(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
                      Direttore di dipartimento 
 
    l. Il direttore  di  dipartimento  e'  eletto  dal  consiglio  di
dipartimento tra i professori  ordinari  a  esso  afferenti.  Qualora
nelle prime due tornate elettorali non venga eletto alcun  candidato,
l'elettorato passivo e' esteso ai professori associati. Il  direttore
resta in carica tre anni accademici. Le modalita'  di  elezione  sono
stabilite dal regolamento elettorale. 
    2. Al direttore puo' essere attribuita un'indennita' di carica. 
    3. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento ed esercita
funzioni di iniziativa e di promozione delle attivita' istituzionali. 
    4. Il direttore, in particolare: 
      a. convoca e presiede l'adunanza del consiglio e della giunta e
da' esecuzione alle relative deliberazioni; 
      b. adotta, in caso di necessita' e di indifferibile urgenza,  i
provvedimenti  amministrativi  di   competenza   del   consiglio   di
dipartimento,  portandoli  a  ratifica  nell'adunanza  del  consiglio
immediatamente successiva; 
      c. assicura l'osservanza  delle  leggi,  dello  statuto  e  dei
regolamenti, e cura i rapporti con gli organi accademici; 
      d. vigila sulle attivita' didattiche e  di  ricerca  che  fanno
capo al dipartimento e sull'assolvimento da  parte  dei  docenti  dei
compiti stabiliti dalla normativa vigente; 
      e. cura la gestione dei beni inventariati, in qualita' di  loro
consegnatario, dei locali e dei servizi di  dipartimento  in  base  a
criteri di funzionalita', efficienza ed economicita'; 
      f. e' responsabile della gestione delle risorse  finanziarie  e
strumentali assegnate e,  coadiuvato  dal  responsabile  dei  servizi
amministrativi, e' responsabile dell'organizzazione  del  lavoro  del
personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, e ne assicura  una
corretta   gestione    secondo    principi    di    professionalita',
responsabilita' e merito, con le competenze attribuite  dalle  norme,
dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo; 
      g.   adotta,   coadiuvato   dal   responsabile   dei    servizi
amministrativi, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili
del dipartimento; 
      h. autorizza preventivamente le  missioni  dei  docenti  e  del
personale tecnico, amministrativo e bibliotecario; 
      i. sottoscrive i contratti di diritto privato e le richieste di
finanziamento di propria competenza; 
      j. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono  conferite
dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo. 
    5. E' compito inoltre del direttore, coadiuvato  dalla  giunta  e
con il supporto del responsabile dei servizi amministrativi: 
      a. elaborare la proposta di budget annuale  e  pluriennale  del
dipartimento; 
      b. predisporre  le  richieste  di  assegnazione  del  personale
tecnico, amministrativo e bibliotecario; 
      c. promuovere le azioni opportune per il reperimento di risorse
aggiuntive per le attivita' del  dipartimento,  anche  attraverso  la
stipula di convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati. 
    6. Il direttore designa  il  proprio  vicario  tra  i  professori
afferenti al dipartimento, che lo sostituisce in caso di assenza o di
impedimento. 
    7. Il direttore puo' delegare parte delle sue funzioni a  docenti
afferenti al dipartimento. Di tale delega e'  data  comunicazione  al
consiglio e al rettore.