Art. 15. Nucleo di valutazione di Ateneo 1. Il nucleo di valutazione di Ateneo e' organo di valutazione interna delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione amministrativa. 2. Il nucleo e' composto da sette componenti compreso il coordinatore, nel rispetto delle norme in vigore. 3. Il nucleo assolve ai compiti a esso attribuiti dalle leggi e dai regolamenti, e, in particolare: a. valuta le attivita' di didattica, e specificatamente la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti; b. valuta l'attivita' di ricerca svolta dai dipartimenti; c. verifica la congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; d. svolge, in raccordo con I'ANVUR, le funzioni di organismo indipendente di valutazione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n 150; e. verifica, nel caso dei soggetti candidati di cui all'art. 13, comma 3, lettere d) ed e), il possesso dei profili di competenza richiesti. 4. Sono componenti del nucleo: a. uno studente eletto dal consiglio degli studenti in seno allo stesso; b. sei esperti in materia di valutazione, tra cui il coordinatore, di cui almeno quattro non dipendenti del Politecnico, in possesso di elevata qualificazione professionale e documentata qualita' scientifica, proposti dal rettore e nominati dal consiglio di amministrazione previo parere obbligatorio del senato accademico. 5. Almeno tre dei componenti del nucleo devono essere docenti, scelti in modo da assicurare la presenza delle tre macroaree scientifiche del Politecnico, cosi' come individuate nell'art. 12. I loro curricula sono resi pubblici sul sito istituzionale dell'Ateneo. 6. Il nucleo opera in piena autonomia e riferisce al rettore dell'attivita' svolta. L'Ateneo e' tenuto ad assicurare al nucleo un adeguato supporto in termini di risorse umane e strumentali, consentendo l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 7. Ai componenti del nucleo e' corrisposta un'indennita' di carica. 8. I componenti del nucleo durano in carica tre anni, a eccezione della rappresentanza studentesca che ha durata biennale. Il mandato e' rinnovabile una sola volta. 9. Il nucleo vigila affinche' i corsi di studio dell'Ateneo tengano conto delle valutazioni e delle proposte avanzate dal presidio di qualita' di Ateneo e dalle commissioni paritetiche.