Art. 12. Senato accademico 1. Il senato accademico e' organo di governo del Politecnico. A esso e' demandato il coordinamento e il raccordo tra le diverse strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo, ivi comprese le scuole. Esso concorre all'elaborazione dell'indirizzo strategico dell'Ateneo e al perseguimento della sua missione istituzionale, esercitando funzione di programmazione e controllo delle attivita' dell'Ateneo nel campo della ricerca e della didattica. 2. Il senato accademico, in particolare: a. approva i regolamenti di cui all'art. 8, comma 3, lettere a), b), d), e), f), g), con le modalita' ivi previste, nonche' tutti gli altri regolamenti inerenti alla didattica e alla ricerca, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione; b. approva il codice etico e di comportamento, sentiti i dipartimenti e il consiglio degli studenti, e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione; c. approva, in seduta congiunta con il consiglio di amministrazione, e secondo quanto previsto dall'art. 51, ogni modifica di statuto; d. approva l'istituzione e propone l'attivazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale e dei corsi di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e dei master universitari; e. delibera sulle richieste di afferenza dei docenti ai dipartimenti, nel rispetto del principio di omogeneita' dei settori scientifici disciplinari di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sentiti i dipartimenti interessati; f. delibera, su proposta del rettore, in merito alle violazioni del codice etico e di comportamento ogni qualvolta la materia non ricada nelle competenze del collegio di disciplina; g. esprime parere obbligatorio sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio; h. esprime parere obbligatorio sul budget previsionale e sul bilancio di esercizio previsti dalle norme vigenti; i. esprime parere obbligatorio in materia di didattica, ricerca scientifica e servizi agli studenti; j. esprime parere obbligatorio sull'attivazione delle procedure di reclutamento del personale docente k. delibera sui criteri di qualificazione scientifica e didattica per il reclutamento del personale docente; l. approva il calendario annuale delle attivita' didattiche, sentiti i Dipartimenti o la Scuola ove istituita; m. esprime parere obbligatorio sulla nomina del direttore generale; n. formula proposte ed esprime parere obbligatorio circa la costituzione, la modifica e la disattivazione di Scuole e altre strutture didattiche, anche interuniversitarie; o. formula proposte ed esprime parere obbligatorio circa la costituzione, la modifica e la disattivazione di dipartimenti, centri di servizio e altre strutture di ricerca, anche interuniversitarie; p. formula proposte ed esprime parere obbligatorio sul documento di programmazione triennale e strategica; q. vigila sull'assegnazione dei carichi e compiti didattici dei docenti; r. puo' proporre al corpo elettorale, non piu' di una volta durante il proprio mandato e comunque non prima di due anni dall'inizio del mandato rettorale, una mozione di sfiducia al rettore con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti. A tale proposito, il decano del Politecnico e' tenuto a convocare la consultazione entro trenta giorni dalla delibera di sfiducia, secondo le stesse modalita' di computo dei voti dell'elezione del rettore. La mozione di sfiducia si intende approvata con la maggioranza assoluta dei voti espressi. Il rettore sfiduciato decade immediatamente, ed e' sostituito nelle funzioni di ordinaria amministrazione dal decano del Politecnico fino all'elezione del nuovo rettore, da indire entro trenta giorni dalla decadenza; s. esercita tutte le altre attribuzioni che sono a esso demandate dalle leggi, dallo statuto e dai Regolamenti di Ateneo. 3. Sono componenti del senato accademico: a. il rettore con funzioni di presidente; b. tre studenti, eletti direttamente dal corpo studentesco nella sua interezza, e uno studente di dottorato di ricerca, eletto da e tra tutti gli studenti di dottorato; c. quattro direttori di dipartimento, eletti dai docenti del Politecnico riuniti in unico corpo elettorale; d. tre professori ordinari, eletti da tutti i professori ordinari, di cui: uno delle aree CUN 01, 02 e 03; uno dell'area CUN 09; uno dell'area CUN 08 integrata da tutte le altre aree CUN non citate precedentemente; e. tre professori associati, eletti da tutti i professori associati; f. due ricercatori, eletti da tutti i ricercatori; g. due rappresentanti del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario eletti da un corpo elettorale composto da tutto il personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario. 4. Partecipano alle sedute, senza diritto di voto, il prorettore vicario e il direttore generale. 5. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto del presidente. 6. I componenti del senato accademico durano in carica tre anni, fatta eccezione per la rappresentanza studentesca che dura in carica due anni. 7. Ai componenti del senato accademico puo' essere attribuita un'indennita' di carica. 8. Il senato accademico e' convocato su iniziativa del rettore con frequenza almeno trimestrale. 9. Il senato accademico e' costituito con decreto del rettore.