(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
                          Senato accademico 
 
    1. Il senato accademico e' organo di governo del  Politecnico.  A
esso e' demandato il coordinamento  e  il  raccordo  tra  le  diverse
strutture didattiche  e  di  ricerca  dell'Ateneo,  ivi  comprese  le
scuole.  Esso  concorre  all'elaborazione  dell'indirizzo  strategico
dell'Ateneo e al  perseguimento  della  sua  missione  istituzionale,
esercitando funzione di programmazione e  controllo  delle  attivita'
dell'Ateneo nel campo della ricerca e della didattica. 
    2. Il senato accademico, in particolare: 
      a. approva i regolamenti di cui all'art. 8,  comma  3,  lettere
a), b), d), e), f), g), con le modalita' ivi previste, nonche'  tutti
gli altri regolamenti inerenti alla didattica e alla ricerca,  previo
parere favorevole del consiglio di amministrazione; 
      b. approva il  codice  etico  e  di  comportamento,  sentiti  i
dipartimenti  e  il  consiglio  degli  studenti,  e   previo   parere
favorevole del consiglio di amministrazione; 
      c.  approva,  in  seduta  congiunta   con   il   consiglio   di
amministrazione,  e  secondo  quanto  previsto  dall'art.  51,   ogni
modifica di statuto; 
      d. approva l'istituzione e propone l'attivazione dei  corsi  di
laurea, di laurea magistrale e dei corsi  di  dottorato  di  ricerca,
delle scuole di specializzazione e dei master universitari; 
      e.  delibera  sulle  richieste  di  afferenza  dei  docenti  ai
dipartimenti, nel rispetto del principio di omogeneita'  dei  settori
scientifici disciplinari di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, sentiti i dipartimenti interessati; 
      f. delibera, su proposta del rettore, in merito alle violazioni
del codice etico e di comportamento ogni  qualvolta  la  materia  non
ricada nelle competenze del collegio di disciplina; 
      g.  esprime  parere  obbligatorio  sui  criteri   generali   di
determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e su  ogni
altra misura intesa a garantire il diritto allo studio; 
      h. esprime parere obbligatorio sul budget  previsionale  e  sul
bilancio di esercizio previsti dalle norme vigenti; 
      i. esprime parere obbligatorio in materia di didattica, ricerca
scientifica e servizi agli studenti; 
      j. esprime parere obbligatorio sull'attivazione delle procedure
di reclutamento del personale docente 
      k.  delibera  sui  criteri  di  qualificazione  scientifica   e
didattica per il reclutamento del personale docente; 
      l. approva il calendario annuale  delle  attivita'  didattiche,
sentiti i Dipartimenti o la Scuola ove istituita; 
      m. esprime  parere  obbligatorio  sulla  nomina  del  direttore
generale; 
      n. formula proposte ed esprime  parere  obbligatorio  circa  la
costituzione, la modifica e  la  disattivazione  di  Scuole  e  altre
strutture didattiche, anche interuniversitarie; 
      o. formula proposte ed esprime  parere  obbligatorio  circa  la
costituzione, la modifica e la disattivazione di dipartimenti, centri
di servizio e altre strutture di ricerca, anche interuniversitarie; 
      p.  formula  proposte  ed  esprime  parere   obbligatorio   sul
documento di programmazione triennale e strategica; 
      q. vigila sull'assegnazione dei carichi e compiti didattici dei
docenti; 
      r. puo' proporre al corpo elettorale, non  piu'  di  una  volta
durante  il  proprio  mandato  e  comunque  non  prima  di  due  anni
dall'inizio del mandato rettorale, una mozione di sfiducia al rettore
con la maggioranza  di  almeno  due  terzi  dei  componenti.  A  tale
proposito, il  decano  del  Politecnico  e'  tenuto  a  convocare  la
consultazione entro trenta giorni dalla delibera di sfiducia, secondo
le stesse modalita' di computo dei voti dell'elezione del rettore. La
mozione di sfiducia si intende approvata con la maggioranza  assoluta
dei voti espressi. Il rettore sfiduciato decade immediatamente, ed e'
sostituito nelle funzioni di ordinaria amministrazione dal decano del
Politecnico fino all'elezione del  nuovo  rettore,  da  indire  entro
trenta giorni dalla decadenza; 
      s. esercita  tutte  le  altre  attribuzioni  che  sono  a  esso
demandate dalle leggi, dallo statuto e dai Regolamenti di Ateneo. 
    3. Sono componenti del senato accademico: 
      a. il rettore con funzioni di presidente; 
      b. tre studenti,  eletti  direttamente  dal  corpo  studentesco
nella sua interezza, e uno studente di dottorato di  ricerca,  eletto
da e tra tutti gli studenti di dottorato; 
      c. quattro direttori di dipartimento, eletti  dai  docenti  del
Politecnico riuniti in unico corpo elettorale; 
      d. tre  professori  ordinari,  eletti  da  tutti  i  professori
ordinari, di cui: 
        uno delle aree CUN 01, 02 e 03; 
        uno dell'area CUN 09; 
        uno dell'area CUN 08 integrata da tutte le altre aree CUN non
citate precedentemente; 
      e. tre professori  associati,  eletti  da  tutti  i  professori
associati; 
      f. due ricercatori, eletti da tutti i ricercatori; 
      g.  due  rappresentanti  del  personale   dirigente,   tecnico,
amministrativo e bibliotecario eletti da un corpo elettorale composto
da  tutto  il  personale   dirigente,   tecnico,   amministrativo   e
bibliotecario. 
    4. Partecipano alle sedute, senza diritto di voto, il  prorettore
vicario e il direttore generale. 
    5. Nelle votazioni, in caso  di  parita',  prevale  il  voto  del
presidente. 
    6. I componenti del senato accademico durano in carica tre  anni,
fatta eccezione per la rappresentanza studentesca che dura in  carica
due anni. 
    7. Ai componenti del senato  accademico  puo'  essere  attribuita
un'indennita' di carica. 
    8. Il senato accademico e' convocato su  iniziativa  del  rettore
con frequenza almeno trimestrale. 
    9. Il senato accademico e' costituito con decreto del rettore.