Art. 21. Costituzione e disattivazione del dipartimento 1. Il dipartimento e' costituito se vi afferiscono almeno trentotto docenti, di cui almeno trentacinque a tempo indeterminato e ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240. 2. Il dipartimento che abbia un numero di docenti inferiore a trentacinque alla data del primo ottobre di ogni anno, viene disattivato in accordo con le norme vigenti. 3. La costituzione e la disattivazione del dipartimento e' deliberata dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, secondo le procedure indicate dal regolamento di Ateneo.