(Allegato-art. 28)
                              Art. 28. 
                     Centri interdipartimentali 
 
    1.   I   dipartimenti   possono   proporre   al   consiglio    di
amministrazione la  costituzione  di  centri  interdipartimentali  di
ricerca e/o di servizio al territorio. 
    2 Il consiglio di amministrazione  delibera,  previo  parere  del
senato accademico, l'istituzione, la modifica e la  soppressione  dei
centri   interdipartimentali,   sulla   base   delle   proposte   dei
dipartimenti interessati. 
    3.  I  centri  interdipartimentali  possono  essere   dotati   di
autonomia amministrativa e gestionale.