(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
                   Nucleo di valutazione di Ateneo 
 
    1. Il nucleo di valutazione di Ateneo e'  organo  di  valutazione
interna delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi  di
sostegno al diritto allo studio e della gestione amministrativa. 
    2.  Il  nucleo  e'  composto  da  sette  componenti  compreso  il
coordinatore, nel rispetto delle norme in vigore. 
    3. Il nucleo assolve ai compiti a esso attribuiti dalle  leggi  e
dai regolamenti, e, in particolare: 
      a. valuta le attivita'  di  didattica,  e  specificatamente  la
qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli
indicatori     individuati     dalle     commissioni      paritetiche
docenti-studenti; 
      b. valuta l'attivita' di ricerca svolta dai dipartimenti; 
      c.  verifica  la  congruita'  del  curriculum   scientifico   o
professionale dei titolari  dei  contratti  di  insegnamento  di  cui
all'art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
      d. svolge, in raccordo con I'ANVUR, le  funzioni  di  organismo
indipendente di valutazione di cui al decreto legislativo 27  ottobre
2009, n 150; 
      e. verifica, nel caso dei soggetti candidati  di  cui  all'art.
13, comma 3, lettere d) ed e), il possesso dei profili di  competenza
richiesti. 
    4. Sono componenti del nucleo: 
      a. uno studente eletto dal consiglio  degli  studenti  in  seno
allo stesso; 
      b.  sei  esperti  in  materia  di  valutazione,  tra   cui   il
coordinatore, di cui almeno quattro non dipendenti  del  Politecnico,
in possesso di elevata  qualificazione  professionale  e  documentata
qualita' scientifica, proposti dal rettore e nominati  dal  consiglio
di amministrazione previo parere obbligatorio del senato accademico. 
    5. Almeno tre dei componenti del nucleo  devono  essere  docenti,
scelti  in  modo  da  assicurare  la  presenza  delle  tre  macroaree
scientifiche del Politecnico, cosi' come individuate nell'art. 12.  I
loro curricula sono resi pubblici sul sito istituzionale dell'Ateneo. 
    6. Il nucleo opera in piena  autonomia  e  riferisce  al  rettore
dell'attivita' svolta. L'Ateneo e' tenuto ad assicurare al nucleo  un
adeguato  supporto  in  termini  di  risorse  umane  e   strumentali,
consentendo l'accesso ai dati e  alle  informazioni  necessarie  allo
svolgimento dei propri  compiti,  nel  rispetto  della  normativa  in
materia di protezione dei dati personali. 
    7. Ai componenti  del  nucleo  e'  corrisposta  un'indennita'  di
carica. 
    8. I componenti del nucleo durano in carica tre anni, a eccezione
della rappresentanza studentesca che ha durata biennale.  Il  mandato
e' rinnovabile una sola volta. 
    9. Il nucleo vigila  affinche'  i  corsi  di  studio  dell'Ateneo
tengano  conto  delle  valutazioni  e  delle  proposte  avanzate  dal
presidio di qualita' di Ateneo e dalle commissioni paritetiche.