Art. 19. Comitato unico di garanzia 1. Il comitato unico di garanzia, istituito dal Politecnico ai sensi della legge 4 novembre 2010, n. 183, e' organo con compiti propositivi e consultivi e di verifica del miglioramento della qualita' complessiva del lavoro, anche per garantire un ambiente caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunita', di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione. 2. Il comitato predispone piani di azione per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro fra uomini e donne, collaborando con il consigliere nazionale di parita' al fine di proporre misure e azioni dirette a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, sull'orientamento sessuale, sull'origine etnica, sulla religione, sulle convinzioni personali e politiche, sulle condizioni di disabilita' e sull'eta'. Contribuisce inoltre all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro, migliorando l'efficienza delle prestazioni e individuando e proponendo iniziative necessarie a rimuovere eventuali discriminazioni nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro e nella retribuzione. 3. Il comitato e' formato da un numero di componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di rappresentanti eletti del personale, contrattualizzato e non, del Politecnico, integrato, per le sole materie di loro competenza, da un numero di studenti eletti pari al venti per cento del totale delle altre componenti, arrotondato all'intero pari superiore. Tutte le componenti elettive devono avere composizione paritetica di genere e i loro rappresentanti possono essere rinnovati una sola volta. 4. Il comitato elegge, nel proprio seno, un presidente. 5. Il consiglio di amministrazione e il senato accademico consultano il comitato prima di adottare atti di particolare rilevanza rispetto ai temi di cui al comma 1. 6. Il mandato di rappresentanza ha durata triennale fatta eccezione per la componente studentesca che ha durata biennale; ogni rappresentante puo' essere rinnovato una sola volta.