Art. 22. Direttore di dipartimento l. Il direttore di dipartimento e' eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori ordinari a esso afferenti. Qualora nelle prime due tornate elettorali non venga eletto alcun candidato, l'elettorato passivo e' esteso ai professori associati. Il direttore resta in carica tre anni accademici. Le modalita' di elezione sono stabilite dal regolamento elettorale. 2. Al direttore puo' essere attribuita un'indennita' di carica. 3. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione delle attivita' istituzionali. 4. Il direttore, in particolare: a. convoca e presiede l'adunanza del consiglio e della giunta e da' esecuzione alle relative deliberazioni; b. adotta, in caso di necessita' e di indifferibile urgenza, i provvedimenti amministrativi di competenza del consiglio di dipartimento, portandoli a ratifica nell'adunanza del consiglio immediatamente successiva; c. assicura l'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti, e cura i rapporti con gli organi accademici; d. vigila sulle attivita' didattiche e di ricerca che fanno capo al dipartimento e sull'assolvimento da parte dei docenti dei compiti stabiliti dalla normativa vigente; e. cura la gestione dei beni inventariati, in qualita' di loro consegnatario, dei locali e dei servizi di dipartimento in base a criteri di funzionalita', efficienza ed economicita'; f. e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate e, coadiuvato dal responsabile dei servizi amministrativi, e' responsabile dell'organizzazione del lavoro del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, e ne assicura una corretta gestione secondo principi di professionalita', responsabilita' e merito, con le competenze attribuite dalle norme, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo; g. adotta, coadiuvato dal responsabile dei servizi amministrativi, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del dipartimento; h. autorizza preventivamente le missioni dei docenti e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario; i. sottoscrive i contratti di diritto privato e le richieste di finanziamento di propria competenza; j. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo. 5. E' compito inoltre del direttore, coadiuvato dalla giunta e con il supporto del responsabile dei servizi amministrativi: a. elaborare la proposta di budget annuale e pluriennale del dipartimento; b. predisporre le richieste di assegnazione del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario; c. promuovere le azioni opportune per il reperimento di risorse aggiuntive per le attivita' del dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati. 6. Il direttore designa il proprio vicario tra i professori afferenti al dipartimento, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. 7. Il direttore puo' delegare parte delle sue funzioni a docenti afferenti al dipartimento. Di tale delega e' data comunicazione al consiglio e al rettore.