(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
                               Rettore 
 
    1. Il rettore rappresenta il Politecnico a ogni effetto di legge,
garantendo il perseguimento dei fini  istituzionali  dell'Ateneo  nel
rispetto  dei  principi  di  efficacia,  efficienza,  trasparenza   e
promozione del merito. 
    2. Il rettore emana lo statuto, il codice etico e i  regolamenti,
curandone l'osservanza; garantisce la liberta' di insegnamento  e  di
ricerca dei docenti; esercita  l'autorita'  disciplinare  nei  limiti
previsti dalla legge e puo' irrogare provvedimenti  disciplinari  non
superiori alla censura; e' promotore dello sviluppo del  Politecnico,
svolgendo funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento. 
    3. Il rettore, in particolare: 
      a. convoca e presiede il senato accademico e  il  consiglio  di
amministrazione, curandone i relativi ordini del giorno; 
      b. propone al consiglio  di  amministrazione  il  documento  di
programmazione triennale e strategica, acquisiti i pareri del  senato
accademico, dei dipartimenti e del consiglio degli studenti; 
      c.  propone  al  consiglio  di  amministrazione   i   documenti
contabili, patrimoniali e finanziari, annuali e pluriennali, previsti
dalle norme vigenti, acquisiti i pareri del senato accademico e,  per
gli aspetti di sua competenza, del Consiglio degli studenti; 
      d. propone  al  consiglio  di  amministrazione  la  nomina  del
direttore generale, acquisito il parere del senato accademico; 
      e. rappresenta il Politecnico  nella  stipula  di  contratti  e
convenzioni non affidati  alla  competenza  delle  singole  strutture
didattiche e di ricerca o del direttore generale 
      f. adotta,  in  casi  straordinari  di  necessita'  e  urgenza,
provvedimenti di competenza del senato accademico e del consiglio  di
amministrazione, salva tempestiva  ratifica  da  parte  degli  organi
competenti; 
      g. indice almeno annualmente  una  conferenza  di  Ateneo  allo
scopo di discutere sulle linee di sviluppo del Politecnico, a  fronte
delle attivita' svolte; 
      h. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono  demandate
dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. 
    4.  Il  rettore  e'  eletto  fra  i  professori  ordinari   delle
universita' italiane in regime di impegno  a  tempo  pieno,  dura  in
carica sei anni e non e'  rieleggibile.  Qualora  risulti  eletto  un
professore ordinario di altro Ateneo, l'elezione si  configura  quale
chiamata e concomitante trasferimento del docente  nell'organico  dei
professori del Politecnico. 
    5. L'elettorato attivo spetta: 
      a. a tutti i docenti a tempo indeterminato e ai  ricercatori  a
tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b),  legge  30
dicembre 2010, n. 240 
      b. ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma
3, lettera a), legge 30 dicembre 2010, n. 240, con voto pesato con un
coefficiente pari a un sesto del rapporto tra elettorato  attivo  dei
docenti di cui alla lettera a)  ed  elettorato  attivo  dei  predetti
ricercatori, il cui valore comunque non puo' essere  superiore  a  un
sesto; 
      c. a tutto il personale dirigente,  tecnico,  amministrativo  e
bibliotecario, con voto pesato con un coefficiente pari  a  un  sesto
del rapporto tra elettorato attivo dei docenti di cui alla lettera a)
ed elettorato attivo del personale dirigente, tecnico, amministrativo
e bibliotecario; 
      d.  a  tutti  gli  studenti  componenti  del  consiglio   degli
studenti,  dei  consigli  di  dipartimento,  delle  Scuole  e   delle
commissioni paritetiche, nonche' da ogni  altra  loro  rappresentanza
negli organi di Ateneo di cui all'art. 10, con  voto  pesato  con  un
coefficiente pari a un sesto del rapporto tra elettorato  attivo  dei
docenti di cui alla lettera  a)  del  presente  comma  ed  elettorato
attivo degli studenti. 
    6. Il rettore e' eletto con  la  maggioranza  assoluta  dei  voti
nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, si procede al
ballottaggio tra i due  candidati  che  nell'ultima  votazione  hanno
riportato il maggior numero di voti. A parita'  di  voti,  e'  eletto
colui  che  ha  maggiore  anzianita'  nel  ruolo.  In  caso  di  pari
anzianita' nel ruolo, e' eletto il piu' anziano  anagraficamente.  Le
procedure elettorali sono definite dal regolamento elettorale. 
    7. Al rettore puo' essere attribuita un'indennita' di carica. 
    8.  Il  rettore  nomina  il  prorettore  vicario,  scelto  tra  i
professori ordinari del Politecnico, che lo sostituisce  in  caso  di
impedimento o di assenza. 
    9. Il rettore puo' designare uno o  piu'  prorettori  individuati
tra  tutti  i  docenti  dell'Ateneo,  in  relazione   alle   esigenze
funzionali in settori di rilevante  importanza  e  complessita',  che
comportino  anche  funzioni  di   rappresentanza   istituzionale.   I
prorettori sono incaricati di curare piu' direttamente i  settori  in
questione, ferme restando le responsabilita' di indirizzo, iniziativa
e di coordinamento del rettore. Il rettore puo' anche individuare fra
i docenti dell'Ateneo dei delegati per  specifiche  attivita'.  Della
designazione e' data comunicazione al senato accademico, al consiglio
di amministrazione, al consiglio degli  studenti,  alle  strutture  e
alle rappresentanze sindacali. Ai prorettori e ai delegati non spetta
alcuna indennita' di carica.