amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea dallo
svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione o controllo
presso l'intermediario.
L'importo della sanzione pecuniaria e la durata dell'eventuale
sanzione accessoria, stabiliti entro i limiti previsti dalla legge,
vengono fissati tenendo conto di ogni circostanza rilevante per
apprezzare nel caso concreto la significativita' della violazione e
il suo grado di offensivita' o pericolosita'. A questi fini, anche in
relazione alla tipologia della violazione e alla natura (persona
fisica o giuridica) del responsabile, vengono valutati, tra l'altro,
i seguenti elementi:
la durata della violazione;
la capacita' finanziaria del responsabile, quale desumibile:
nel caso di una societa' o ente, dal fatturato netto dell'ultimo
esercizio; nel caso di una persona fisica, dalle remunerazioni, fisse
e variabili, in qualunque forma riconosciute o erogate negli ultimi
tre anni per la carica ricoperta o per l'attivita' esercitata presso
l'intermediario. (22) Le remunerazioni risultano dalla documentazione
prodotta nel corso del procedimento o da ogni altra informazione o
dato disponibili;
la gravita' della violazione, in particolare in relazione a:
i suoi riflessi, anche potenziali, sulla clientela, su altri
portatori di interessi qualificati o sui mercati o sulla situazione
tecnica, organizzativa e gestionale dell'azienda e del gruppo di
appartenenza, nonche' l'eventuale assunzione nei confronti
dell'intermediario di misure inibitorie o di provvedimenti specifici,
straordinari, ingiuntivi o di crisi;
l'attendibilita' della rappresentazione della situazione
aziendale fornita all'Autorita' di vigilanza;
le ipotesi in cui, con un'unica azione od omissione, sia
commessa la violazione di diverse disposizioni o piu' violazioni
della medesima disposizione;
i casi di precedenti violazioni in materia bancaria o
finanziaria o antiriciclaggio commesse dal medesimo soggetto;
i pregiudizi arrecati a terzi attraverso la violazione, nella
misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
l'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate
attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
l'attivita' svolta dai soggetti sottoposti alla procedura
sanzionatoria per eliminare o attenuare le conseguenze
dell'infrazione, anche cooperando con l'Autorita' di vigilanza;
il grado di responsabilita' dei soggetti sottoposti alla
procedura sanzionatoria, in relazione agli elementi informativi
disponibili (ad es., per quanto riguarda gli esponenti: effettivo
assetto dei poteri, condotte concretamente tenute, durata
dell'incarico);
le conseguenze della violazione, anche potenziali, sulla
stabilita' complessiva del sistema finanziario.
In caso di sanzioni irrogate ai sensi del decreto legislativo n.
231/2007, si considera, inoltre, l'adozione da parte
dell'intermediario di adeguate procedure di valutazione e mitigazione
del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo,
commisurate alla natura dell'attivita' svolta e alle dimensioni
dell'intermediario.
Ai fini delle presenti disposizioni e per il calcolo dei
massimali, per fatturato della societa' o dell'ente si intende:
a) per le banche, le societa' finanziarie, i soggetti abilitati
di cui all'art. 1, comma 1, lettera r), del T.U.F., gli intermediari
finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del T.U., gli
istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, i confidi,
la societa' Poste Italiane S.p.a. per l'attivita' di Bancoposta:
l'aggregato definito nell'art. 316 tabella 1 del regolamento (UE) n.
575/2013;
b) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione:
l'aggregato risultante dalla somma algebrica delle seguenti voci del
conto economico: premi netti; commissioni attive; proventi e oneri
derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto
economico; interessi attivi e altri proventi derivanti da altri
strumenti finanziari e investimenti immobiliari; oneri netti relativi
ai sinistri; commissioni passive; per le imprese non appartenenti a
gruppi, si ha riguardo alle corrispondenti voci del bilancio
individuale;
c) per le imprese diverse da quelle indicate alle lettere a) e
b): l'aggregato pari alla somma degli importi ricavati dalla vendita
di prodotti e dalla prestazione di servizi e corrispondenti alla loro
normale attivita', previa detrazione degli sconti concessi sulle
vendite nonche' dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte
direttamente legate al fatturato;
Il fatturato e' riferito all'ultimo esercizio e, per le societa'
o enti appartenenti a un gruppo bancario, finanziario, di SIM o
tenuti a redigere il bilancio consolidato, e' calcolato di regola
sulla base dei dati consolidati.
1.7 Notifica e pubblicazione del provvedimento
La Banca d'Italia notifica i provvedimenti sanzionatori agli
interessati.
