(Allegato-art. 20)
                              Art. 20. 
                            Dipartimento 
 
    1. Il  dipartimento  e'  la  struttura  cui  afferiscono  docenti
appartenenti a piu' settori scientifico  disciplinari  omogenei,  che
coordina, attua e sviluppa, anche su piu' sedi  e  in  collaborazione
con altri enti, le attivita' di  ricerca  scientifica,  didattiche  e
formative nonche' quelle  rivolte  all'esterno  a  esse  correlate  o
accessorie.   Di   norma,   i   docenti   di   uno   stesso   settore
scientifico-disciplinare afferiscono al medesimo dipartimento. 
    2. Il dipartimento promuove e coordina le attivita'  di  ricerca,
garantendo a tutti gli  afferenti  l'utilizzo  delle  risorse,  fatti
salvi l'autonomia dei singoli docenti e il loro diritto  di  accedere
direttamente ai finanziamenti per la ricerca. 
    3.  Il  dipartimento  cura,   anche   in   concorso   con   altri
dipartimenti, evitando sovrapposizioni e ridondanze, l'organizzazione
e  svolgimento  delle  attivita'  didattiche  e  formative.  Assicura
altresi' il supporto didattico, scientifico e  logistico  ai  singoli
docenti e ai corsi di studio e di dottorato di  ricerca,  nell'ambito
delle proprie attivita', con il coordinamento, rispettivamente, delle
scuole e della scuola di dottorato, ove costituite. 
    4.  dipartimento  ha  autonomia  decisionale  nell'ambito   delle
risorse assegnate dall'Ateneo o acquisite da terzi, nel rispetto  dei
principi contabili relativi al bilancio unico di cui  alla  legge  30
dicembre 2010, n. 240. 
    5. Sono organi del dipartimento: 
      a. il direttore di dipartimento; 
      b. il consiglio di dipartimento; 
      c. la giunta di dipartimento; 
      d. la commissione paritetica. 
    6. Ciascun docente afferisce a un  solo  dipartimento.  Tutte  le
afferenze  sono  deliberate  dal  senato   accademico,   sentito   il
dipartimento, se gia' costituito. 
    7.  Il  dipartimento  e'  una  struttura  dotata   di   autonomia
amministrativa e gestionale,  cui  il  consiglio  di  amministrazione
assegna personale tecnico, amministrativo  e  bibliotecario,  nonche'
spazi, attrezzature e risorse finanziarie in ragione delle  attivita'
istituzionali svolte, nei limiti  fissati  dalle  disposizioni  dello
statuto e dei regolamenti. 
    8. Il dipartimento, nel rispetto dei propri  fini  istituzionali,
puo' stipulare contratti con soggetti  pubblici  e  privati,  e  puo'
fornire prestazioni a terzi, nell'osservanza delle disposizioni dello
statuto e dei regolamenti. 
    9. Il dipartimento puo' articolarsi in  sezioni,  per  motivi  di
carattere scientifico o organizzativo e secondo le modalita' definite
dal proprio regolamento di  funzionamento.  Tali  sezioni  non  hanno
autonomia amministrativa. 
    10. A ciascun  dipartimento  e'  assegnato  un  responsabile  dei
servizi amministrativi.