Art. 2. Base Ampelografica 1. La denominazione di origine controllata «Montello Asolo» o «Asolo Montello», accompagnata da una delle seguenti specificazioni di vitigno: Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco, Manzoni bianco, Merlot, Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenere), Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Carmenere, Bianchetta e Recantina, e' riservata ai vini provenienti dalle uve dei vigneti compresi nella zona delimitata dall'art. 3 e composti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve dei vitigni a bacca di colore analogo esclusi gli aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso. 2. La denominazione di origine controllata «Montello Asolo» o «Asolo Montello» rosso e' riservata al vino ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Cabernet Sauvignon dal 40% al 70%; Merlot e/o Cabernet Franc e/o Carmenere dal 30% al 60%. Possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve dei vitigni a bacca di colore analogo esclusi gli aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso. Questo anche per le tipologie bianco e sottozona Venegazzu'. 3. La denominazione di origine controllata «Montello Asolo» o «Asolo Montello» bianco, e' riservata al vino ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Chardonnay dal 40% al 70%; Glera e/o Manzoni Bianco e/o Pinot bianco e/o Bianchetta dal 30% al 60%. Possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve dei vitigni a bacca di colore analogo esclusi gli aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso. 4. La denominazione di origine controllata «Montello Asolo» o «Asolo Montello» - Sottozona Venegazzu', anche in versione Superiore, e' riservata al vino ottenuto dalle uve, dai mosti e da vini, provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Cabernet sauvignon dal 50% all'70%, Cabernet Franc e/o Carmenere e/o Merlot dal 30% al 50%. Possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve dei vitigni a bacca di colore analogo esclusi gli aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Treviso.