(Allegato-art. 18)
                              Art. 18. 
                      Consiglio degli studenti 
 
    1. Il consiglio degli studenti  esercita  funzioni  di  carattere
propositivo e consultivo  nei  confronti  degli  organi  centrali  di
governo  e  delle  strutture  del  Politecnico,  relativamente   alla
didattica e al diritto allo studio. 
    2. Il consiglio, in particolare: 
      a. propone regole generali per lo svolgimento  delle  attivita'
autogestite dagli studenti nei settori della cultura, dello  sport  e
del tempo libero,  per  le  quali  elabora  i  criteri  di  utilizzo,
delibera sull'impiego delle risorse destinate alle finalita'  di  cui
al decreto legislativo 29  marzo  2012,  n.  68,  ed  esprime  parere
obbligatorio sull'impiego  delle  risorse  destinate  da  altri  enti
pubblici ai servizi agli studenti; 
      b. concorre a predisporre strumenti atti a valutare  i  servizi
didattici e a formulare proposte in materia di  organizzazione  delle
attivita'  didattiche,  dei   servizi   didattici   complementari   o
integrativi e dei servizi di tutorato e di diritto allo studio; 
      c. promuove e attua rapporti nazionali e internazionali con  le
rappresentanze studentesche di altri Atenei; 
      d.  esprime  parere,  limitatamente  agli  argomenti   di   sua
competenza, sui regolamenti di cui all'art. 8, comma 3,  lettere  a),
b), d) ed f) nonche' su ogni altro regolamento inerente la didattica,
servizi agli studenti e diritto allo studio; 
      e. esprime parere in merito alla disciplina  degli  accessi  ai
corsi di studio; 
      f. esprime parere in merito  alla  programmazione  triennale  e
strategica, per quanto di competenza; 
      g. esprime parere sul budget previsionale, annuale e triennale,
previsti dalle norme vigenti, per quanto di sua competenza; 
      h. esprime parere  sui  provvedimenti  relativi  alle  tasse  e
contributi a carico degli studenti. 
    3. Il consiglio e' costituito  da  componenti  di  diritto  e  da
componenti elettivi. Sono componenti  di  diritto:  i  rappresentanti
degli studenti  in  seno  al  senato  accademico  e  ai  consigli  di
amministrazione del  Politecnico  e  dell'Agenzia  regionale  per  il
diritto allo studio nonche' alle giunte di dipartimento. Sono  membri
elettivi: i rappresentanti di ciascun corso di studio in  ragione  di
uno per i corsi di studio con un numero di iscritti fino a  mille,  e
due per i corsi di studio con  un  numero  di  iscritti  superiore  a
mille. Sono inoltre membri elettivi quattro studenti di dottorato  di
ricerca eletti dagli stessi. 
    4. Il consiglio viene rinnovato ogni due anni. 
    5. Il consiglio elegge, nel proprio seno, un presidente.