(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
                      Norme per la viticoltura 
 
    1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati
alla produzione dei vini di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle
tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle  uve  ed  ai
vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualita'. 
    Sono pertanto da considerare idonei alla produzione dei  vini  di
cui all'art. 1 unicamente i vigneti ben esposti, ubicati  su  terreni
collinari e/o pedecollinari con esclusione dei vigneti di fondovalle,
di quelli esposti a tramontana. 
    2. Sono consentite  esclusivamente  le  forme  di  allevamento  a
spalliera semplice. 
    La densita' minima di piante per ettaro per gli impianti  che  si
realizzeranno dopo l'approvazione del presente disciplinare  dovranno
essere di 3.000 ceppi ad ha per il Glera, 3.500 per le varieta'  atte
alla produzione del «Montello Asolo» o «Asolo Montello» rosso,  3.300
ceppi ad ha per le altre varieta' e 4000 ceppi ad ha per le  varieta'
atte alla produzione del Venegazzu'. 
    E' vietata ogni pratica di forzatura; e' ammessa l'irrigazione di
soccorso. 
    3.  La  produzione  massima  di  uva  per   ettaro   in   coltura
specializzata delle varieta' di viti destinate  alla  produzione  dei
vini di cui all'art. 2 e i rispettivi titoli  alcolometrici  volumici
naturali minimi sono i seguenti: 
 
  =================================================================
  |                     |  Resa uva   |   Titolo alcolometrico    |
  | VITIGNO/ TIPOLOGIA  |   t./Ha     | volumico naturale minimo  |
  +=====================+=============+===========================+
  |Merlot               |    12,00    |           10,00           |
  +---------------------+-------------+---------------------------+
  |Chardonnay           |    12,00    |           10,00           |
  +---------------------+-------------+---------------------------+
  |Cabernet franc       |    11,00    |           10,50           |
  +---------------------+-------------+---------------------------+
  |Cabernet Sauvignon   |    11,00    |           10,50           |
  +---------------------+-------------+---------------------------+
  |Pinot bianco         |    12,00    |           10,00           |
  +---------------------+-------------+---------------------------+
  |Pinot grigio         |    11,00    |           10,50           |
  +---------------------+-------------+---------------------------+
  |Manzoni bianco       |    11,00    |           10,50           |
  +---------------------+-------------+---------------------------+
  |Glera                |    12,00    |            9,50           |
  +---------------------+-------------+---------------------------+
  |Carmenere            |    11,00    |           10,50           |
  +---------------------+-------------+---------------------------+
  |Bianchetta           |    12,00    |            9,50           |
  +---------------------+-------------+---------------------------+
  |Recantina            |    11,00    |           10,50           |
  +---------------------+-------------+---------------------------+
  |Venegazzu'           |    10,00    |           11,00           |
  +---------------------+-------------+---------------------------+
 
    Fermo restando il limite massimo  sopra  indicato,  la  resa  per
ettaro di vigneto  a  coltura  promiscua  deve  essere  calcolata  in
rapporto  alla  effettiva  superficie  dichiarata   nello   schedario
viticolo. 
    Le  uve  destinate  alla  produzione  del  vino  della  sottozona
Venegazzu', nella versione «Superiore» devono  presentare  un  titolo
alcolometrico volumico  minimo  superiore  dell'1%  vol.  rispetto  a
quelli precedentemente indicati. 
    Nelle annate  favorevoli,  i  quantitativi  di  uva  ottenuti  da
destinare  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata  «Montello  Asolo»  o  «Asolo  Montello»  devono   essere
riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale  non
superi del 20% i  limiti  medesimi,  fermo  restando  i  limiti  resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 
    La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di  tutela
e sentite le organizzazioni professionali  di  categoria  interessate
puo', con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i  quantitativi
di uva per ettaro rivendicabile  rispetto  a  quelli  sopra  fissati,
dandone immediata comunicazione all'organismo di controllo.