Art. 30. Direttore della scuola 1. Il direttore rappresenta la Scuola, ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione culturale e didattica nell'ambito della scuola. 2. Il direttore, in particolare: a. convoca e presiede il consiglio della Scuola, curandone l'ordine del giorno e dando esecutivita' alle relative deliberazioni; b. vigila sulle attivita' didattiche che fanno capo alla Scuola; c. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti. 3. Il direttore e' eletto fra i docenti di ruolo componenti del consiglio della stessa. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del consiglio della Scuola. Le modalita' di elezione sono stabilite dal regolamento elettorale. 4. Il direttore dura in carica tre anni accademici. 5. Il direttore designa, tra i docenti componenti il consiglio della Scuola, un vicario che lo sostituisce nell'esercizio delle sue funzioni in caso di assenza o impedimento. 6. Il direttore puo' delegare parte delle sue funzioni a docenti. 7. Al direttore puo' essere attribuita un'indennita' di carica.