Art. 4. Norme per la viticoltura 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerare idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1 unicamente i vigneti ben esposti, ubicati su terreni collinari e/o pedecollinari con esclusione dei vigneti di fondovalle, di quelli esposti a tramontana. 2. Sono consentite esclusivamente le forme di allevamento a spalliera semplice. La densita' minima di piante per ettaro per gli impianti che si realizzeranno dopo l'approvazione del presente disciplinare dovranno essere di 3.000 ceppi ad ha per il Glera, 3.500 per le varieta' atte alla produzione del «Montello Asolo» o «Asolo Montello» rosso, 3.300 ceppi ad ha per le altre varieta' e 4000 ceppi ad ha per le varieta' atte alla produzione del Venegazzu'. E' vietata ogni pratica di forzatura; e' ammessa l'irrigazione di soccorso. 3. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varieta' di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 2 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti: ================================================================= | | Resa uva | Titolo alcolometrico | | VITIGNO/ TIPOLOGIA | t./Ha | volumico naturale minimo | +=====================+=============+===========================+ |Merlot | 12,00 | 10,00 | +---------------------+-------------+---------------------------+ |Chardonnay | 12,00 | 10,00 | +---------------------+-------------+---------------------------+ |Cabernet franc | 11,00 | 10,50 | +---------------------+-------------+---------------------------+ |Cabernet Sauvignon | 11,00 | 10,50 | +---------------------+-------------+---------------------------+ |Pinot bianco | 12,00 | 10,00 | +---------------------+-------------+---------------------------+ |Pinot grigio | 11,00 | 10,50 | +---------------------+-------------+---------------------------+ |Manzoni bianco | 11,00 | 10,50 | +---------------------+-------------+---------------------------+ |Glera | 12,00 | 9,50 | +---------------------+-------------+---------------------------+ |Carmenere | 11,00 | 10,50 | +---------------------+-------------+---------------------------+ |Bianchetta | 12,00 | 9,50 | +---------------------+-------------+---------------------------+ |Recantina | 11,00 | 10,50 | +---------------------+-------------+---------------------------+ |Venegazzu' | 10,00 | 11,00 | +---------------------+-------------+---------------------------+ Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie dichiarata nello schedario viticolo. Le uve destinate alla produzione del vino della sottozona Venegazzu', nella versione «Superiore» devono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo superiore dell'1% vol. rispetto a quelli precedentemente indicati. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Montello Asolo» o «Asolo Montello» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria interessate puo', con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione all'organismo di controllo.