Art. 24. Giunta di dipartimento 1. La giunta di dipartimento e' l'organo che coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni, in particolare per: a. l'istruttoria delle pratiche di competenza del consiglio di dipartimento; b. l'attuazione delle delibere del consiglio di dipartimento; c. la gestione complessiva del dipartimento. 2. La giunta e' composta dal direttore, dal vicario con voto consultivo, da tre rappresentanti per ogni fascia di docenza, da un rappresentante del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, da due rappresentanti degli studenti, da un rappresentante dei dottorandi e titolari di assegni di ricerca e dal Responsabile dei servizi amministrativi. 3. Le rappresentanze sono elette dalle rispettive componenti in seno al consiglio di dipartimento, e hanno la stessa durata. 4. Il mandato della giunta coincide con quello del direttore. 5. Per specifiche questioni, su delega del consiglio di dipartimento, la giunta puo' anche assumere funzioni deliberanti. 6. La giunta esercita inoltre tutte le attribuzioni che sono a essa demandate dalle norme vigenti, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.