Art. 16. Direttore generale 1. Il direttore generale e' responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali, del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo, nonche' della legittimita', dell'imparzialita', della trasparenza e del buon andamento dell'attivita' amministrativa. Allo stesso sono affidati, in quanto compatibili, i compiti di cui all'art. 16, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. In particolare, il direttore generale: a. svolge l'attivita' generale di direzione, di coordinamento, di controllo e di valutazione del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo, ed esercita il relativo potere disciplinare; b. cura l'attuazione degli indirizzi e dei programmi definiti dagli organi di governo, anche sulla base di specifici progetti, e compie gli atti di gestione necessari; c. presenta annualmente al senato accademico e al consiglio di amministrazione una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati raggiunti, nel quadro degli obiettivi definiti dagli organi di governo; d. predispone il budget previsionale, il bilancio di esercizio e le relative relazioni tecniche, sulla base della programmazione finanziaria e di riparto delle risorse, anche pluriennale. 3. L'incarico di direttore generale e' di tre anni, rinnovabile, ed e' conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, acquisito il parere del senato accademico. L'incarico puo' essere revocato prima della scadenza naturale nei casi e con le modalita' previste dalla legge. 4. Il direttore generale e' scelto, mediante avviso pubblico, tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, e gode di trattamento economico determinato in conformita' ai criteri e ai parametri fissati con decreto del Ministro competente per l'universita' e la ricerca, di concerto con il Ministro competente per l'economia e le finanze. Il direttore generale, ove sia un dipendente pubblico, deve essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. 5. Il direttore generale puo' nominare un vicario tra i dirigenti o funzionari della categoria piu' elevata, che lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.