(Allegato-art. 14)
                              Art. 14. 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo indipendente di
consulenza e di controllo interno sulla  regolarita'  della  gestione
amministrativo-contabile del Politecnico. 
    2. Il collegio e' composto da  tre  componenti  effettivi  e  due
supplenti, di cui un effettivo, con funzioni  di  presidente,  scelto
tra i magistrati amministrativi e  contabili  e  gli  avvocati  dello
Stato, un effettivo e un supplente designati dal Ministero competente
per l'universita' e la ricerca, un effettivo e un supplente designati
dal Ministero competente per l'economia  e  le  finanze;  almeno  due
componenti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili. 
    3. Il collegio  e'  nominato  con  decreto  del  rettore,  giusta
deliberazione del consiglio di amministrazione  assunta  su  proposta
del rettore stesso. 
    4. I componenti del collegio durano in carica tre anni. 
    5. I componenti del collegio possono partecipare,  senza  diritto
di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.