(Allegato-art. 24)
                              Art. 24. 
                       Giunta di dipartimento 
 
    1.  La  giunta  di  dipartimento  e'  l'organo  che  coadiuva  il
direttore nell'esercizio delle sue funzioni, in particolare per: 
      a. l'istruttoria delle pratiche di competenza del consiglio  di
dipartimento; 
      b. l'attuazione delle delibere del consiglio di dipartimento; 
      c. la gestione complessiva del dipartimento. 
    2. La giunta e' composta dal  direttore,  dal  vicario  con  voto
consultivo, da tre rappresentanti per ogni fascia di docenza,  da  un
rappresentante del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario,
da due  rappresentanti  degli  studenti,  da  un  rappresentante  dei
dottorandi e titolari di assegni di ricerca e  dal  Responsabile  dei
servizi amministrativi. 
    3. Le rappresentanze sono elette dalle rispettive  componenti  in
seno al consiglio di dipartimento, e hanno la stessa durata. 
    4. Il mandato della giunta coincide con quello del direttore. 
    5.  Per  specifiche  questioni,  su  delega  del   consiglio   di
dipartimento, la giunta puo' anche assumere funzioni deliberanti. 
    6. La giunta esercita inoltre tutte le attribuzioni  che  sono  a
essa demandate dalle norme vigenti, dallo statuto e  dai  regolamenti
di Ateneo.