(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
                 Liberta' di ricerca e insegnamento 
 
    1. Il Politecnico garantisce la liberta' di ricerca  dei  singoli
docenti e l'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. 
    2. Il Politecnico garantisce  la  liberta'  di  insegnamento  dei
singoli  docenti  e  l'autonomia  delle  strutture  didattiche,   nel
rispetto degli obiettivi formativi  e  di  qualita'  della  didattica
fissati dai regolamenti e dagli organi di Ateneo. 
    3. Il Politecnico assicura  il  coordinamento  tra  programmi  di
ricerca e attivita' formative. Le attivita' formative sono  elaborate
dalla  comunita'  scientifica  di  riferimento,  mirando  a  ottenere
efficienza ed efficacia  di  tali  attivita',  anche  promuovendo  la
sperimentazione di modalita' innovative di fruizione della didattica.
Il Politecnico si impegna ad adeguare l'offerta didattica e i profili
formativi all'evoluzione delle figure professionali, del mercato  del
lavoro e delle esigenze della societa'.  A  tal  fine  esso  si  puo'
avvalere anche della collaborazione di organizzazioni  professionali,
datoriali e sindacali e di altri soggetti pubblici e privati.