(Allegato-art. 31)
                              Art. 31. 
                       Consiglio della scuola 
 
    1. Il consiglio della scuola e' composto: 
      a. dal direttore della scuola, che lo presiede; 
      b. dai direttori dei dipartimenti  che  compongono  la  scuola,
ovvero da loro delegati; 
      c. dai coordinatori dei corsi di  studio  di  pertinenza  della
scuola; 
      d.  da  una  rappresentanza  dei  docenti  delle   giunte   dei
dipartimenti che compongono la scuola, in misura  proporzionale  alla
quantita' di didattica erogata e fino al numero  massimo  di  cui  al
successivo comma 3; 
      e. da una rappresentanza degli studenti  nella  misura  di  una
unita' per ogni mille iscritti o frazione e, comunque, non  inferiore
al venticinque per cento e non superiore al cinquanta per  cento  del
numero complessivo degli altri componenti del consiglio. 
    2. Il consiglio della Scuola  esercita  le  attribuzioni  di  cui
all'art. 23, comma 8, lettere y), e z), nonche' tutte le altre a esso
demandante dalle norme vigenti. 
    3. La somma dei componenti di cui al comma 1, lettere  c)  e  d),
non deve superare il dieci per cento dei componenti dei consigli  dei
dipartimenti che compongono la scuola. 
    4. Tutti i componenti possono far parte del consiglio di una sola
scuola, ad eccezione dei direttori di dipartimento.