Art. 14. Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarita' della gestione amministrativo-contabile del Politecnico. 2. Il collegio e' composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, un effettivo e un supplente designati dal Ministero competente per l'universita' e la ricerca, un effettivo e un supplente designati dal Ministero competente per l'economia e le finanze; almeno due componenti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili. 3. Il collegio e' nominato con decreto del rettore, giusta deliberazione del consiglio di amministrazione assunta su proposta del rettore stesso. 4. I componenti del collegio durano in carica tre anni. 5. I componenti del collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.