(Allegato-art. 26)
                              Art. 26. 
                       Commissione paritetica 
 
    1. La Commissione paritetica e' composta da: 
      a. direttore del dipartimento; 
      b. quattro docenti designati dal consiglio di dipartimento; 
      c. cinque rappresentanti degli  studenti  eletti  da  e  tra  i
rappresentanti degli studenti nel medesimo consiglio. 
    2. Le funzioni di presidente  e  di  vicepresidente  sono  svolte
rispettivamente dal direttore di dipartimento e da uno studente. 
    3. La commissione, in particolare: 
      a) svolge attivita' di monitoraggio  dell'offerta  formativa  e
della qualita' della didattica  nonche'  dell'attivita'  di  servizio
agli studenti da parte dei docenti, e ne individua gli indicatori per
la valutazione dei risultati; 
      b) formula pareri e proposte sull'attivazione e la soppressione
di corsi di studio; 
      c) esprime parere circa la  compatibilita'  tra  gli  obiettivi
formativi di  ogni  corso  di  studio  e  i  crediti  assegnati  alle
attivita' formative previste. 
    4.  La  commissione  redige  con  frequenza  almeno  annuale  una
relazione  sulle  attivita'  svolte,  nella  quale   possono   essere
formulate proposte di interventi, predisposte anche sulla base  delle
carenze e degli inconvenienti eventualmente riscontrati. I  risultati
dei questionari di valutazione, parte integrante della relazione,  in
formato digitale, sono resi disponibili pubblicamente al  termine  di
ogni periodo didattico sul  sito  del  Politecnico,  dettagliati  per
docente, disciplina e corso di  insegnamento.  La  relazione  di  cui
sopra e' oggetto di esame  in  uno  specifico  punto  all'ordine  del
giorno di una seduta del consiglio del dipartimento e  della  Scuola,
ove costituita, ed e' altresi' trasmessa al Nucleo di valutazione  di
Ateneo. 
    5. La durata, le procedure per l'elezione o la  designazione  dei
componenti e le norme generali  di  funzionamento  della  commissione
sono precisate in apposito regolamento. 
    6. I risultati della valutazione di ciascun docente devono essere
tenuti in considerazione dalla struttura didattica competente ai fini
dell'attribuzione  di  incarichi  di  insegnamento  o  per  attivita'
didattiche, anche integrative, e per l'affidamento  di  contratti  di
docenza e di carichi didattici aggiuntivi.