Art. 23. Consiglio di dipartimento 1. Il consiglio di dipartimento e' l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attivita' del dipartimento. 2. Il consiglio di dipartimento e' costituito dai docenti afferenti al dipartimento e dal responsabile dei servizi amministrativi. 3. Fanno inoltre parte del consiglio: a. due rappresentanti eletti dal personale tecnico, amministrativo e bibliotecario del dipartimento; qualora detto personale superi le dieci unita', si aggiungera' un rappresentante per ogni cinque oltre i primi dieci; b. due rappresentanti eletti dai dottorandi e dai titolari di assegni di ricerca afferenti al dipartimento, riuniti in un unico corpo elettorale; c. una rappresentanza degli studenti non di dottorato, nella misura del venti per cento arrotondato per eccesso del totale dei docenti afferenti al dipartimento. Tale rappresentanza e' chiamata a deliberare solo sugli argomenti di cui al comma 8, lettere b), d), h), i), n), p), t), u), v), w), x), y), z) e q) - quest'ultima per gli aspetti di interesse degli studenti, nonche' su ogni altro argomento che coinvolga direttamente gli studenti. 4. La durata del mandato delle rappresentanze di cui al comma 3, lettera a), e' pari a quella del direttore di dipartimento; quella delle rappresentanze di cui al comma 3, lettere b) e c) e' biennale. 5. I corpi elettorali e le modalita' per l'elezione delle rappresentanze di cui al comma 3 sono disciplinate dal regolamento elettorale. 6. Le rappresentanze di cui al comma 3 concorrono alla formazione del quorum strutturale solo se presenti alle sedute. 7. Su proposta del direttore, alle riunioni del consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, un componente del centro servizi di Ateneo e il responsabile della segreteria studenti o un suo delegato, nonche' altri soggetti esterni, in grado di offrire un contributo sugli argomenti all'ordine del giorno. 8. Il consiglio di dipartimento, in particolare: a. promuove e coordina le attivita' di ricerca, garantendo a tutti gli afferenti l'utilizzo delle risorse disponibili; b. propone, anche in collaborazione con altri dipartimenti o con altri Atenei, l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca, designando coordinatore e componenti del collegio dei docenti, e fornendo loro supporto didattico, scientifico e logistico; c. programma e definisce l'utilizzazione delle risorse disponibili, rendendo possibile l'attivita' di ricerca e un'efficace offerta didattica e formativa, con un razionale ed equilibrato impiego dei docenti; d. assegna ai docenti i carichi didattici, i compiti didattici e di tutorato; e. avanza richiesta di nuovi posti in organico di docenti e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, in coerenza con la programmazione strategica dell'Ateneo, con riferimento alle esigenze didattiche e di ricerca di propria competenza; ove docenti dello stesso settore scientifico-disciplinare afferiscano a diversi dipartimenti, le richieste per il settore sono concordate tra tali dipartimenti e congiuntamente indirizzate al consiglio di amministrazione; f. propone l'attivazione delle procedure concorsuali dei professori di ruolo e dei ricercatori, nell'ambito delle risorse disponibili; g. formula le proposte di chiamata dei docenti; h. esprime parere sulla richiesta dei docenti afferenti svolgere attivita' didattiche o di ricerca presso altri Atenei; i. esprime parere in merito alla possibilita' per i docenti afferenti di svolgere attivita' didattiche o di ricerca presso istituzioni di ricerca straniere e di fruire di periodi di esclusiva attivita' di ricerca; j. programma l'utilizzazione dei fondi assegnati per il perseguimento dei fini istituzionali; k. definisce e attua il programma pluriennale della ricerca, e lo aggiorna annualmente nel rispetto degli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo; l. promuove rapporti con soggetti pubblici e privati, autorizzando la stipulazione di contratti e partecipando a bandi e avvisi, nel rispetto dello statuto e dei regolamenti di Ateneo; m. esprime parere sull'afferenza di nuovi docenti, in coerenza con il progetto culturale del dipartimento; n. propone attivita' formative post lauream, anche in concorso con altri dipartimenti, strutture o Atenei; o. definisce la struttura organizzativa del dipartimento e delle sue eventuali sezioni; p. propone, d'intesa con altri dipartimenti, la costituzione delle scuole; q. approva il budget preventivo annuale e pluriennale, e verifica i risultati di consuntivo; r. approva le spese, nei limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione e la contabilita'; s. approva gli atti negoziali e l'accettazione di eventuali liberalita'; t. procede annualmente alla programmazione didattica, proponendo gli ordinamenti e i regolamenti dei corsi di studio, sentita a fini di coordinamento la Scuola interessata, qualora istituita, e in particolare propone l'attivazione, modifica o soppressione dei medesimi corsi e dei relativi insegnamenti; u. delibera, nell'ambito della relativa dotazione finanziaria assegnata, il conferimento di incarichi di insegnamento e di attivita' didattiche anche integrative, in accordo con il regolamento di Ateneo recante disposizioni in materia; v. su proposta del consiglio di corso di studio, approva i piani di studio individuali degli studenti; w. su proposta del consiglio di corso di studio, delibera e gestisce le attivita' didattiche che attengono a cooperazioni nazionali e internazionali anche nell'ambito di accordi quadro, nonche' convalida l'attivita' didattica di studenti nell'ambito di cooperazioni internazionali; x. su proposta del consiglio di corso di studio, fissa gli obblighi degli studenti che provengano da altra sede o da altro corso di studio e convalida i titoli di studio conseguiti all'estero; y. di concerto con le strutture didattiche, organizza l'attivita' di tutorato alla pari, nell'ambito delle risorse assegnate; z. propone agli organi competenti la disciplina degli accessi ai corsi di studio; aa. esercita tutte le altre attribuzioni a esso demandate dalle norme vigenti.