Il provvedimento sanzionatorio e' pubblicato senza ritardo e per
estratto sul sito web della Banca d'Italia con indicazione delle
violazioni accertate, delle disposizioni violate, dei soggetti
sanzionati e delle sanzioni rispettivamente applicate.
La Banca d'Italia, tenuto conto della natura della violazione e
degli interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per
dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico
dell'autore della violazione.
Qualora sia proposto ricorso contro il provvedimento
sanzionatorio, la Banca d'Italia ne fa menzione senza ritardo a
margine della pubblicazione sul proprio sito web, indicando
l'autorita' adita e le date di notifica e deposito del ricorso; le
informazioni sono successivamente integrate con l'indicazione degli
estremi dei provvedimenti, anche cautelari, adottati dall'autorita'
adita sul ricorso, anche se non passati in giudicato. Le medesime
informazioni sono pubblicate con riguardo ai giudizi di impugnazione
dei provvedimenti adottati dall'autorita' adita sul ricorso.
Ai sensi dell'art. 145, commi 3-bis e 3-ter, del T.U. e dell'art.
195-bis, commi 2 e 3, del T.U.F., la Banca d'Italia puo' disporre la
pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando
quella ordinaria abbia ad oggetto dati personali la cui pubblicazione
appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata, possa
comportare rischi per la stabilita' dei mercati finanziari o
pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso o possa
causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti, purche'
tale pregiudizio sia determinabile. Ove le stesse situazioni sopra
richiamate abbiano carattere temporaneo, la Banca d'Italia puo'
differire la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio al momento
in cui esse sono venute meno.
Ai sensi dell'art. 195-bis, comma 3-bis, del T.U.F., la Banca
d'Italia puo' escludere la pubblicita' del provvedimento di
applicazione delle sanzioni previste dal T.U.F., se consentito dal
diritto dell'Unione europea, nel caso in cui la pubblicazione in
forma anonima o quella in forma differita siano ritenute
insufficienti ad assicurare la stabilita' dei mercati finanziari o la
proporzionalita' della pubblicazione delle decisioni rispetto
all'irrogazione della sanzione dell'ordine di porre termine alle
violazioni.
Ai sensi dell'art. 66, comma 3, del decreto legislativo n.
231/2007, e' prevista l'esclusione o il differimento della
pubblicazione del provvedimento di applicazione delle sanzioni
previste dal decreto legislativo n. 231/2007, nel caso in cui la
pubblicazione possa comportare rischi per la stabilita' dei mercati
finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine in corso.
Le informazioni pubblicate restano sul sito web della Banca
d'Italia per cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento
sanzionatorio. Successivamente alla cancellazione, i soggetti
sanzionati possono richiedere, con specifica istanza all'indirizzo
pubblicazioni.esitoricorsi@pec.bancaditalia.it la pubblicazione sul
sito web della Banca d'Italia dell'esito della procedura di
impugnazione del provvedimento sanzionatorio, indicando gli estremi
del provvedimento adottato dall'autorita' adita sul ricorso.
2. Accesso agli atti del procedimento sanzionatorio
I soggetti sottoposti al procedimento sanzionatorio possono
accedere ai documenti del procedimento nella parte in cui li
riguardano, in base alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.
241.
Il diritto di accesso e' riconosciuto, con le limitazioni e le
esclusioni previste in base alla legge n. 241/1990 e avuta anche
presente la tutela assicurata dall'ordinamento ai dati personali e
alla riservatezza dei terzi, ai titolari di interessi diretti,
concreti e attuali, corrispondenti a una situazione giuridicamente
tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso. Ai
sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, le richieste di accesso
devono essere motivate, al fine di consentire in particolare di
verificare la sussistenza dei predetti interessi.
L'esercizio del diritto di accesso e' disciplinato dal
regolamento della Banca d'Italia adottato con provvedimento dell'11
dicembre 2007. Le istanze di accesso devono essere presentate, con le
modalita' stabilite dal citato regolamento e preferibilmente tramite
Pec, al servizio RIV, responsabile del procedimento.
Al fine di consentire una tempestiva disamina delle istanze, esse
devono essere presentate con atto distinto rispetto a ogni altro atto
presentato nel corso della procedura sanzionatoria (controdeduzioni,
documentazione a supporto, richieste di audizione, ecc.); devono
inoltre essere formulate mediante l'apposito modulo, disponibile
presso le Strutture o nel sito internet della Banca d'Italia, o
comunque recare nell'oggetto la dicitura «Procedimento sanzionatorio
a carico di... - Istanza di accesso a documenti amministrativi».
