Allegato CRITERI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE SUGLI APPALTI PUBBLICI IN COERENZA CON LE LINEE GUIDA CONTENUTE NELL'ALLEGATO ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE C(2013) 9527 DEL 19 DICEMBRE 2013 - EX ART. 21, DECRETO MINISTERIALE N. 1867 DEL 18 GENNAIO 2018. Nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la riduzione da applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinata in coerenza con le linee guida contenute nella decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013. Le regioni e province autonome o le autorita' di gestione applicano i criteri descritti nel presente allegato alle irregolarita' che costituiscono violazioni delle norme sugli appalti pubblici applicabili nell'ambito delle misure del regolamento (UE) n. 1305/2013, tramite l'adozione di propri autonomi provvedimenti. Le regioni e province autonome o l'autorita' di gestione trattano le altre irregolarita', non esplicitamente indicate, secondo il principio di proporzionalita' e, ove possibile, in analogia alle tipologie di irregolarita' individuate negli orientamenti stessi. In coerenza con quanto previsto dall'art. 63, par. 1 del regolamento (UE) n. 1306/2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) n. 2393/2017, qualora l'inosservanza riguardi norme nazionali o dell'Unione sugli appalti pubblici, la parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata e' determinata in funzione della gravita' dell'inosservanza e secondo il principio di proporzionalita'. La legalita' e la regolarita' dell'operazione sono interessate solo fino al livello della parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata. Le percentuali di riduzione si applicano alle spese ammesse per singolo appalto. Per i tipi di irregolarita' previsti le regioni e province autonome o le autorita' di gestione, con propri autonomi provvedimenti, possono applicare norme piu' restrittive. I tassi di riduzione forfettaria sono applicati solo quando non e' possibile quantificare con precisione le implicazioni finanziarie per l'appalto in questione. Si' e' in presenza di «infrazioni gravi», ovvero che determinano il mancato rimborso dell'intero ammontare dell'appalto in esame (100%), qualora: a) Il mancato rispetto delle norme determini un'alterazione della concorrenza tale da distogliere la partecipazione alle procedure di potenziali offerenti; b) Nel corso delle procedure si introducano elementi distonici rispetto agli atti di gara che portino ad una aggiudicazione per una prestazione che non presenta i caratteri di quella bandita inizialmente; c) L'irregolarita' abbia incontrovertibilmente determinato l'affidamento ad un operatore diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo; d) Si accerti la non coerenza della procedura adottata con la normativa in materia di appalti pubblici; e) Si accerti il frazionamento artificioso dell'appalto al fine di escluderlo dal campo di applicazione della normativa di riferimento (ad es. la suddivisione in piu' procedure di un appalto che determina l'applicazione di una procedura di affidamento diversa da quella della procedura aperta in riferimento ad appalti sopra soglia); f) Sia accertato un conflitto di interessi da parte di un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente; g) Il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza abbia determinato una distorsione dell'esito della procedura di affidamento; h) Si venga a conoscenza di un'irregolarita' connessa ad una frode, accertata da un'autorita' giudiziaria o amministrativa. Se le irregolarita' hanno inciso sui livelli di concorrenza, trasparenza, parita' di trattamento ma senza effetti distorsivi sull'esito della procedura di affidamento si applicano sanzioni di misura variabile, pari al 25%, 10%, 5%, 4%, 3%, 2%, dell'importo preso in esame. In fase di esecuzione del contratto potranno essere previste rettifiche parziali in relazione ad irregolarita' riscontrate. Le non conformita' classificabili come «formali non rilevanti ai fini della corretta erogazione degli aiuti comunitari» sono quelle che non comportano alcun impatto finanziario effettivo o potenziale. In tali casi non si applica alcuna rettifica finanziaria. Non si applicano riduzioni se, a seguito di richieste di integrazioni o chiarimenti, la stazione appaltante e' in grado di fornire documentazione o comprova rispetto alle richieste formulate. Quando una serie di irregolarita' viene rilevata nella stessa procedura d'appalto, tenuto conto che i tassi di correzione non sono cumulabili, l'irregolarita' piu' grave verra' presa come indicazione per decidere il tasso di correzione.