Art. 3. Liberta' di ricerca e insegnamento 1. Il Politecnico garantisce la liberta' di ricerca dei singoli docenti e l'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. 2. Il Politecnico garantisce la liberta' di insegnamento dei singoli docenti e l'autonomia delle strutture didattiche, nel rispetto degli obiettivi formativi e di qualita' della didattica fissati dai regolamenti e dagli organi di Ateneo. 3. Il Politecnico assicura il coordinamento tra programmi di ricerca e attivita' formative. Le attivita' formative sono elaborate dalla comunita' scientifica di riferimento, mirando a ottenere efficienza ed efficacia di tali attivita', anche promuovendo la sperimentazione di modalita' innovative di fruizione della didattica. Il Politecnico si impegna ad adeguare l'offerta didattica e i profili formativi all'evoluzione delle figure professionali, del mercato del lavoro e delle esigenze della societa'. A tal fine esso si puo' avvalere anche della collaborazione di organizzazioni professionali, datoriali e sindacali e di altri soggetti pubblici e privati.