(Allegato-art. 27)
                              Art. 27. 
               Dipartimenti e centri interuniversitari 
 
    1. Il Politecnico, unitamente ad altri Atenei, puo' dare  origine
a  dipartimenti  e  centri  interuniversitari,  che   possono   avere
autonomia  amministrativa  e  gestionale  e  che  sono  articolati  e
regolati da apposite convenzioni.