(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
                         Direttore generale 
 
    1.  Il  direttore  generale  e'  responsabile  della  complessiva
gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali, del
personale  dirigente,   tecnico,   amministrativo   e   bibliotecario
dell'Ateneo, nonche' della  legittimita',  dell'imparzialita',  della
trasparenza e del buon andamento dell'attivita' amministrativa.  Allo
stesso sono  affidati,  in  quanto  compatibili,  i  compiti  di  cui
all'art. 16, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    2. In particolare, il direttore generale: 
      a. svolge l'attivita' generale di direzione, di  coordinamento,
di controllo e  di  valutazione  del  personale  dirigente,  tecnico,
amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo, ed esercita  il  relativo
potere disciplinare; 
      b. cura l'attuazione degli indirizzi e dei  programmi  definiti
dagli organi di governo, anche sulla base di  specifici  progetti,  e
compie gli atti di gestione necessari; 
      c. presenta annualmente al senato accademico e al consiglio  di
amministrazione una relazione sull'attivita' svolta e  sui  risultati
raggiunti, nel  quadro  degli  obiettivi  definiti  dagli  organi  di
governo; 
      d. predispone il budget previsionale, il bilancio di  esercizio
e le relative relazioni tecniche,  sulla  base  della  programmazione
finanziaria e di riparto delle risorse, anche pluriennale. 
    3. L'incarico di direttore generale e' di tre anni,  rinnovabile,
ed e' conferito dal consiglio di  amministrazione,  su  proposta  del
rettore, acquisito il parere del senato accademico.  L'incarico  puo'
essere revocato prima della scadenza  naturale  nei  casi  e  con  le
modalita' previste dalla legge. 
    4. Il direttore generale e' scelto, mediante avviso pubblico, tra
personalita' di elevata  qualificazione  professionale  e  comprovata
esperienza  pluriennale  con  funzioni  dirigenziali,   e   gode   di
trattamento economico determinato in  conformita'  ai  criteri  e  ai
parametri  fissati  con   decreto   del   Ministro   competente   per
l'universita' e la ricerca, di concerto con  il  Ministro  competente
per l'economia e le  finanze.  Il  direttore  generale,  ove  sia  un
dipendente pubblico,  deve  essere  collocato  in  aspettativa  senza
assegni per tutta la durata dell'incarico. 
    5. Il direttore generale puo' nominare un vicario tra i dirigenti
o funzionari della categoria piu' elevata, che lo sostituisce in caso
di impedimento o assenza.