Art. 28. Centri interdipartimentali 1. I dipartimenti possono proporre al consiglio di amministrazione la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca e/o di servizio al territorio. 2 Il consiglio di amministrazione delibera, previo parere del senato accademico, l'istituzione, la modifica e la soppressione dei centri interdipartimentali, sulla base delle proposte dei dipartimenti interessati. 3. I centri interdipartimentali possono essere dotati di autonomia amministrativa e gestionale.