Art. 20. Dipartimento 1. Il dipartimento e' la struttura cui afferiscono docenti appartenenti a piu' settori scientifico disciplinari omogenei, che coordina, attua e sviluppa, anche su piu' sedi e in collaborazione con altri enti, le attivita' di ricerca scientifica, didattiche e formative nonche' quelle rivolte all'esterno a esse correlate o accessorie. Di norma, i docenti di uno stesso settore scientifico-disciplinare afferiscono al medesimo dipartimento. 2. Il dipartimento promuove e coordina le attivita' di ricerca, garantendo a tutti gli afferenti l'utilizzo delle risorse, fatti salvi l'autonomia dei singoli docenti e il loro diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca. 3. Il dipartimento cura, anche in concorso con altri dipartimenti, evitando sovrapposizioni e ridondanze, l'organizzazione e svolgimento delle attivita' didattiche e formative. Assicura altresi' il supporto didattico, scientifico e logistico ai singoli docenti e ai corsi di studio e di dottorato di ricerca, nell'ambito delle proprie attivita', con il coordinamento, rispettivamente, delle scuole e della scuola di dottorato, ove costituite. 4. dipartimento ha autonomia decisionale nell'ambito delle risorse assegnate dall'Ateneo o acquisite da terzi, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240. 5. Sono organi del dipartimento: a. il direttore di dipartimento; b. il consiglio di dipartimento; c. la giunta di dipartimento; d. la commissione paritetica. 6. Ciascun docente afferisce a un solo dipartimento. Tutte le afferenze sono deliberate dal senato accademico, sentito il dipartimento, se gia' costituito. 7. Il dipartimento e' una struttura dotata di autonomia amministrativa e gestionale, cui il consiglio di amministrazione assegna personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, nonche' spazi, attrezzature e risorse finanziarie in ragione delle attivita' istituzionali svolte, nei limiti fissati dalle disposizioni dello statuto e dei regolamenti. 8. Il dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, puo' stipulare contratti con soggetti pubblici e privati, e puo' fornire prestazioni a terzi, nell'osservanza delle disposizioni dello statuto e dei regolamenti. 9. Il dipartimento puo' articolarsi in sezioni, per motivi di carattere scientifico o organizzativo e secondo le modalita' definite dal proprio regolamento di funzionamento. Tali sezioni non hanno autonomia amministrativa. 10. A ciascun dipartimento e' assegnato un responsabile dei servizi amministrativi.