Art. 13. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' organo di governo del Politecnico e ne definisce l'indirizzo strategico. A esso spetta approvare la programmazione finanziaria annuale e triennale e la programmazione del personale, controllare le attivita' relative alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale del Politecnico, stabilendo i criteri per l'organizzazione, la gestione e il controllo delle risorse. Il consiglio di amministrazione vigila, inoltre, sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'. 2. In particolare, il consiglio di amministrazione: a) approva i regolamenti di cui all'art. 8, comma 3, lettere c) e g), con le modalita' ivi previste; b) approva il budget previsionale, annuale e triennale, previsti dalle norme vigenti, previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza; c) approva il bilancio di esercizio; d) vigila sulla consistenza e sulla funzionalita' del patrimonio mobiliare e immobiliare del Politecnico, e delibera sui programmi edilizi d'Ateneo, sentito il senato accademico; e) delibera sui provvedimenti relativi alle tasse e contributi a carico degli studenti, acquisito il parere del senato accademico e del consiglio degli studenti; f) delibera i contratti, le convenzioni e ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri espressamente riservati ad altri organi e strutture; g) delibera l'attivazione, la modifica e la disattivazione di corsi di studio e sedi didattiche, sentito il Consiglio degli studenti e acquisito il parere obbligatorio del senato accademico; h) delibera la costituzione, la modifica e lo scioglimento di dipartimenti, Scuole e altre strutture, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico; i) delibera in merito alla programmazione triennale e strategica di Ateneo, su proposta del rettore; j) delibera in merito alla programmazione annuale e triennale del personale e ne da' attuazione, tenuto conto delle priorita' e dei criteri di sviluppo armonioso stabiliti dal senato accademico, compatibilmente con i vincoli di bilancio; k) delibera in materia di sanzioni disciplinari proposte dal collegio di disciplina, acquisito il parere del senato accademico; l) approva la proposta di chiamata dei docenti da parte dei dipartimenti, acquisito il parere del senato accademico; m) approva, in seduta congiunta con il senato accademico, e secondo quanto previsto dall'art. 51, ogni modifica di statuto; n) conferisce, su proposta del rettore, acquisito il parere del senato accademico, l'incarico di direttore generale; o) delibera l'ammontare di tutte le indennita' di carica; p) esercita tutte le altre attribuzioni che sono demandate a esso dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo. 3. Sono componenti del consiglio di amministrazione: a. il rettore con funzioni di presidente; b. due rappresentanti degli studenti eletti direttamente dal corpo studentesco nella sua interezza, compresi i dottorandi; c. due componenti esterni all'Ateneo, che non abbiano ricoperto ne' ricoprano ruoli al suo interno, di nazionalita' anche straniera, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale o documentata esperienza professionale e qualita' scientifica, designati dal senato accademico all'interno di una rosa di almeno dieci candidati proposti dagli Ordini degli ingegneri e degli architetti, dalle associazioni imprenditoriali, dalle Camere di commercio industria, agricoltura e artigianato del territorio, e dal consiglio degli studenti del Politecnico; d. quattro docenti dell'Ateneo, a tempo indeterminato, di comprovata competenza in campo gestionale o documentata esperienza professionale e qualita' scientifica, eletti da tutti i docenti del Politecnico; e. un componente del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario, di comprovata competenza in campo gestionale del Politecnico, eletto dal medesimo personale. Le proposte di candidatura per le posizioni di cui alle lettere d) ed e) sono preventivamente sottoposte al nucleo di valutazione per la verifica del possesso dei requisiti richiesti, sulla scorta di criteri predefiniti dal senato accademico con proprio regolamento. Ai fini della valutazione della componente di cui alla lettera e), il nucleo e' integrato dalla rappresentanza del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario in senato accademico. 4. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto del presidente. 5. Partecipano alle sedute, senza diritto di voto, il prorettore vicario e il direttore generale. 6. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni, fatta eccezione per la rappresentanza studentesca che dura in carica due anni. 7. La designazione delle componenti del consiglio di amministrazione dovra' garantire il rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne. 8. Ai componenti del consiglio di amministrazione puo' essere attribuita un'indennita' di carica. 9. Il consiglio di amministrazione e' costituito con decreto del rettore.