Art. 17. Collegio di disciplina 1. Il collegio di disciplina e' competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere parere conclusivo sulla proposta avanzata dal rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare. 2. Esso e' composto da tre professori di prima fascia, di cui uno presidente, due professori di seconda fascia e due ricercatori, tutti confermati e in regime di tempo pieno. L'elettorato attivo e' attribuito, secondo il principio della rappresentanza tra pari, rispettivamente ai professori ordinari, associati e ricercatori di ruolo in servizio presso il Politecnico. I componenti del Collegio sono eletti, a scrutinio segreto, previa emanazione di un avviso pubblico sul sito web di Ateneo per almeno quindici giorni e recante l'invito a manifestare la disponibilita' alla candidatura, rivolto ai professori e ricercatori, confermati e a tempo pieno, in servizio presso il Politecnico o in altri Atenei italiani. Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. In assenza di un numero sufficiente di candidati, il senato accademico, procede alla nomina, su proposta del rettore, dei professori e ricercatori necessari alla composizione dell'organo. I componenti sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito dal professore piu' anziano nel ruolo. A parita' di anzianita' nel ruolo prevale il piu' anziano di eta'. 3. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, esprimendosi unicamente con la presenza di componenti di qualifica almeno pari a quella del soggetto sottoposto al procedimento, nel rispetto del principio del contraddittorio. 4. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio, formulando motivata proposta. Se il procedimento disciplinare riguarda il rettore, il potere disciplinare e' in capo al decano dell'Ateneo. Ove il procedimento disciplinare interessi un componente dello stesso collegio, questi viene sospeso dalla carica fino al termine del procedimento e decade ove gli sia inflitta una sanzione. 5. Il collegio, uditi il rettore o un suo delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere, applica la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, in conformita' al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina. Il procedimento si estingue se la decisione di cui al comma precedente non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Tale termine e' sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine e', altresi', sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori; il rettore da' esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio. 6. La partecipazione al collegio non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi delle spese.