(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
                       Collegio di disciplina 
 
    1. Il collegio di disciplina e' competente  a  svolgere  la  fase
istruttoria  dei  procedimenti   disciplinari   nei   confronti   dei
professori e dei ricercatori e ad esprimere parere  conclusivo  sulla
proposta avanzata dal rettore, sia in relazione  alla  rilevanza  dei
fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione  da
irrogare. 
    2. Esso e' composto da tre professori di prima fascia, di cui uno
presidente, due professori di seconda fascia e due ricercatori, tutti
confermati e  in  regime  di  tempo  pieno.  L'elettorato  attivo  e'
attribuito, secondo  il  principio  della  rappresentanza  tra  pari,
rispettivamente ai professori ordinari, associati  e  ricercatori  di
ruolo in servizio presso il Politecnico. I  componenti  del  Collegio
sono eletti, a scrutinio segreto,  previa  emanazione  di  un  avviso
pubblico sul sito web di Ateneo per almeno quindici giorni e  recante
l'invito a manifestare la disponibilita' alla candidatura, rivolto ai
professori e ricercatori, confermati e a  tempo  pieno,  in  servizio
presso il Politecnico o in altri Atenei italiani. 
    Per ciascuna categoria di membri sono eletti  altrettanti  membri
supplenti che sostituiscono i titolari in caso di  impedimento  o  di
assenza. In assenza di un numero sufficiente di candidati, il  senato
accademico,  procede  alla  nomina,  su  proposta  del  rettore,  dei
professori e ricercatori necessari alla composizione dell'organo. 
    I componenti sono  nominati  con  decreto  rettorale,  durano  in
carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. 
    Il presidente, in caso di assenza o  impedimento,  e'  sostituito
dal professore piu' anziano nel ruolo. A parita'  di  anzianita'  nel
ruolo prevale il piu' anziano di eta'. 
    3. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra  pari,
esprimendosi unicamente con la presenza di  componenti  di  qualifica
almeno pari a quella del soggetto  sottoposto  al  procedimento,  nel
rispetto del principio del contraddittorio. 
    4. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al  Rettore  che,
per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione  di  una  sanzione
piu' grave della censura tra quelle previste dall'art. 87  del  testo
unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al  regio  decreto
31 agosto 1933, n.  1592,  entro  trenta  giorni  dal  momento  della
conoscenza dei fatti, trasmette  gli  atti  al  collegio,  formulando
motivata  proposta.  Se  il  procedimento  disciplinare  riguarda  il
rettore, il potere disciplinare e' in capo al decano dell'Ateneo. Ove
il procedimento disciplinare interessi  un  componente  dello  stesso
collegio, questi viene sospeso  dalla  carica  fino  al  termine  del
procedimento e decade ove gli sia inflitta una sanzione. 
    5. Il collegio, uditi il rettore o un suo  delegato,  nonche'  il
professore  o  il  ricercatore  sottoposto  ad  azione  disciplinare,
eventualmente assistito da un  difensore  di  fiducia,  entro  trenta
giorni esprime parere sulla proposta avanzata  dal  rettore,  sia  in
relazione alla rilevanza dei fatti  sul  piano  disciplinare  sia  in
relazione al tipo di sanzione da irrogare e  trasmette  gli  atti  al
consiglio di amministrazione. 
    Il consiglio di amministrazione, senza  la  rappresentanza  degli
studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere, applica  la
sanzione  ovvero  dispone  l'archiviazione   del   procedimento,   in
conformita' al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina. 
    Il procedimento si estingue se  la  decisione  di  cui  al  comma
precedente non intervenga nel termine  di  centottanta  giorni  dalla
data di avvio del procedimento stesso. Tale termine e'  sospeso  fino
alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero  del  consiglio
di amministrazione nel caso in  cui  siano  in  corso  le  operazioni
preordinate alla  formazione  dello  stesso  che  ne  impediscono  il
regolare funzionamento. Il termine e',  altresi',  sospeso,  per  non
piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in
relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio  ritenga  di  dover
acquisire ulteriori  atti  o  documenti  per  motivi  istruttori;  il
rettore  da'  esecuzione  alle  richieste  istruttorie  avanzate  dal
collegio. 
    6.  La  partecipazione   al   collegio   non   da'   luogo   alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o  rimborsi  delle
spese.