(Allegato-art. 23)
                              Art. 23. 
                      Consiglio di dipartimento 
 
    1. Il consiglio di dipartimento  e'  l'organo  di  indirizzo,  di
programmazione e di coordinamento delle attivita' del dipartimento. 
    2.  Il  consiglio  di  dipartimento  e'  costituito  dai  docenti
afferenti  al   dipartimento   e   dal   responsabile   dei   servizi
amministrativi. 
    3. Fanno inoltre parte del consiglio: 
      a.   due   rappresentanti   eletti   dal   personale   tecnico,
amministrativo  e  bibliotecario  del  dipartimento;  qualora   detto
personale superi le dieci unita', si  aggiungera'  un  rappresentante
per ogni cinque oltre i primi dieci; 
      b. due rappresentanti eletti dai dottorandi e dai  titolari  di
assegni di ricerca afferenti al dipartimento,  riuniti  in  un  unico
corpo elettorale; 
      c. una rappresentanza degli studenti non  di  dottorato,  nella
misura del venti per cento arrotondato per  eccesso  del  totale  dei
docenti afferenti al dipartimento. Tale rappresentanza e' chiamata  a
deliberare solo sugli argomenti di cui al comma 8,  lettere  b),  d),
h), i), n), p), t), u), v), w), x), y), z) e q)  -  quest'ultima  per
gli aspetti di  interesse  degli  studenti,  nonche'  su  ogni  altro
argomento che coinvolga direttamente gli studenti. 
    4. La durata del mandato delle rappresentanze di cui al comma  3,
lettera a), e' pari a quella del direttore  di  dipartimento;  quella
delle rappresentanze di cui al comma 3, lettere b) e c) e' biennale. 
    5. I  corpi  elettorali  e  le  modalita'  per  l'elezione  delle
rappresentanze di cui al comma 3 sono  disciplinate  dal  regolamento
elettorale. 
    6. Le rappresentanze di cui al comma 3 concorrono alla formazione
del quorum strutturale solo se presenti alle sedute. 
    7. Su proposta del direttore, alle riunioni del consiglio possono
partecipare, senza diritto di voto, un componente del centro  servizi
di Ateneo e il  responsabile  della  segreteria  studenti  o  un  suo
delegato, nonche' altri soggetti esterni,  in  grado  di  offrire  un
contributo sugli argomenti all'ordine del giorno. 
    8. Il consiglio di dipartimento, in particolare: 
      a. promuove e coordina le attivita' di  ricerca,  garantendo  a
tutti gli afferenti l'utilizzo delle risorse disponibili; 
      b. propone, anche in collaborazione con  altri  dipartimenti  o
con altri Atenei, l'istituzione di corsi  di  dottorato  di  ricerca,
designando coordinatore e componenti  del  collegio  dei  docenti,  e
fornendo loro supporto didattico, scientifico e logistico; 
      c.  programma  e  definisce   l'utilizzazione   delle   risorse
disponibili, rendendo possibile l'attivita' di ricerca e  un'efficace
offerta didattica  e  formativa,  con  un  razionale  ed  equilibrato
impiego dei docenti; 
      d. assegna ai docenti i carichi didattici, i compiti  didattici
e di tutorato; 
      e. avanza richiesta di nuovi posti in organico di docenti e del
personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, in coerenza con la
programmazione strategica dell'Ateneo, con riferimento alle  esigenze
didattiche e di ricerca di  propria  competenza;  ove  docenti  dello
stesso  settore  scientifico-disciplinare   afferiscano   a   diversi
dipartimenti, le richieste per il settore sono  concordate  tra  tali
dipartimenti   e   congiuntamente   indirizzate   al   consiglio   di
amministrazione; 
      f.  propone  l'attivazione  delle  procedure  concorsuali   dei
professori di ruolo e  dei  ricercatori,  nell'ambito  delle  risorse
disponibili; 
      g. formula le proposte di chiamata dei docenti; 
      h.  esprime  parere  sulla  richiesta  dei  docenti   afferenti
svolgere attivita' didattiche o di ricerca presso altri Atenei; 
      i. esprime parere in merito alla  possibilita'  per  i  docenti
afferenti di  svolgere  attivita'  didattiche  o  di  ricerca  presso
istituzioni di ricerca straniere e di fruire di periodi di  esclusiva
attivita' di ricerca; 
      j.  programma  l'utilizzazione  dei  fondi  assegnati  per   il
perseguimento dei fini istituzionali; 
      k. definisce e attua il programma pluriennale della ricerca,  e
lo aggiorna annualmente nel rispetto degli obiettivi  definiti  dalla
programmazione strategica di Ateneo; 
      l.  promuove  rapporti  con  soggetti   pubblici   e   privati,
autorizzando la stipulazione di contratti e partecipando  a  bandi  e
avvisi, nel rispetto dello statuto e dei regolamenti di Ateneo; 
      m. esprime parere sull'afferenza di nuovi docenti, in  coerenza
con il progetto culturale del dipartimento; 
      n. propone attivita' formative post lauream, anche in  concorso
con altri dipartimenti, strutture o Atenei; 
      o. definisce la  struttura  organizzativa  del  dipartimento  e
delle sue eventuali sezioni; 
      p. propone, d'intesa con altri  dipartimenti,  la  costituzione
delle scuole; 
      q. approva  il  budget  preventivo  annuale  e  pluriennale,  e
verifica i risultati di consuntivo; 
      r. approva le spese, nei limiti  fissati  dal  regolamento  per
l'amministrazione e la contabilita'; 
      s. approva gli atti negoziali  e  l'accettazione  di  eventuali
liberalita'; 
      t.   procede   annualmente   alla   programmazione   didattica,
proponendo gli ordinamenti e  i  regolamenti  dei  corsi  di  studio,
sentita a  fini  di  coordinamento  la  Scuola  interessata,  qualora
istituita,  e  in  particolare  propone  l'attivazione,  modifica   o
soppressione dei medesimi corsi e dei relativi insegnamenti; 
      u. delibera, nell'ambito della relativa  dotazione  finanziaria
assegnata,  il  conferimento  di  incarichi  di  insegnamento  e   di
attivita' didattiche anche integrative, in accordo con il regolamento
di Ateneo recante disposizioni in materia; 
      v. su proposta del consiglio di  corso  di  studio,  approva  i
piani di studio individuali degli studenti; 
      w. su proposta del consiglio di corso  di  studio,  delibera  e
gestisce  le  attivita'  didattiche  che  attengono  a   cooperazioni
nazionali e  internazionali  anche  nell'ambito  di  accordi  quadro,
nonche' convalida l'attivita' didattica di  studenti  nell'ambito  di
cooperazioni internazionali; 
      x. su proposta del consiglio di  corso  di  studio,  fissa  gli
obblighi degli studenti che provengano da altra sede o da altro corso
di studio e convalida i titoli di studio conseguiti all'estero; 
      y.  di  concerto  con  le   strutture   didattiche,   organizza
l'attivita'  di  tutorato  alla  pari,  nell'ambito   delle   risorse
assegnate; 
      z. propone agli organi competenti la disciplina  degli  accessi
ai corsi di studio; 
      aa. esercita tutte le altre attribuzioni a esso demandate dalle
norme vigenti.