Art. 31. Consiglio della scuola 1. Il consiglio della scuola e' composto: a. dal direttore della scuola, che lo presiede; b. dai direttori dei dipartimenti che compongono la scuola, ovvero da loro delegati; c. dai coordinatori dei corsi di studio di pertinenza della scuola; d. da una rappresentanza dei docenti delle giunte dei dipartimenti che compongono la scuola, in misura proporzionale alla quantita' di didattica erogata e fino al numero massimo di cui al successivo comma 3; e. da una rappresentanza degli studenti nella misura di una unita' per ogni mille iscritti o frazione e, comunque, non inferiore al venticinque per cento e non superiore al cinquanta per cento del numero complessivo degli altri componenti del consiglio. 2. Il consiglio della Scuola esercita le attribuzioni di cui all'art. 23, comma 8, lettere y), e z), nonche' tutte le altre a esso demandante dalle norme vigenti. 3. La somma dei componenti di cui al comma 1, lettere c) e d), non deve superare il dieci per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti che compongono la scuola. 4. Tutti i componenti possono far parte del consiglio di una sola scuola, ad eccezione dei direttori di dipartimento.