Conformemente ai principi alla base del procedimento
sanzionatorio, degli accessi effettuati nel corso della fase
istruttoria viene redatto un sintetico verbale, sottoscritto
dall'interessato.
3. Pagamento della sanzione
Il pagamento e' effettuato entro il termine di trenta giorni
(cfr. art. 18, comma 4, legge n. 689/1981) dalla notifica del
provvedimento.
I soggetti sanzionati danno tempestiva comunicazione del
pagamento effettuato alla Banca d'Italia attraverso la trasmissione
del modello F23.
Alle sanzioni amministrative non si applica l'art. 16 della legge
n. 689/1981, che ammette il pagamento in misura ridotta.
Il mancato pagamento della sanzione nei termini determina
l'applicazione degli interessi a norma di legge.
4. Impugnazione del provvedimento sanzionatorio
Il provvedimento sanzionatorio puo' essere impugnato ai sensi di
legge. La proposizione del ricorso non sospende il pagamento della
sanzione.
La Banca d'Italia, nel costituirsi in giudizio e nel corso di
esso, presenta le memorie e produce gli atti e documenti a difesa
della legittimita' del provvedimento sanzionatorio.
5. Informativa all'EBA
Ai sensi degli articoli 145-ter del T.U. e 195-ter del T.U.F., la
Banca d'Italia comunica all'EBA le sanzioni applicate ai fini
dell'assolvimento degli obblighi informativi previsti dall'art. 69
della direttiva n. 2013/36/UE.
Ai sensi dell'art. 66, comma 4, del decreto legislativo n.
231/2007, la Banca d'Italia comunica all'EBA le sanzioni applicate ai
fini dell'assolvimento degli obblighi informativi previsti dall'art.
62 della direttiva n. 2015/849/UE.
Sezione III
Applicazione delle sanzioni nell'ambito dell'MVU
1. Soggetti «significativi» (23) .
Fuori dei casi di potesta' sanzionatoria diretta della BCE, la
Banca d'Italia avvia il procedimento sanzionatorio su richiesta della
BCE e previo accertamento della sussistenza dei presupposti per
l'avvio.
La Banca d'Italia, qualora ritenga sussistere i presupposti per
l'avvio di un procedimento sanzionatorio di propria competenza nei
confronti di soggetti significativi o di esponenti o personale degli
stessi, chiede alla BCE di formulare una richiesta di avvio, ai sensi
dell'art. 134, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 468/2014.
Il procedimento sanzionatorio dinanzi alla Banca d'Italia e'
regolato dalle precedenti sezioni.
I provvedimenti adottati nei confronti dei soggetti significativi
e dei loro esponenti o personale sono comunicati alla BCE.
2. Soggetti «meno significativi»
La procedura per l'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei
soggetti meno significativi e dei loro esponenti e personale da parte
della Banca d'Italia e' integralmente regolata dalle precedenti
sezioni.
La Banca d'Italia trasmette periodicamente alla BCE le
informazioni richieste ai sensi dell'art. 135 del regolamento (UE) n.
468/2014.
____________
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno
2013 sull'accesso all'attivita' degli enti creditizi e sulla
vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di
investimento, che modifica la direttiva n. 2002/87/CE e abroga le
direttive nn. 2006/48/CE e 2006/49/CE.
(2) Tale impostazione e' stata sostanzialmente replicata da altre
direttive successivamente emanate in materia bancaria e
finanziaria (cfr., ad esempio, direttiva n. 2014/65/UE, c.d.
MiFID II; direttiva n. 2014/91/UE, c.d. UCITS V; direttiva n.
2015/849/UE, c.d. AMLD IV).
(3) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013,
che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in
merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli
enti creditizi. Cfr., altresi', il regolamento (UE) n. 468/2014
della Banca centrale europea del 16 aprile 2014, che istituisce
il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza
unico tra la Banca centrale europea e le autorita' nazionali
competenti e con le autorita' nazionali designate (c.d.
«Framework Regulation» o «Regolamento quadro sull'MVU»).
(4) L'art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 468/2014 elenca i
soggetti sottoposti alla vigilanza nell'ambito dell'MVU,
includendovi le banche, le societa' di partecipazione
finanziaria, le societa' di partecipazione finanziaria miste e le
succursali di enti creditizi insediate negli Stati membri
partecipanti, nonche', a certe condizioni, le controparti
centrali.
(5) Cfr. il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio del 23 novembre
1998, come modificato dal regolamento (UE) n. 2015/159 del
Consiglio del 27 gennaio 2015, che prevede i limiti e le
condizioni per l'esercizio del potere sanzionatorio da parte
della BCE per la violazione degli obblighi previsti dai
regolamenti o dalle decisioni dalla stessa adottati.
