Art. 11. Rettore 1. Il rettore rappresenta il Politecnico a ogni effetto di legge, garantendo il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ateneo nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. 2. Il rettore emana lo statuto, il codice etico e i regolamenti, curandone l'osservanza; garantisce la liberta' di insegnamento e di ricerca dei docenti; esercita l'autorita' disciplinare nei limiti previsti dalla legge e puo' irrogare provvedimenti disciplinari non superiori alla censura; e' promotore dello sviluppo del Politecnico, svolgendo funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento. 3. Il rettore, in particolare: a. convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione, curandone i relativi ordini del giorno; b. propone al consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale e strategica, acquisiti i pareri del senato accademico, dei dipartimenti e del consiglio degli studenti; c. propone al consiglio di amministrazione i documenti contabili, patrimoniali e finanziari, annuali e pluriennali, previsti dalle norme vigenti, acquisiti i pareri del senato accademico e, per gli aspetti di sua competenza, del Consiglio degli studenti; d. propone al consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale, acquisito il parere del senato accademico; e. rappresenta il Politecnico nella stipula di contratti e convenzioni non affidati alla competenza delle singole strutture didattiche e di ricerca o del direttore generale f. adotta, in casi straordinari di necessita' e urgenza, provvedimenti di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione, salva tempestiva ratifica da parte degli organi competenti; g. indice almeno annualmente una conferenza di Ateneo allo scopo di discutere sulle linee di sviluppo del Politecnico, a fronte delle attivita' svolte; h. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. 4. Il rettore e' eletto fra i professori ordinari delle universita' italiane in regime di impegno a tempo pieno, dura in carica sei anni e non e' rieleggibile. Qualora risulti eletto un professore ordinario di altro Ateneo, l'elezione si configura quale chiamata e concomitante trasferimento del docente nell'organico dei professori del Politecnico. 5. L'elettorato attivo spetta: a. a tutti i docenti a tempo indeterminato e ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240 b. ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), legge 30 dicembre 2010, n. 240, con voto pesato con un coefficiente pari a un sesto del rapporto tra elettorato attivo dei docenti di cui alla lettera a) ed elettorato attivo dei predetti ricercatori, il cui valore comunque non puo' essere superiore a un sesto; c. a tutto il personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario, con voto pesato con un coefficiente pari a un sesto del rapporto tra elettorato attivo dei docenti di cui alla lettera a) ed elettorato attivo del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario; d. a tutti gli studenti componenti del consiglio degli studenti, dei consigli di dipartimento, delle Scuole e delle commissioni paritetiche, nonche' da ogni altra loro rappresentanza negli organi di Ateneo di cui all'art. 10, con voto pesato con un coefficiente pari a un sesto del rapporto tra elettorato attivo dei docenti di cui alla lettera a) del presente comma ed elettorato attivo degli studenti. 6. Il rettore e' eletto con la maggioranza assoluta dei voti nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. A parita' di voti, e' eletto colui che ha maggiore anzianita' nel ruolo. In caso di pari anzianita' nel ruolo, e' eletto il piu' anziano anagraficamente. Le procedure elettorali sono definite dal regolamento elettorale. 7. Al rettore puo' essere attribuita un'indennita' di carica. 8. Il rettore nomina il prorettore vicario, scelto tra i professori ordinari del Politecnico, che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza. 9. Il rettore puo' designare uno o piu' prorettori individuati tra tutti i docenti dell'Ateneo, in relazione alle esigenze funzionali in settori di rilevante importanza e complessita', che comportino anche funzioni di rappresentanza istituzionale. I prorettori sono incaricati di curare piu' direttamente i settori in questione, ferme restando le responsabilita' di indirizzo, iniziativa e di coordinamento del rettore. Il rettore puo' anche individuare fra i docenti dell'Ateneo dei delegati per specifiche attivita'. Della designazione e' data comunicazione al senato accademico, al consiglio di amministrazione, al consiglio degli studenti, alle strutture e alle rappresentanze sindacali. Ai prorettori e ai delegati non spetta alcuna indennita' di carica.