(Allegato-art. 19)
                              Art. 19. 
                     Comitato unico di garanzia 
 
    1. Il comitato unico di garanzia, istituito  dal  Politecnico  ai
sensi della legge 4 novembre 2010, n.  183,  e'  organo  con  compiti
propositivi e  consultivi  e  di  verifica  del  miglioramento  della
qualita' complessiva del lavoro,  anche  per  garantire  un  ambiente
caratterizzato dal rispetto dei principi  di  pari  opportunita',  di
benessere  organizzativo  e  dal  contrasto  di  qualsiasi  forma  di
discriminazione. 
    2.  Il  comitato  predispone  piani  di   azione   per   favorire
l'uguaglianza sostanziale sul lavoro fra uomini e donne, collaborando
con il consigliere nazionale di parita' al fine di proporre misure  e
azioni  dirette   a   prevenire   e   contrastare   ogni   forma   di
discriminazione  fondata  sul  sesso,   sull'orientamento   sessuale,
sull'origine etnica, sulla religione, sulle convinzioni  personali  e
politiche, sulle condizioni di disabilita' e sull'eta'.  Contribuisce
inoltre   all'ottimizzazione   della   produttivita'   del    lavoro,
migliorando  l'efficienza  delle   prestazioni   e   individuando   e
proponendo    iniziative    necessarie    a    rimuovere    eventuali
discriminazioni  nella  formazione  professionale,  nell'accesso   al
lavoro e nella retribuzione. 
    3. Il comitato e' formato da un numero  di  componenti  designati
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e  da  un
pari numero di rappresentanti eletti del personale, contrattualizzato
e non, del Politecnico,  integrato,  per  le  sole  materie  di  loro
competenza, da un numero di studenti eletti pari al venti  per  cento
del  totale  delle  altre  componenti,  arrotondato  all'intero  pari
superiore. Tutte le componenti  elettive  devono  avere  composizione
paritetica di genere e i loro rappresentanti possono essere rinnovati
una sola volta. 
    4. Il comitato elegge, nel proprio seno, un presidente. 
    5.  Il  consiglio  di  amministrazione  e  il  senato  accademico
consultano  il  comitato  prima  di  adottare  atti  di   particolare
rilevanza rispetto ai temi di cui al comma 1. 
    6.  Il  mandato  di  rappresentanza  ha  durata  triennale  fatta
eccezione per la componente studentesca che ha durata biennale;  ogni
rappresentante puo' essere rinnovato una sola volta.