(6) Art. 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e art.
134, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 468/2014.
(7) Restano escluse dall'ambito delle presenti disposizioni le
sanzioni in materia di diritti e obblighi delle parti nella
prestazione di servizi di pagamento, bonifici transfrontalieri,
trattamento del contante.
(8) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera r) del T.U.F. «soggetti
abilitati» sono le SIM, le imprese di investimento comunitarie
con succursale in Italia, le imprese di investimento
extracomunitarie, le SGR, le societa' di gestione UE con
succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE con
succursale in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, i
GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia
con succursale in Italia, nonche' gli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco previsto dall' art. 106 del T.U. e le banche
italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le
banche extracomunitarie, autorizzati all'esercizio dei servizi o
delle attivita' di investimento.
(9) Il riferimento e' da intendersi ai confidi previsti dall'art. 155
del T.U., nel testo precedente all'entrata in vigore del titolo
III del decreto legislativo n. 141/2010.
(10) Con riferimento agli agenti in attivita' finanziaria e ai
mediatori creditizi si richiama quanto previsto dagli articoli
128-decies ss. e 144, comma 5-bis, del T.U.
(11) Il riferimento e' da intendersi ai confidi previsti dall'art.
155 del T.U., nel testo precedente all'entrata in vigore del
titolo III del decreto legislativo n. 141/2010.
(12) Ai fini dell'esercizio della potesta' sanzionatoria attribuita
al Ministero dell'economia e delle finanze dall'art. 65, comma
1, lett. a), del decreto legislativo n. 231/2007, la Banca
d'Italia trasmette al Ministero, ai sensi dell'art. 65, comma 3,
gli atti relativi alle potenziali violazioni di competenza dello
stesso che abbia riscontrato o di cui abbia avuto comunicazione
nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza.
(13) Le procedure relative a violazioni in materia di antiriciclaggio
sono sempre avviate ai sensi dell'art. 145 del T.U.
(14) Ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge n. 689/1981, per i
soggetti residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o
il domicilio non siano noti, la notifica della contestazione non
e' obbligatoria.
(15) Per la nozione di «remunerazioni», si fa riferimento alle
pertinenti definizioni contenute nella Circolare n. 285 del 17
dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni (Parte
prima, titolo IV, capitolo 2, sezione I, par. 3). Ai fini delle
presenti disposizioni le remunerazioni sono considerate al lordo
delle imposte.
(16) Per le societa' o enti appartenenti ad un gruppo, andranno
indicate le remunerazioni, fisse e variabili, in qualunque forma
riconosciute o erogate per gli incarichi ricoperti o le
attivita' esercitate all'interno del gruppo.
(17) Al fine di consentire un tempestivo svolgimento dell'audizione,
la richiesta deve essere presentata con atto distinto rispetto a
ogni altro atto presentato nel corso della procedura
sanzionatoria (controdeduzioni, documentazione a supporto,
richieste di proroga, ecc.).
(18) La sanzione adottata ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto
legislativo n. 231/2007 consiste nell'ordine di eliminare le
infrazioni e di astenersi dal ripeterle.
(19) In caso di richiesta da parte del Direttorio di supplementi di
istruttoria, il contraddittorio sulla relazione integrativa
trasmessa al Direttorio dal servizio RIV si svolge secondo le
medesime modalita' previste per la proposta iniziale.
(20) Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 689/1981, che sancisce
l'intrasmissibilita' agli eredi dell'obbligazione relativa alla
sanzione irrogata, la procedura sanzionatoria nei confronti di
persone fisiche si estingue in caso di decesso del soggetto
interessato.
(21) Il provvedimento di archiviazione di procedimenti sanzionatori
avviati nei confronti di un intermediario per omessa
segnalazione di operazione sospetta e' trasmesso al Ministero
dell'economia e delle finanze per gli eventuali profili di
competenza.
(22) Nel caso di procedimenti riferiti a persone fisiche operanti in
societa' o enti appartenenti ad un gruppo, la capacita'
finanziaria della persona fisica interessata dal procedimento e'
determinata considerando le remunerazioni, fisse e variabili, in
qualunque forma riconosciute o erogate per gli incarichi
ricoperti o le attivita' esercitate all'interno del gruppo.
(23) L'elenco dei soggetti «significativi» e' pubblicato sul sito web
della BCE all'indirizzo
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/List_for_pu
blishing_20151230.pdf?8f3c2b2083bb3ab26482fe79fdcb68f6