(Allegato-art. 21)
                              Art. 21. 
           Costituzione e disattivazione del dipartimento 
 
    1.  Il  dipartimento  e'  costituito  se  vi  afferiscono  almeno
trentotto docenti, di cui almeno trentacinque a tempo indeterminato e
ricercatori di cui  all'art.  24,  comma  3,  lettera  b),  legge  30
dicembre 2010, n. 240. 
    2. Il dipartimento che abbia un numero  di  docenti  inferiore  a
trentacinque  alla  data  del  primo  ottobre  di  ogni  anno,  viene
disattivato in accordo con le norme vigenti. 
    3. La  costituzione  e  la  disattivazione  del  dipartimento  e'
deliberata dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato
accademico, secondo le procedure indicate dal regolamento di Ateneo.