(Allegato-art. 30)
                              Art. 30. 
                       Direttore della scuola 
 
    1. Il direttore rappresenta la Scuola, ed  esercita  funzioni  di
iniziativa e di promozione culturale e  didattica  nell'ambito  della
scuola. 
    2. Il direttore, in particolare: 
      a. convoca e presiede  il  consiglio  della  Scuola,  curandone
l'ordine del giorno e dando esecutivita' alle relative deliberazioni; 
      b. vigila  sulle  attivita'  didattiche  che  fanno  capo  alla
Scuola; 
      c. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono  demandate
dalle norme vigenti. 
    3. Il direttore e' eletto fra i docenti di ruolo  componenti  del
consiglio  della  stessa.  L'elettorato  attivo  spetta  a  tutti   i
componenti del consiglio della Scuola. Le modalita' di elezione  sono
stabilite dal regolamento elettorale. 
    4. Il direttore dura in carica tre anni accademici. 
    5. Il direttore designa, tra i docenti  componenti  il  consiglio
della Scuola, un vicario che lo sostituisce nell'esercizio delle  sue
funzioni in caso di assenza o impedimento. 
    6. Il direttore puo' delegare parte delle sue funzioni a docenti. 
    7. Al direttore puo' essere attribuita un'indennita' di carica.