(Allegato-art. 29)
                              Art. 29. 
                               Scuola 
 
    1. E' consentita la costituzione di  strutture  di  raccordo,  ai
sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c), legge 30  dicembre  2010,  n.
240,   aventi   denominazione   di   Scuola,    con    funzioni    di
razionalizzazione e coordinamento delle attivita' didattiche  erogate
da due o piu' dipartimenti e di gestione dei servizi comuni. 
    2. L'elenco dei corsi  di  studio  afferenti  a  ogni  scuola  e'
contenuto nel regolamento didattico di Ateneo. 
    3. Sono organi della scuola: 
      a. il direttore della scuola; 
      b. il consiglio della scuola. 
    4. Il senato accademico delibera l'istituzione  della  scuola  su
proposta di uno o piu' dipartimenti e  ne  propone  l'attivazione  al
consiglio di amministrazione, in coerenza con le norme vigenti. 
    5.  Il  regolamento   didattico   definisce   le   modalita'   di
costituzione  della  scuola  e  la  soglia  minima   e   congrua   di
insegnamenti che un Dipartimento deve assicurare per farne parte. 
    6. La Scuola non ha autonomia di spesa.