(Allegato)
                                                             Allegato 
 
CRITERI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER
  MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE SUGLI APPALTI  PUBBLICI  IN  COERENZA
  CON LE LINEE GUIDA CONTENUTE  NELL'ALLEGATO  ALLA  DECISIONE  DELLA
  COMMISSIONE C(2013) 9527 DEL 19 DICEMBRE 2013 - EX ART. 21, DECRETO
  MINISTERIALE N. 1867 DEL 18 GENNAIO 2018. 
 
    Nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti  pubblici,  la
riduzione da  applicare  al  beneficiario  inadempiente  deve  essere
determinata in coerenza con le linee guida contenute nella  decisione
della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre  2013.  Le  regioni  e
province autonome o le autorita'  di  gestione  applicano  i  criteri
descritti nel presente allegato alle irregolarita' che  costituiscono
violazioni delle norme sugli appalti pubblici applicabili nell'ambito
delle misure del regolamento (UE) n. 1305/2013, tramite l'adozione di
propri autonomi provvedimenti. 
    Le regioni e province autonome o l'autorita' di gestione trattano
le altre  irregolarita',  non  esplicitamente  indicate,  secondo  il
principio di proporzionalita' e,  ove  possibile,  in  analogia  alle
tipologie di irregolarita' individuate negli orientamenti stessi. 
    In  coerenza  con  quanto  previsto  dall'art.  63,  par.  1  del
regolamento (UE) n. 1306/2013, cosi' come modificato dal  regolamento
(UE) n. 2393/2017, qualora l'inosservanza riguardi norme nazionali  o
dell'Unione sugli appalti pubblici, la parte dell'aiuto che non  deve
essere pagata o che deve essere revocata e' determinata  in  funzione
della  gravita'  dell'inosservanza  e   secondo   il   principio   di
proporzionalita'. La legalita' e la regolarita' dell'operazione  sono
interessate solo fino al livello della parte dell'aiuto che non  deve
essere pagata o che deve essere revocata. 
    Le percentuali di riduzione si applicano alle spese  ammesse  per
singolo appalto. Per i tipi di irregolarita' previsti  le  regioni  e
province autonome o le autorita' di  gestione,  con  propri  autonomi
provvedimenti, possono applicare norme piu' restrittive. 
    I tassi di riduzione forfettaria sono applicati solo  quando  non
e' possibile quantificare con precisione le implicazioni  finanziarie
per l'appalto in questione. 
    Si' e' in presenza di «infrazioni gravi», ovvero che  determinano
il mancato  rimborso  dell'intero  ammontare  dell'appalto  in  esame
(100%), qualora: 
      a) Il mancato rispetto  delle  norme  determini  un'alterazione
della  concorrenza  tale  da  distogliere  la   partecipazione   alle
procedure di potenziali offerenti; 
      b) Nel corso delle procedure si introducano elementi  distonici
rispetto agli atti di gara che portino ad una aggiudicazione per  una
prestazione  che  non  presenta  i  caratteri   di   quella   bandita
inizialmente; 
      c)  L'irregolarita'  abbia  incontrovertibilmente   determinato
l'affidamento ad un operatore diverso da quello  che  avrebbe  dovuto
ottenerlo; 
      d) Si accerti la non coerenza della procedura adottata  con  la
normativa in materia di appalti pubblici; 
      e) Si accerti il frazionamento artificioso dell'appalto al fine
di  escluderlo  dal  campo  di  applicazione   della   normativa   di
riferimento (ad es. la suddivisione in piu' procedure di  un  appalto
che determina l'applicazione di una procedura di affidamento  diversa
da quella della procedura aperta  in  riferimento  ad  appalti  sopra
soglia); 
      f)  Sia  accertato  un  conflitto  di  interessi  da  parte  di
un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente; 
      g) Il mancato rispetto  degli  obblighi  di  trasparenza  abbia
determinato   una   distorsione   dell'esito   della   procedura   di
affidamento; 
      h) Si venga a conoscenza di un'irregolarita'  connessa  ad  una
frode, accertata da un'autorita' giudiziaria o amministrativa. 
    Se le irregolarita' hanno  inciso  sui  livelli  di  concorrenza,
trasparenza, parita'  di  trattamento  ma  senza  effetti  distorsivi
sull'esito della procedura di affidamento si  applicano  sanzioni  di
misura variabile, pari al 25%, 10%,  5%,  4%,  3%,  2%,  dell'importo
preso in esame. 
    In fase di esecuzione  del  contratto  potranno  essere  previste
rettifiche parziali in relazione ad irregolarita' riscontrate. 
    Le non conformita' classificabili come «formali non rilevanti  ai
fini della corretta erogazione degli aiuti  comunitari»  sono  quelle
che non comportano alcun impatto finanziario effettivo o  potenziale.
In tali casi non si applica alcuna rettifica finanziaria. 
    Non  si  applicano  riduzioni  se,  a  seguito  di  richieste  di
integrazioni o chiarimenti, la stazione appaltante  e'  in  grado  di
fornire documentazione o comprova rispetto alle richieste formulate. 
    Quando una serie di irregolarita'  viene  rilevata  nella  stessa
procedura d'appalto, tenuto conto che i tassi di correzione non  sono
cumulabili, l'irregolarita' piu' grave verra' presa come  indicazione
per decidere il tasso di correzione.