Art. 29. Scuola 1. E' consentita la costituzione di strutture di raccordo, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c), legge 30 dicembre 2010, n. 240, aventi denominazione di Scuola, con funzioni di razionalizzazione e coordinamento delle attivita' didattiche erogate da due o piu' dipartimenti e di gestione dei servizi comuni. 2. L'elenco dei corsi di studio afferenti a ogni scuola e' contenuto nel regolamento didattico di Ateneo. 3. Sono organi della scuola: a. il direttore della scuola; b. il consiglio della scuola. 4. Il senato accademico delibera l'istituzione della scuola su proposta di uno o piu' dipartimenti e ne propone l'attivazione al consiglio di amministrazione, in coerenza con le norme vigenti. 5. Il regolamento didattico definisce le modalita' di costituzione della scuola e la soglia minima e congrua di insegnamenti che un Dipartimento deve assicurare per farne parte. 6. La Scuola non ha autonomia di spesa.